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Raccomandazione (UE) 2026/720

Raccomandazione (UE) 2026/720 / Impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa

Raccomandazione (UE) 2026/720 / Impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa

ID 25826 | 24.03.2026 / In allegato

Raccomandazione (UE) 2026/720 della Commissione, del 18 marzo 2026, sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa

C/2026/1800

GU L 2026/720 del 24.3.2026

___________

ALLEGATO

DEFINIZIONI DI IMPRESA INNOVATIVA, START-UP INNOVATIVA E SCALE-UP INNOVATIVA

1. Introduzione

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

a) «costi operativi»: costi sostenuti dall’impresa nello svolgimento della sua normale attività commerciale, che comprendono tutti i costi necessari per la produzione di beni e la prestazione di servizi durante il periodo contabile, inclusi, tra l’altro, i costi per il personale, i materiali, i servizi appaltati, le comunicazioni, l’energia, la manutenzione, l’affitto e l’amministrazione, ma escluse le voci finanziarie e fiscali;

b) «vendite nette»: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) «ricerca e sviluppo»: qualsiasi attività che rientri nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, rispettivamente ai punti 84), 85) e 86);

d) «impresa»: qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica; sono incluse le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.

2. Impresa innovativa

2.1. Per «impresa innovativa» si intende un’impresa che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

a) in almeno uno dei tre esercizi finanziari precedenti ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentano almeno il 10 % del totale dei suoi costi operativi o almeno il 5 % del totale delle sue vendite nette;

b) avendo come obiettivo la commercializzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari ha sviluppato, sta attualmente sviluppando o svilupperà nel prossimo futuro prodotti, servizi o processi commerciali che sono nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.

2.2. Per determinare l’importo dei costi di ricerca e sviluppo di cui al punto 2.1, lettera a), tali costi dovrebbero tenere conto di:

a) spese di personale, incluse quelle relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per i progetti di ricerca e sviluppo; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per i progetti per tutto il loro ciclo di vita, dovrebbero essere considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dei progetti, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi degli edifici e dei terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per i progetti di ricerca e sviluppo; per quanto riguarda gli edifici, unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dei progetti, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; per quanto riguarda i terreni, i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dei progetti di ricerca e sviluppo;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili ai progetti di ricerca e sviluppo.

3. Start-up innovative

Per «start-up innovativa» si intende un’impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a) è un’impresa innovativa ai sensi del punto 2;

b) è un’impresa autonoma ai sensi del punto 5.1;

c) occupa meno di 100 persone e ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori 10 milioni di EUR;

d) è stata operativa per meno di 10 anni dopo la sua registrazione.

4. Scale-up innovative

Per «scale-up innovativa» si intende un’impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a) è un’impresa innovativa ai sensi del punto 2;

b) è un’impresa autonoma ai sensi del punto 5.1;

c) ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo superiori a 10 milioni di EUR;

d) nei due anni precedenti ha registrato un aumento medio annualizzato del numero di dipendenti o dei ricavi superiore al 20 %;

e) soddisfa almeno uno dei due criteri seguenti:

i) occupa meno di 750 persone;

ii) non è quotata in borsa.

5. Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

5.1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del punto 5.2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 5.5.

5.2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del punto 5.4 nel caso in cui un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o congiuntamente a una o più imprese collegate ai sensi del punto 5.5, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

5.3. Salvo nei casi contemplati al punto 5.4, un’impresa non è considerata una start-up innovativa o una scale-up innovativa se almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da uno o più organismi pubblici.

5.4. In deroga al punto 5.2, un’impresa può essere definita autonoma, e dunque priva di imprese associate, anche se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto dagli investitori elencati di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 5.5 con l’impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, fondi di capitale di rischio o di private equity, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels»), che investono capitale di rischio in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da detti business angels in una stessa impresa non superi 5 000 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

5.5. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto o atto costitutivo di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Sussiste la presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 5.4 non siano coinvolti direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

5.5.1. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al punto 5.5 tramite una o più altre imprese, o investitori di cui al punto 5.4, sono anch’esse considerate imprese collegate.

5.5.2. Le imprese fra le quali sussiste una delle relazioni di cui al punto 5.5 tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono congiuntamente sono anch’esse considerate imprese collegate se esercitano le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Ai fini del presente punto per «mercato contiguo» si intende il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.
Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui ai punti 2, 3 e 4.

5.5.3. Se un fondo di investimento alternativo, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha investito in un’impresa, i casi seguenti non sono considerati «imprese collegate» ai fini del punto 5.5 del presente allegato:

a) l’impresa e il fondo di investimento alternativo in questione;

b) l’impresa e il gestore del fondo di investimento alternativo in questione;

c) l’impresa in questione e un’altra impresa nella quale il fondo di investimento alternativo ha investito.

Il primo comma si applica purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il fondo di investimento alternativo e il suo gestore, e le imprese interessate tengono una contabilità separata;

b) il fondo di investimento alternativo e il suo gestore hanno una strategia di investimento predefinita per l’uscita dall’impresa o dalle imprese interessate, anche realizzandone il valore con la vendita dell’impresa o in altri modi.

Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l’individuazione esatta dei suoi detentori: in questo caso l’impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta almeno per il 25 % da una sola impresa o congiuntamente da più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell’Unione.

6. Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

6.1. I dati da impiegare per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L’importo del fatturato è calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altri diritti o imposte indirette.

6.2. Se un’impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui al punto 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di impresa innovativa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

6.3. Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede nel corso dell’esercizio.

7. Calcolo degli effettivi

7.1. Gli effettivi corrispondono al numero di persone che hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno durante tutto l’anno in questione («unità lavorative-anno»). Il lavoro del personale che non ha lavorato tutto l’anno oppure che ha lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, e il lavoro dei lavoratori stagionali è contabilizzato in frazioni di unità lavorative-anno. Il personale è composto da:

a) I dipendenti;

b) le persone che lavorano per l’impresa, hanno con essa un rapporto di lavoro subordinato e, per la legislazione nazionale, sono considerate come dipendenti dell’impresa;

c) i proprietari gestori;

d) i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa dalla quale traggono vantaggi finanziari.

7.2. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione professionale non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

8. Determinazione dei dati dell’impresa

8.1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell’impresa stessa.

8.2. Per un’impresa con imprese associate o collegate di cui al punto 5, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell’impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

8.3. Ai fini dell’applicazione del punto 8.2, i dati delle imprese associate all’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
Ai fini dell’applicazione del punto 8.2, i dati delle imprese collegate all’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 8.2, secondo comma.

8.4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l’impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

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