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Convenzione quadro Consiglio d'Europa IA e diritti umani, democrazia e Stato di diritto

Convenzione quadro  IA e diritti umani, democrazia e Stato di diritto

Convenzione quadro Consiglio d'Europa IA e diritti umani, democrazia e Stato di diritto

ID 26219 | 13 Maggio 2026 / Traduzione

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto

TRADUZIONE

ST/12516/2024/INIT

GU L 2026/1081 del 13.5.2026

___________

GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA E GLI ALTRI FIRMATARI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSIDERANDO che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è conseguire una maggiore unità tra i suoi membri, basata in particolare sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

RICONOSCENDO l’importanza di promuovere la cooperazione tra le parti della presente convenzione e di estendere tale cooperazione ad altri Stati che condividono gli stessi valori;

CONSAPEVOLI dell’accelerazione degli sviluppi scientifici e tecnologici e dei profondi cambiamenti derivanti dalle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale, che hanno il potenziale di promuovere la prosperità umana e il benessere delle persone e della società, lo sviluppo sostenibile, la parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze, nonché altri importanti obiettivi e interessi, rafforzando il progresso e l’innovazione;

RICONOSCENDO che le attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale possono offrire opportunità senza precedenti per proteggere e promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto;

PREOCCUPATI che alcune attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale possano pregiudicare la dignità umana e l’autonomia individuale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto;

PREOCCUPATI per i rischi di discriminazione nei contesti digitali, in particolare quelli che comprendono sistemi di intelligenza artificiale, e per il potenziale effetto di tali sistemi di creare o aggravare le disuguaglianze, comprese quelle subite dalle donne e dalle persone in situazioni di vulnerabilità, in relazione all’esercizio dei loro diritti umani e alla loro partecipazione piena, paritaria ed efficace agli affari economici, sociali, culturali e politici;

PREOCCUPATI per l’uso improprio dei sistemi di intelligenza artificiale e contrari all’uso di tali sistemi a fini repressivi in violazione del diritto internazionale dei diritti umani, anche attraverso pratiche di sorveglianza e censura arbitrarie e illegittime che minano la tutela della vita privata e l’autonomia individuale;

CONSAPEVOLI del fatto che i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto sono intrinsecamente interconnessi;

CONVINTI della necessità di istituire, in via prioritaria, un quadro giuridico applicabile a livello mondiale che stabilisca principi generali comuni e norme che disciplinino le attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale e che preservi efficacemente i valori condivisi e sfrutti i vantaggi derivanti dall’intelligenza artificiale per la promozione di tali valori in modo da favorire un’innovazione responsabile;

RICONOSCENDO la necessità di promuovere l’alfabetizzazione digitale, la fiducia nella progettazione, nello sviluppo, nell’uso e nella dismissione dei sistemi di intelligenza artificiale e la conoscenza in materia;

RICONOSCENDO il carattere «quadro» della presente convenzione, che può essere integrata da ulteriori strumenti per affrontare questioni specifiche relative alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale;

SOTTOLINEANDO che la presente convenzione mira ad affrontare sfide specifiche che sorgono durante l’intero ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale e a incoraggiare la presa in esame dei rischi e degli impatti più ampi connessi a tali tecnologie anche, tra l’altro, per la salute umana e l’ambiente, e degli aspetti socioeconomici quali l’occupazione e il lavoro;

PRENDENDO ATTO dei pertinenti sforzi volti a promuovere la comprensione dell’intelligenza artificiale e la cooperazione in materia a livello internazionale da parte di altri consessi e organizzazioni internazionali e sovranazionali;

TENENDO CONTO degli strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, quali la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (STE n. 5), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Carta sociale europea del 1961 (STE n. 35), nonché i relativi protocolli, come pure la Carta sociale europea (riveduta) del 1996 (STE n. 163);

TENENDO CONTO anche della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006;

TENENDO CONTO altresì del diritto alla vita privata delle persone e alla protezione dei dati personali, quali applicabili e sanciti, ad esempio, nella Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale del 1981 (STE n. 108) e nei suoi protocolli;

AFFERMANDO l’impegno delle parti a proteggere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto e a promuovere l’affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale attraverso la presente convenzione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Obiettivo delle disposizioni della presente convenzione è garantire che le attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale siano pienamente coerenti con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure legislative, amministrative o di altro tipo appropriate per dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente convenzione. Tali misure sono graduate e differenziate quanto necessario tenendo conto della probabilità che si verifichino impatti negativi sui diritti umani, sulla democrazia e sullo Stato di diritto durante l’intero ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale e della gravità di tali impatti. Esse possono comprendere misure specifiche o orizzontali che si applichino indipendentemente dal tipo di tecnologia utilizzata.

