Regolamento (UE) 2026/1184 / Spazio ferroviario europeo unico
ID 26422 | 10 Giugno 2026 / Allegato
Regolamento (UE) 2026/1184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, relativo all’uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010
GU L 2026/1184 del 10.6.2026
Entrata in vigore: 11.06.2026
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026. Tuttavia:
a) l’articolo 29, paragrafo 2, l’articolo 30, paragrafo 1, l’articolo 50 e l’articolo 66 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2027;
b) l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029;
c) gli articoli 2 e 3, il capo II, ad eccezione dell’articolo 7, dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 29, paragrafo 2, e dell’articolo 30, paragrafo 1, e il capo III, ad eccezione dell’articolo 46, dell’articolo 49 e dell’articolo 50, si applicano esclusivamente alle attività e ai compiti svolti in relazione agli orari di servizio che entrano in vigore il 14 dicembre 2030 o successivamente a tale data;
d) l’articolo 78 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2030.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 7, paragrafo 7, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 21, paragrafo 5, l’articolo 33, paragrafo 12, l’articolo 35, paragrafo 7, l’articolo 46, paragrafo 7, l’articolo 52, paragrafo 8, e l’articolo 11, paragrafo 9, l’articolo 13, paragrafo 4, l’articolo 23, paragrafo 9, l’articolo 40, paragrafo 3, l’articolo 41, paragrafo 11, l’articolo 42, paragrafo 11, e l’articolo 50, paragrafo 3, che conferiscono rispettivamente competenze di esecuzione e deleghe di potere alla Commissione, si applicano a decorrere dal 12 giugno 2026.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i principi, le norme e le procedure applicabili alla gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla gestione del traffico, alla gestione delle crisi e alla gestione delle prestazioni, per i servizi ferroviari nazionali e internazionali, nonché al coordinamento tra i gestori dell’infrastruttura e altri soggetti operativi interessati, come pure i principi, le norme e le procedure applicabili all’attuazione degli strumenti digitali a sostegno dei processi di gestione della capacità e del traffico nel presente regolamento. Stabilisce inoltre norme concernenti una rete europea per il coordinamento tra i gestori dell’infrastruttura e con altri soggetti interessati pertinenti, nonché la vigilanza sulla gestione della capacità e del traffico.
2. Il presente regolamento si applica all’uso dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, compresi gli impianti di servizio quali definiti all’articolo 3, punto 11), di tale direttiva.
3. Gli articoli 2 e 3 del capo I e i capi da II a V del presente regolamento non si applicano all’infrastruttura ferroviaria o ai servizi ferroviari che uno Stato membro ha escluso dall’applicazione del capo IV della direttiva 2012/34/UE conformemente all’articolo 2, paragrafi 3, 3 bis, 4, 8 e 8 bis, di tale direttiva durante il periodo di validità delle pertinenti esclusioni.
4. Il presente regolamento non si applica ai servizi ferroviari che uno Stato membro ha escluso dall’applicazione del capo IV della direttiva 2012/34/UE conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, di detta direttiva.
5. Il presente regolamento non si applica alle imprese o ai servizi di trasporto di cui all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE.
6. Il presente regolamento non si applica a Cipro e a Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all’interno del loro territorio.
7. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare le misure necessarie per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza o di difesa oppure misure volte a garantire che l’esercito abbia un accesso sufficiente all’infrastruttura ferroviaria, in particolare per operazioni militari e di addestramento militare, compresi i tipi di misure di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettere da a) a e).
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