~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.034
// Documenti scaricati n: 37.504.759
// Documenti disponibili n: 47.034
// Documenti scaricati n: 37.504.759
ID 25890 | 31.03.2026
Decreto 26 marzo 2026
Riduzione degli obblighi di scorta, anno 2026.
(GU n. 75 del 31.03.2026)
__________
Art. 1. Riduzione degli obblighi di scorta
1. L’entità delle scorte di sicurezza in prodotti petroliferi a libera scelta dei soggetti obbligati, come determinata dal decreto 9 maggio 2025 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, è ridotta a decorrere dalle ore 0:00 del 1° aprile 2026 e fino al 30 giugno 2026, limitatamente ai quantitativi di «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi» dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012, per assicurare una riduzione complessiva delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 1.610.800 tonnellate equivalenti di petrolio (tep).
2. Saranno oggetto di rilascio i quantitativi di scorte libere dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012, così determinati: altri prodotti (Coke di petrolio, semilavorati, lubrificanti e bitumi) per 1.155.100 tep, olio combustibile per 455.700 tep e un totale complessivo di 1.610.800 tep.
Art. 2. Riduzione delle scorte petrolifere di sicurezza per i soggetti obbligati
1. Il nuovo ammontare dell’obbligo di scorta petrolifero di sicurezza, a seguito della riduzione di cui all’art. 1, comma 1, viene reso disponibile a ciascun soggetto interessato mediante la piattaforma informatica operativa, per conto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sul sito internet dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all’indirizzo https://mase.ocsit.it/scorte/
2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno conseguentemente immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio.
Art. 3. Successivi adempimenti
1. Con successivo provvedimento del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, verranno indicati i tempi e le modalità della ricostituzione delle scorte di sicurezza, in accordo con le decisioni che verranno adottate dall’AIE e dalla Commissione europea.
2. Nel decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che determina l’entità delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese per il prossimo anno scorta 2026, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 viene assicurata una riduzione complessiva del nuovo livello delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 1.610.800 tonnellate equivalenti di petrolio.
3. Dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 è fatto divieto ad OCSIT di autorizzare nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano detenzioni di scorte limitatamente ai prodotti petroliferi «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi».
[...]
Collegati
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024