3. Per garantire che le parti attuino efficacemente le sue disposizioni, la presente convenzione istituisce un meccanismo di follow-up e prevede la cooperazione internazionale.

Articolo 2 Definizione di sistemi di intelligenza artificiale

Ai fini della presente convenzione, per «sistema di intelligenza artificiale» si intende un sistema automatizzato che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. Sistemi di intelligenza artificiale diversi presentano diversi livelli di autonomia e adattabilità dopo la diffusione.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. L’ambito di applicazione della presente convenzione contempla le attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale e che hanno il potenziale di interferire con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto come illustrato di seguito:

a) ciascuna parte applica la presente convenzione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale intraprese dalle autorità pubbliche o da soggetti privati che agiscono per loro conto;

b) ciascuna parte affronta i rischi e gli impatti derivanti dalle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale svolte da soggetti privati, nella misura in cui non sono contemplate alla lettera a), in modo conforme all’oggetto e alla finalità della presente convenzione.

Ciascuna parte specifica, in una dichiarazione presentata al segretario generale del Consiglio d’Europa al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, in che modo intende attuare tale obbligo, se applicando i principi e gli obblighi di cui ai capi da II a VI della presente convenzione alle attività dei soggetti privati o adottando altre misure appropriate per adempiere l’obbligo di cui al presente comma. Le parti possono modificare le loro dichiarazioni in qualsiasi momento e nello stesso modo.

Nell’attuare l’obbligo di cui al presente comma, le parti non possono derogare all’applicazione dei propri obblighi internazionali assunti per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, né limitare tale applicazione.

2. Le parti non sono tenute ad applicare la presente convenzione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale e sono relative alla tutela dei loro interessi di sicurezza nazionale, con il presupposto che tali attività siano svolte nel rispetto del diritto internazionale applicabile, compresi gli obblighi in materia di diritto internazionale dei diritti umani, nonché delle sue istituzioni e dei suoi processi democratici.

3. Fatti salvi l’articolo 13 e l’articolo 25, paragrafo 2, la presente convenzione non si applica alle attività di ricerca e sviluppo relative ai sistemi di intelligenza artificiale non ancora messi a disposizione per l’uso, a meno che non siano svolte prove o attività analoghe in modo tale da poter interferire con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

4. Le questioni relative alla difesa nazionale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente convenzione.

CAPO II OBBLIGHI GENERALI

Articolo 4 Protezione dei diritti umani

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che le attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale siano coerenti con gli obblighi di protezione dei diritti umani sanciti dal diritto internazionale applicabile e dal proprio diritto interno.

Articolo 5 Integrità dei processi democratici e rispetto dello Stato di diritto

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che i sistemi di intelligenza artificiale non siano utilizzati per compromettere l’integrità, l’indipendenza e l’efficacia delle istituzioni e dei processi democratici, compresi il principio della separazione dei poteri, il rispetto dell’indipendenza della magistratura e l’accesso alla giustizia.

2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a proteggere i propri processi democratici nel contesto delle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale, compresi l’accesso equo e la partecipazione delle persone al dibattito pubblico, nonché la loro capacità di formare liberamente le proprie opinioni.

CAPO III

PRINCIPI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NEL CICLO DI VITA DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Articolo 6 Approccio generale

Il presente capo stabilisce i principi generali comuni che ciascuna parte deve attuare in relazione ai sistemi di intelligenza artificiale, in modo adeguato al proprio sistema giuridico interno e agli altri obblighi di cui alla presente convenzione.

