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Circolare 7 maggio 2026 / DL del 24 febbraio 2026 n. 23 - Art. 12
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Circolare 7 maggio 2026 / DL del 24 febbraio 2026 n. 23 - Art. 12
ID 26199 | 11 Maggio 2026 / Allegato
Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione generale degli Affari Interni Ufficio I Reparto I - Servizi relativi alla giustizia civile
Circolare 7 maggio 2026 - Decreto-legge del 24 febbraio 2026 n. 23 - Art. 12
Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione - Istituzione registro Modello 45-bis
[...]
Decreto-legge del 24 febbraio 2026 n. 23
Art. 12 Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione
1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.».
2. Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335-quater è aggiunto il seguente:
«Art. 335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione). - 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.
2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.
3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.
4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».
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