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ID 26626 | 06 Luglio 2026
Legge 19 giugno 2026 n. 120
Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
(GU n.154 del 06.07.2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2026
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Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge disciplina la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 1, lettere g) , i) , l) e l -quater ), e 100, comma 2, lettere a) , b) , f) , g) , h) , m) , m -bis ), n) , o) e o -bis ), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all’articolo 82, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero a soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all’estero che svolgano attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate nelle citate disposizioni.
2. La presente legge non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti di cui al comma 1. Restano ferme le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste dall’articolo 7 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle relative alle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
3. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dagli articoli 13 e 18 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Ai fini della presente legge, per «professionista» si intende sia il venditore sia il soggetto che promuove l’acquisto.
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