Articolo 7 Dignità umana e autonomia individuale

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a rispettare la dignità umana e l’autonomia individuale in relazione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 8 Trasparenza e sorveglianza

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che siano posti in essere requisiti adeguati in materia di trasparenza e vigilanza, adattati ai contesti e ai rischi specifici, in relazione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale, anche per quanto riguarda l’individuazione di contenuti generati dai sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 9 Responsabilizzazione e responsabilità

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la responsabilizzazione e la responsabilità per gli impatti negativi sui diritti umani, sulla democrazia e sullo Stato di diritto derivanti dalle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 10 Uguaglianza e non discriminazione

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che le attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale rispettino l’uguaglianza, compresa la parità di genere, e il divieto di discriminazione, come previsto dal diritto internazionale e interno applicabile.

2. Ciascuna parte si impegna ad adottare o mantenere in vigore misure volte a superare le disuguaglianze per conseguire risultati giusti ed equi, in linea con i propri obblighi interni e internazionali applicabili in materia di diritti umani, in relazione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 11 Vita privata e protezione dei dati personali

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che, in relazione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale, siano volte a garantire:

a) la protezione del diritto alla vita privata e dei dati personali delle persone, anche attraverso le disposizioni legislative, le norme e i quadri interni e internazionali applicabili; e

b) la predisposizione di garanzie e salvaguardie efficaci per le persone, conformemente agli obblighi giuridici interni e internazionali applicabili.

Articolo 12 Affidabilità

Ciascuna parte adotta, se del caso, misure volte a promuovere l’affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale e la fiducia negli output da essi prodotti, che potrebbero includere requisiti relativi a una qualità e una sicurezza adeguate durante l’intero ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 13 Innovazione sicura

Al fine di promuovere l’innovazione evitando impatti negativi sui diritti umani, sulla democrazia e sullo Stato di diritto, ciascuna parte è invitata a consentire, se del caso, l’istituzione di ambienti controllati per lo sviluppo, la sperimentazione e la prova di sistemi di intelligenza artificiale sotto la supervisione delle proprie autorità competenti.

CAPO IV MEZZI DI RICORSO

Articolo 14 Mezzi di ricorso

1. Ciascuna parte, nella misura in cui l’istituzione di mezzi di ricorso sia imposta dai suoi obblighi internazionali e coerente con il suo sistema giuridico interno, adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la disponibilità di mezzi di ricorso accessibili ed efficaci in caso di violazioni dei diritti umani derivanti dalle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

2. Al fine di sostenere l’attuazione del paragrafo 1, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure tra le quali:

a) misure volte a garantire che le pertinenti informazioni riguardanti i sistemi di intelligenza artificiale che possono incidere in modo significativo sui diritti umani e il relativo uso siano documentate, fornite agli organismi autorizzati ad accedere a tali informazioni e, ove opportuno e applicabile, messe a disposizione delle persone interessate o comunicate a queste ultime;

b) misure volte a garantire che le informazioni di cui alla lettera a) siano sufficienti affinché le persone interessate possano contestare le decisioni adottate utilizzando il sistema o sostanzialmente fondate sull’uso del sistema e, se pertinente e opportuno, l’uso del sistema stesso; e

c) l’effettiva possibilità per le persone interessate di proporre un reclamo alle autorità competenti.

Articolo 15 Garanzie procedurali

1. Ciascuna parte garantisce che, qualora un sistema di intelligenza artificiale abbia un impatto significativo sull’esercizio dei diritti umani, le persone interessate dispongano di garanzie procedurali, salvaguardie e diritti efficaci, conformemente al diritto internazionale e interno applicabile.

2.   Ciascuna parte si adopera per garantire che, in funzione del contesto, le persone che interagiscono con i sistemi di intelligenza artificiale siano informate del fatto che interagiscono con tali sistemi e non con un essere umano.

CAPO V VALUTAZIONE E ATTENUAZIONE DEI RISCHI E DEGLI IMPATTI NEGATIVI

Articolo 16 Quadro di gestione dei rischi e degli impatti

1. Ciascuna parte, tenendo conto dei principi di cui al capo III, adotta o mantiene in vigore misure volte all’individuazione, alla valutazione, alla prevenzione e all’attenuazione dei rischi posti dai sistemi di intelligenza artificiale, prendendo in considerazione gli impatti effettivi e potenziali sui diritti umani, sulla democrazia e sullo Stato di diritto.

