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ID 25735 | 12.03.2026
Come noto, l’articolo 110, comma 2, del Codice della Strada dispone che la carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione siano rilasciati dall’Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio.
Il medesimo Ufficio provvede, altresì, all’immatricolazione delle macchine agricole di cui all’articolo 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b), punto 2), con esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t aventi le ulteriori caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall’articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiari proprietario.
Sono pervenuti a questa Direzione diversi quesiti in ordine alla corretta intestazione di macchine agricole a società di persone, con particolare riferimento alla possibilità di riportare sulla carta di circolazione anche i dati anagrafici dei singoli soci quali comproprietari.
Al riguardo, si rappresenta che le società di persone, pur essendo caratterizzate dalla prevalenza dell’elemento personale e pur in assenza di personalità giuridica, costituiscono autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e sono pertanto legittimate ad acquistare e intestarsi beni mobili registrati, inclusi i veicoli funzionali allo svolgimento dell’attività sociale.
Rientrano tra le società di persone:
- le società semplici (S.s.);
- le società in nome collettivo (S.n.c.);
- le società in accomandita semplice (S.a.s.).
In particolare, la società semplice rappresenta la forma più elementare di società di persone e può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche non commerciali, tra cui, in via prevalente, l’attività agricola.
Ai fini dell’intestazione di una macchina agricola, la stessa deve essere intestata esclusivamente alla società, con indicazione della relativa denominazione e della sede legale o secondaria risultante dal registro delle imprese (non rilevano, pertanto, le mere unità locali), senza alcuna indicazione dei nominativi dei singoli soci.
Rientrano in tale ambito anche le società agricole costituite in forma di società semplice.
Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, l’intestazione deve parimenti avvenire esclusivamente in capo alla società, con indicazione della corretta ragione sociale e della sede, come risultanti dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese.
Alla luce di quanto sopra, si precisa che la carta di circolazione delle macchine agricole intestate a società di persone – ivi comprese le società semplici – deve essere rilasciata riportando esclusivamente la denominazione della società, senza inserimento dei dati anagrafici dei singoli soci quali comproprietari.
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segue allegato

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