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ID 25704 | 09.03.2026 / In allegato
Caro materiali - Vademecum di approfondimento e riepilogo della normativa applicabile dopo la Legge di Bilancio 2026
Vademecum ANCE di approfondimento in materia di revisione dei prezzi, alla luce delle novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio n. 199/2025.
Nel Vademecum, oltre ad una disamina della disciplina vigente, vi è una sezione specificamente dedicata alle “FAQ” sulle questioni interpretative più ricorrenti.
Con la legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, sono state introdotte alcune importanti previsioni in tema di aggiornamento dei prezzi per i contratti in corso di esecuzione, già coperti dal DL “Aiuti” (DL 50/2022).
Si ricorda, infatti, che per tali contratti – ossia, quelli derivanti da offerte comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 - la possibilità di applicare l’aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 26 del DL 50/2022 era destinata a cessare al 31 dicembre 2025.
L’assenza di una qualche forma di rinnovo del meccanismo, avrebbe messo seriamente a rischio il completamento degli appalti in corso di esecuzione da parte delle imprese esecutrici, considerati i forti incrementi tuttora in atto per le materie prime.
Anche grazie all’intensa azione associativa svolta da Ance nel sensibilizzare tutti gli interlocutori istituzionali, il provvedimento di Bilancio ha prorogato la possibilità di applicare l’aggiornamento dei prezzi per i lavori eseguiti/contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2026, strutturandolo sulla falsariga di quanto già previsto dal precedente articolo 26, sia pure con alcune differenze.
Tra queste, ad esempio, vi è il fatto che, a differenza del DL Aiuti, la misura introdotta non ha più natura transitoria ma strutturale, in quanto opererà sino al naturale esaurimento dei contratti.
Di seguito si riporta un breve riepilogo della disciplina introdotta, che sarà seguito da una serie di FAQ, con l’intento di fornire indicazioni, in una modalità sintetica, sui principali contenuti della disciplina, e possibili risposte ai più ricorrenti dubbi interpretativi posti dalla normativa.
LA DISCIPLINA: RIEPILOGO
a) Appalti di lavori, affidamenti a Contraente Generale e Accordi-Quadro
Con l’articolo 1, comma 490 della Legge di Bilancio, si dispone che per gli appalti di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto di efficacia del Codice Appalti n. 36/2023, sulla base di offerte aventi un termine finale di presentazione compreso entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal DL ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a partire dal 1° gennaio 2026 e fino alla fine dei lavori, è adottato applicando i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati previa autorizzazione del MIT, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo del Codice 36/2023.
Tale applicazione avviene anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsto dalla normativa applicabile al contratto, ed è effettuata sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.
I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei predetti prezzari aggiornati saranno riconosciuti dalle committenti nella misura:
- del 90 per cento, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021,
- dell’80 per cento, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
b) Affidamenti a Contraente Generale di Anas ed RFI
Con l’articolo 1, comma 491 della legge di Bilancio si interviene, anzitutto, sul comma 12, secondo periodo, dell’articolo 26 del DL “Aiuti” (n. 50/2022), riguardante i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del Decreto n. 50/2022 (ossia, al 18 maggio 2022) le cui opere siano in corso di esecuzione.
Con riferimento a tali fattispecie, viene prevista la proroga del meccanismo di adeguamento dei prezzi ivi previsto, disponendo che l’applicazione dell’incremento del 20 per cento sugli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori a partire dal 1° gennaio 2022, perduri sino al 31 dicembre 2026, in luogo del precedente 31 dicembre 2025.
Viene, inoltre, confermata la previsione contenuta nel terzo periodo del comma 12 dell’articolo 26, che escludeva dall’applicazione del precedente periodo gli interventi di cui all’articolo 18, comma 2, del cd. DL “Asset”, n. 104/2023 (convertito con Legge 136/2023), la quale viene però estesa dalla legge di Bilancio sino alla data di fine lavori.
Per questi interventi viene previsto un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento sugli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal DL dal 1° gennaio 2026 fino alla fine dei lavori, fermo restando l’adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali.
Tale adeguamento va calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.
c) Le risorse
Ai sensi dell’articolo 1, comma 492, si prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettui una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei meccanismi di adeguamento dei prezzi descritti dai commi 490 e 491, indicando dati identificativi, risorse finanziarie autorizzate, e cronoprogrammi finanziari e procedurali; tale elenco può essere aggiornato annualmente.
Inoltre, di dispone che, per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell’aggiornamento dei prezzi previsto dai commi precedenti (490-491), le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l’applicazione della normativa concernete il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del DL “Aiuti”:
a)le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.
Il comma 493, precisa, inoltre, che, quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del precedente comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
[...] Segue in allegato
Fonte: ANCE
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