2. Tali misure sono graduate e differenziate, se del caso, e:

a) tengono debitamente conto del contesto e dell’uso previsto dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda i rischi per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto;

b) tengono debitamente conto della probabilità che si verifichino potenziali impatti e della relativa gravità;

c) prendono in considerazione, se del caso, i punti di vista dei pertinenti portatori di interessi, in particolare delle persone i cui diritti possono essere colpiti;

d) si applicano iterativamente a tutte le attività che rientrano nel ciclo di vita del sistema di intelligenza artificiale;

e) comprendono il monitoraggio dei rischi e degli impatti negativi per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto;

f) comprendono la documentazione dei rischi, degli impatti effettivi e potenziali e dell’approccio alla gestione dei rischi; e

g) richiedono, se del caso, che i sistemi di intelligenza artificiale siano sottoposti a prova prima di essere messi a disposizione per il primo utilizzo e qualora siano modificati in modo significativo.

3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che gli impatti negativi dei sistemi di intelligenza artificiale sui diritti umani, sulla democrazia e sullo Stato di diritto siano affrontati in modo adeguato. Tali impatti negativi e le misure per affrontarli dovrebbero essere documentati e orientare le pertinenti misure di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2.

4. Ciascuna parte valuta la necessità di una moratoria, di un divieto o di altre misure appropriate in relazione a determinati usi dei sistemi di intelligenza artificiale qualora ritenga che tali usi siano incompatibili con il rispetto dei diritti umani, il funzionamento della democrazia o lo Stato di diritto.

CAPO VI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 17 Non discriminazione

Le parti garantiscono l’attuazione delle disposizioni della presente convenzione senza alcuna discriminazione, in conformità ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani.

Articolo 18 Diritti delle persone con disabilità e dei minori

In conformità al rispettivo diritto interno e agli obblighi internazionali applicabili, ciascuna parte tiene debitamente conto di eventuali esigenze e vulnerabilità specifiche in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità e dei minori.

Articolo 19 Consultazione pubblica

Ciascuna parte si adopera per assicurare che le questioni importanti sollevate in relazione ai sistemi di intelligenza artificiale siano, se del caso, debitamente prese in esame mediante discussioni pubbliche e consultazioni multipartecipative alla luce delle implicazioni sociali, economiche, giuridiche, etiche, ambientali e di altro tipo.

Articolo 20 Alfabetizzazione e competenze digitali

Ciascuna parte incoraggia e promuove un’alfabetizzazione e delle competenze digitali adeguate per tutti i segmenti della popolazione, comprese competenze specialistiche specifiche per i responsabili dell’individuazione, della valutazione, della prevenzione e dell’attenuazione dei rischi presentati dai sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 21 Tutela dei diritti umani esistenti

Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare in altro modo i diritti umani o altri diritti e obblighi giuridici connessi che possono essere garantiti dalla pertinente normativa di una parte o da qualsiasi altro accordo internazionale pertinente a cui tale parte aderisce, o da derogare a tali diritti e obblighi.

Articolo 22 Protezione superiore

Nessuna delle disposizioni della presente convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare in altro modo la possibilità per una parte di concedere un livello di protezione superiore a quello previsto dalla presente convenzione.

CAPO VII MECCANISMO DI FOLLOW-UP E COOPERAZIONE

Articolo 23 Conferenza delle parti

1. La conferenza delle parti è composta dai rappresentanti delle parti della convenzione.

2. Le parti si consultano periodicamente al fine di:

a) facilitare l’effettiva applicazione e attuazione della presente convenzione, compresa l’individuazione di eventuali problemi e degli effetti delle riserve formulate a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, o delle dichiarazioni rese ai sensi della presente convenzione;

b) prendere in esame eventuali integrazioni o emendamenti della presente convenzione;

c) prendere in esame le questioni e formulare raccomandazioni specifiche in relazione all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione;

d) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi significativi a livello giuridico, politico o tecnologico, anche nel perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 25, ai fini dell’attuazione della presente convenzione;

e) facilitare, ove necessario, la risoluzione amichevole delle controversie relative all’applicazione della presente convenzione; e

f) facilitare la cooperazione con i portatori di interessi rilevanti per quanto riguarda gli aspetti pertinenti dell’attuazione della presente convenzione, anche mediante audizioni pubbliche, se del caso.

3. La conferenza delle parti è indetta dal segretario generale del Consiglio d’Europa ogniqualvolta sia necessario e in ogni caso qualora la maggioranza delle parti o il Comitato dei ministri ne richieda la convocazione.

