~ 2000 / 2026 ~
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ID 26150 | 05.05.2026 / Allegata bozza disegno di legge
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge con dichiarazione d’urgenza volto a introdurre disposizioni in materia di rilascio degli immobili.
Il provvedimento introduce misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario. Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso. È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice.
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«Art. 474-bis (Altri titoli per il rilascio di immobili occupati senza titolo)
L’esecuzione forzata per rilascio degli immobili occupati senza titolo può aver luogo in virtù degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli che costituiscono o trasferiscono il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto, uso o abitazione, purché trascritti.
L’efficacia esecutiva degli atti di cui al primo periodo è limitata al caso in cui l’occupazione degli immobili che ne formano l’oggetto è stata effettuata in assenza di alcun titolo. Nei casi di cui al primo comma il precetto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione, proveniente dal titolare del diritto reale, che l’occupazione dell’immobile è avvenuta in assenza di alcun titolo.».
5. All’articolo 543 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, le parole «il deposito della nota di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l’iscrizione»;
b) al settimo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il creditore notifica al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura oppure
il decreto con il quale il giudice ha fissato l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e deposita l’avviso nel fascicolo dell’esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al quinto comma, secondo e terzo periodo e gli obblighi del terzo cessano alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del verbale.».
6. All’articolo 605, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Il precetto per rilascio di beni immobili deve altresì contenere l’avvertimento che il rilascio è eseguito il giorno successivo a quello di scadenza del termine in esso indicato e l’ulteriore intimazione a liberare l’immobile da beni mobili estranei all’esecuzione entro la conclusione del rilascio, con avviso che, se entro quest’ultimo termine l’asporto non è eseguito o non viene indicato il soggetto al quale appartengono i beni mobili, questi ultimi, in assenza di istanza, saranno considerati abbandonati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 609, secondo comma, terzo periodo.».
7. All’articolo 608 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) al secondo comma, le parole «Nel giorno e nell'ora stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «Decorso il termine indicato nel precetto» e dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Se non è possibile eseguire il rilascio nel giorno successivo a quello di scadenza indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario lo esegue non oltre il quindicesimo giorno successivo.»;
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Eseguito l’accesso, l’ufficiale giudiziario può differire l’esecuzione una sola volta se la parte esecutata, residente nell’immobile, ha compiuto i settantacinque anni di età o è persona con disabilità grave o è malata terminale. Nello stesso modo procede quando, da almeno un anno prima del giorno fissato nel precetto per l’esecuzione del rilascio, la famiglia anagrafica della parte esecutata che risiede nell’immobile comprende almeno una persona con disabilità grave o malata terminale. Il differimento non può essere superiore a centottanta giorni.».
Fonte: Consiglio dei Ministri
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