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ID 25869 | 28.03.2026 / In allegato
Nota direttoriale n. 5003 del 27.03.2026
Oggetto: Codice del Terzo settore. Quesiti sulla disciplina generale degli ETS, sulla loro organizzazione e sui rapporti con il RUNTS.
A) Esame dei libri sociali
Il richiedente intende conoscere, in relazione alla previsione contenuta nell’articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore (a mente del quale “gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”) se sia compatibile con l’anzidetta disposizione codicistica una clausola statutaria che precluda tout court agli associati l’esame di uno o più libri sociali.
In termini generali, il diritto di esame dei libri sociali è riconducibile alla natura per definizione democratica e quindi partecipativa e improntata alla trasparenza che costituisce caratteristica irrinunciabile di tutti gli ETS: esso, in armonia con i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge n.106/2016 [e segnatamente nell’art. 4, comma 1, lettere a)e d)], è pertanto funzionale a garantire agli associati informazione, trasparenza e controllo diffuso sull’operato degli organi sociali. Come in tutte le organizzazioni democratiche, tuttavia, i diritti riconosciuti ai singoli componenti del corpo sociale necessitano di regole per il loro esercizio, volte ad assicurare che non sfocino in arbitrio o abuso, che la fruizione da parte di pochi non pregiudichi i diritti degli altri o il regolare funzionamento dell’ente e dei suoi organi. Nell’autonomia riconosciuta a ciascun ente, è compito degli statuti regolare, anche in termini di massima, le modalità di esercizio del diritto, senza tuttavia poter mai giungere a negarlo. In questa prospettiva detto diritto di esame non può considerarsi illimitato, dovendo esso essere esercitato nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, ai quali devono conformarsi anche i rapporti tra gli associati. In tale prospettiva, risulterà contraria agli anzidetti canoni la condotta dell’associato che, ad esempio, attraverso richieste di accesso generiche o indeterminate, finisca per generare una grave compromissione al regolare funzionamento dell’ente. Allo stesso tempo, il diritto di consultazione dei libri sociali deve essere contemperato con altri beni della vita o diritti tutelati dei singoli, come ad esempio il diritto alla riservatezza: deve essere possibile ad esempio che ciascun associato abbia cognizione circa la qualità di socio di una determinata persona, senza che ciò implichi accedere ad informazioni personali della stessa (come ad esempio il luogo di residenza o altre caratteristiche personali) che nulla hanno a che vedere con la qualità di socio; oppure, nel caso in cui l’organo di amministrazione deliberi, in conformità con le disposizioni statutarie, di erogare sovvenzioni di carattere assistenziale per sostenere le cure mediche di alcuni associati, le informazioni circa la situazione sanitaria specifica e il tipo di cure rimborsate potrebbero costituire oggetto di una limitazione dell’accesso a tutela della riservatezza dei singoli. Un’ ulteriore ipotesi potrebbe essere quella del verbale di una seduta dell’organo di controllo che dia conto in dettaglio di aver esaminato documentazione dalla quale sono emersi elementi di possibile rilievo penale che l’organo decide di trasmettere all’autorità giudiziaria; anche in questo caso, vi sono ragioni oggettive che potrebbero impedire di ammettere alla libera consultabilità degli associati i contenuti integrali delle deliberazioni.
Potrebbe rispondere a criteri di ragionevolezza, con riferimento alle organizzazioni articolate in più livelli, una previsione statutaria che permetta l’accesso ai libri delle adunanze degli organi di vertice non ai singoli associati dei livelli di base – che invece dovrebbero poter accedere con maggior libertà, con le riserve sopra ipotizzate, ai libri sociali degli organi del corrispondente livello – ma a rappresentanze o delegazioni degli stessi; in ogni caso le modalità individuate devono essere idonee ad assicurare che l’esercizio del diritto di consultazione non si sviluppi con modalità tali da ostacolare in concreto il regolare funzionamento dell’organo, senza tuttavia legittimare situazioni irragionevoli di opacità.
Nel caso in cui le regole poste siano in grado di ledere in concreto i diritti dei soci, si ritiene che questi ultimi siano legittimati a far valere davanti al giudice la tutela dei diritti in questione (art. 23 c.c.).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve ritenere non ammissibile una clausola statutaria che sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta dei libri sociali di uno o più specifici organi, previsione che si pone in oggettivo contrasto con il dettato della norma e con la sua ratio.
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B) Attività volontaria e titolarità di carica sociale
C) Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione
D) Membri supplenti dell’organo di controllo
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Fonte: MLPS
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024