4. La conferenza delle parti adotta il proprio regolamento interno per consenso entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione.

5. Nell’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo le parti sono assistite dal segretariato del Consiglio d’Europa.

6. La conferenza delle parti può proporre al Comitato dei ministri modalità appropriate per ricorrere alla perizia di esperti a sostegno dell’effettiva attuazione della presente convenzione.

7. Ogni parte che non è membro del Consiglio d’Europa contribuisce al finanziamento delle attività della conferenza delle parti. Il contributo di un paese non membro del Consiglio d’Europa è stabilito congiuntamente dal Comitato dei ministri e da tale paese.

8. La conferenza delle parti può decidere di limitare la partecipazione ai suoi lavori di una parte che abbia cessato di appartenere al Consiglio d’Europa a norma dell’articolo 8 dello statuto del Consiglio d’Europa (STE n. 1) per una grave violazione dell’articolo 3 dello statuto. Analogamente, possono essere adottate misure nei confronti di qualsiasi parte che non sia uno Stato membro del Consiglio d’Europa mediante decisione del Comitato dei ministri di cessare le sue relazioni con tale Stato per motivi analoghi a quelli di cui all’articolo 3 dello statuto.

Articolo 24 Obblighi relativi alle relazioni

1. Entro i primi due anni successivi alla propria adesione, e in seguito con cadenza periodica, ogni parte trasmette alla conferenza delle parti una relazione contenente informazioni dettagliate sulle attività intraprese ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. La conferenza delle parti stabilisce il formato della relazione e la relativa procedura in conformità al proprio regolamento interno.

Articolo 25 Cooperazione internazionale

1. Le parti cooperano al conseguimento della finalità della presente convenzione. Le parti sono inoltre incoraggiate, se del caso, ad assistere gli Stati che non sono parti della presente convenzione affinché agiscano in maniera coerente con i termini della stessa e vi aderiscano.

2. Le parti scambiano tra di loro, se del caso, informazioni rilevanti e utili sugli aspetti relativi all’intelligenza artificiale che possono incidere significativamente, in maniera positiva o negativa, sull’esercizio dei diritti umani, sul funzionamento della democrazia e sul rispetto dello Stato di diritto, compresi i rischi e gli effetti emersi in contesti di ricerca e in relazione al settore privato. Le parti sono incoraggiate a coinvolgere in tali scambi di informazioni, se del caso, i pertinenti portatori di interessi e gli Stati che non sono parti della presente convenzione.

3. Le parti sono incoraggiate a rafforzare la cooperazione, ove opportuno anche con i pertinenti portatori di interessi, al fine di prevenire e attenuare i rischi e gli impatti negativi per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel contesto delle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 26 Meccanismi di sorveglianza efficaci

1. Ciascuna parte istituisce o designa uno o più meccanismi efficaci per sorvegliare l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

2. Ciascuna parte provvede affinché tali meccanismi assolvano le proprie funzioni in modo indipendente e imparziale e dispongano dei poteri, delle competenze e delle risorse necessari per svolgere in maniera efficace i propri compiti di sorveglianza dell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, come attuati dalle parti.

3. Qualora abbia previsto più di un meccanismo di questo tipo, una parte adotta, ove possibile, misure per agevolare una cooperazione efficace tra tali meccanismi.

4. Qualora abbia previsto meccanismi diversi dalle strutture esistenti per i diritti umani, una parte adotta, ove possibile, misure per promuovere una cooperazione efficace tra i meccanismi di cui al paragrafo 1 e le strutture nazionali esistenti per i diritti umani.

CAPO VIII CLAUSOLE FINALI

Articolo 27 Effetti della convenzione

1. Se due o più parti hanno già concluso un accordo o un trattato sulle materie oggetto della presente convenzione o se hanno in altro modo stabilito relazioni in tali ambiti, dette parti hanno anche il diritto di applicare tale accordo o trattato o di disciplinare le suddette relazioni di conseguenza, purché ciò non sia incoerente con l’oggetto e la finalità della presente convenzione.

2. Le parti che sono membri dell’Unione europea applicano, nelle relazioni reciproche, le norme dell’Unione europea che disciplinano le materie che rientrano nell’ambito di applicazione della presente convenzione, fatti salvi l’oggetto e la finalità della presente convenzione, come pure la sua piena applicazione con le altre parti. Lo stesso vale per le altre parti nella misura in cui sono vincolate da tali norme.

