~ 2000 / 2026 ~
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ID 25986 | 13.04.2026 / Dispositivo allegato
L'obbligo di esporre il cartello di cantiere si inserisce nel quadro di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia delineato dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Questo obbligo si basa sia sulle normative regolamentari e sui regolamenti edilizi locali, sia sui principi generali di trasparenza e controllabilità delle attività edilizie. Il cartello ha due scopi principali: da una parte, garantire la visibilità immediata dei dettagli relativi al titolo edilizio; dall'altra, permettere agli organi competenti di esercitare efficacemente il controllo previsto dall'art. 27 del D.P.R. 380/2001.
La mancata esposizione del cartello è considerata una contravvenzione, come previsto dall'art. 44 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera a), che sanziona la violazione delle normative urbanistiche e edilizie applicabili.
La sentenza in questione si inserisce in un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la mancata esposizione del cartello di cantiere è un illecito penalmente rilevante, imputabile ai soggetti indicati dall'art. 29 del D.P.R. 380/2001, ossia:
- il titolare del permesso di costruire,
- il committente,
- il costruttore,
- il direttore dei lavori.
Questi soggetti sono responsabili di conformarsi alle disposizioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio (CP 10/08/2021, n. 31356; CP 28/10/2019, n. 43698; CP 11/07/2013, n. 29730).
Nella sentenza esaminata, la Corte ha confermato la responsabilità del committente, sottolineando che la sua posizione non è passiva, ma implica un dovere di vigilanza sull'andamento dei lavori e sul rispetto delle prescrizioni normative.
La Corte ha osservato che la mancata esposizione del cartello di cantiere non è un fatto che si esaurisce in un singolo momento, ma continua durante tutta la durata dei lavori, finché l'obbligo non viene adempiuto. Questa condotta omissiva, protratta nel tempo, non può essere considerata di scarsa offensività, poiché compromette la capacità degli organi di controllo di identificare i cantieri in corso di trasformazione urbanistico-edilizia e di verificare la legittimità degli interventi. La condotta omissiva, quindi, “annulla” l’intento della normativa urbanistica, che mira a garantire un controllo diffuso e tempestivo del territorio.
La Corte ha anche affrontato la questione della nomina del coordinatore per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, escludendo che tale nomina possa esonerare dalla responsabilità relativa all’omessa esposizione del cartello di cantiere. Infatti, la figura del coordinatore per la sicurezza si occupa esclusivamente della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e non incide sugli obblighi urbanistico-edilizi. Pertanto, la sua nomina non solleva né attenua la responsabilità del committente in relazione all’obbligo di esporre il cartello di cantiere.
Art. 27 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
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4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
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Art. 44 Sanzioni penali
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