Articolo 28 Emendamenti

1. Gli emendamenti della presente convenzione possono essere proposti da una delle parti, dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa o dalla conferenza delle parti.

2. Il segretario generale del Consiglio d’Europa comunica alle parti ogni proposta di emendamento.

3. Ogni emendamento proposto da una delle parti o dal Comitato dei ministri è comunicato alla conferenza delle parti, che presenta al Comitato dei ministri il suo parere sull’emendamento proposto.

4. Il Comitato dei ministri valuta l’emendamento proposto e il parere presentato dalla conferenza delle parti, e può approvare l’emendamento.

5. Il testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei ministri conformemente al paragrafo 4 è trasmesso alle parti per accettazione.

6. Ogni emendamento approvato conformemente al paragrafo 4 entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le parti hanno informato il segretario generale dell’accettazione della modifica.

Articolo 29 Risoluzione delle controversie

In caso di controversia tra le parti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, tali parti cercano di pervenire a una risoluzione mediante negoziato o qualsiasi altra soluzione pacifica di loro scelta, anche attraverso la conferenza delle parti, come previsto all’articolo 23, paragrafo 2, lettera e).

Articolo 30 Firma ed entrata in vigore

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua redazione e dell’Unione europea.

2. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d’Europa.

3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque firmatari, tra i quali almeno tre Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla presente convenzione, conformemente al paragrafo 2.

4. La presente convenzione entrerà in vigore, per ogni parte firmataria che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolata dalla convenzione, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 31 Adesione

1. Dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, previ consultazione delle parti della presente convenzione e consenso unanime di queste ultime, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che non abbia partecipato all’elaborazione della presente convenzione ad aderirvi mediante una decisione adottata alla maggioranza prevista all’articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d’Europa e con voto unanime dei rappresentanti delle parti aventi diritto di sedere in seno al Comitato dei ministri.

2. La presente convenzione entrerà in vigore per ogni Stato che vi aderisca il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 32 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o l’Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica la presente convenzione.

2. Ogni parte può, in un momento successivo e mediante dichiarazione inviata al segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione. Relativamente a tale territorio la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del segretario generale.

3. Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, in relazione a ciascun territorio specificato nella suddetta dichiarazione, essere revocata mediante una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d’Europa. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.

Articolo 33 Clausola federale

1. Uno Stato federale può riservarsi il diritto di assumere gli obblighi derivanti dalla presente convenzione in conformità ai suoi principi fondamentali che disciplinano i rapporti tra il suo governo centrale e gli Stati costituenti o altri enti territoriali analoghi, a condizione che la presente convenzione si applichi al governo centrale dello Stato federale.

2. Per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra nella competenza degli Stati costituenti o di enti territoriali analoghi che non sono tenuti in base all’ordinamento costituzionale della federazione ad adottare misure legislative, il governo federale comunica alle autorità competenti di tali Stati dette disposizioni assieme al suo parere favorevole, esortandole ad adottare le misure appropriate per darvi attuazione.

Articolo 34 Riserve

1. Con notifica scritta indirizzata al segretario generale del Consiglio d’Europa, ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di avvalersi della riserva di cui all’articolo 33, paragrafo 1.

2. Non sono ammissibili altre riserve in relazione alla presente convenzione.

Articolo 35 Denuncia

1. Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione mediante notifica inviata al segretario generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.

Articolo 36 Notifica

Il segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla redazione della presente convenzione, all’Unione europea, a ciascun firmatario, a ciascuno Stato contraente, a ciascuna parte e a ciascun altro Stato invitato ad aderire alla presente convenzione:

a) ogni atto di firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c) le date di entrata in vigore della presente convenzione, in conformità all’articolo 30, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 31, paragrafo 2;
d) ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 28 e la data della sua entrata in vigore;
e) ogni dichiarazione formulata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b);
f) ogni riserva e ogni revoca di una riserva espressa a norma dell’articolo 34;
g) ogni denuncia presentata a norma dell’articolo 35;
h) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la presente convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Vilnius, il giorno 5 settembre 2024, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il segretario generale del Consiglio d’Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla redazione della presente convenzione, all’Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione.

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