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ID 25655 | 02.03.2026 / In allegato Modello
Ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023, ed alle condizioni ivi previste, l’appaltatore può essere autorizzato dalla stazione appaltante a cedere in subappalto ad operatori qualificati parte delle prestazioni/lavori previsti dal contratto, preventivamente indicate in sede di gara.
Sono comunque assimilati al subappalto tutti i subcontratti (es. forniture con posa in opera, noli a caldo, ecc.) aventi ad oggetto prestazioni di importo superiore al 2% del contratto o comunque superiore ad € 100.000,00 e che prevedono un’incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
L’entità complessiva delle lavorazioni subappaltabili è indicata nel bando di gara con riferimento a ciascuna delle categorie di lavorazioni in cui è suddiviso l’appalto. Ai sensi del comma 1 dell’art. 119 cit. è comunque vietato la cessione in subappalto di una quota superiore al 50% delle lavorazioni afferenti la categoria prevalente.
ITER AUTORIZZATIVO
L’appaltatore è tenuto a richiedere alla stazione appaltante l’autorizzazione al subappalto. L’istanza di autorizzazione può essere formulata utilizzando il modello predisposto dall'INAIL e i relativi allegati.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di 30 giorni, prorogabile una sola volta per giustificati motivi. Il suddetto termine è ridotto a 15 giorni per subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00.
È previsto il silenzio-assenso in caso di infruttuoso decorso del termine.
Il deposito del contratto d’appalto presso la stazione appaltante deve essere effettuato almeno 20 giorni dall’inizio delle relative lavorazioni. L’operatore economico potrà pertanto, almeno in linea teorica, presentare l’istanza e, successivamente, sottoscrivere e depositare il contratto di subappalto rispettando la tempistica sopra riportata.
Tuttavia si evidenzia come il contratto d’appalto contenga elementi oggetto di verifica istruttoria che influiscono sui presupposti per il rilascio dell’autorizzazione stessa, e che pertanto, il deposito posticipato del contratto comporta il necessario rinnovamento dell’attività di controllo a discapito dei termini effettivi di conclusione del procedimento, oltre al rischio di revoca dell’autorizzazione stessa, eventualmente rilasciata con riserva di verifica del contenuto del contratto di subappalto, nel caso in cui siano rilevate irregolarità nel contratto stesso.
Si ritiene pertanto, stante il divieto di aggravio del procedimento imposto dall’art. 1, comma 2, della l. 241/90, che l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione non possa prescindere dal controllo preventivo del contenuto del contratto di subappalto che dovrà quindi essere allegato all’istanza di autorizzazione.
Nell’ambito dei controlli che saranno effettuati in sede di autorizzazione, oltre alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore, si procederà alla verifica della congruità dei prezzi adottati nel contratto di subappalto.
A tale scopo si evidenzia che il contratto di subappalto deve indicare i prezzi unitari a corpo e a misura utilizzati per la quantificazione dell’importo del subappalto dando atto che gli stessi sono stati estrapolati dalle voci dell’elenco prezzi del contratto principale, evidenziando il ribasso applicato.
Ai medesimi fini il contratto di subappalto deve individuare chiaramente le lavorazioni/prestazioni oggetto di subappalto mediante allegazione della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto principale, specificando le relative categorie generali, specialistiche o superspecialistiche di appartenenza e indicando, per ciascuna categoria, l’importo e l’incidenza della mano d’opera.
Inoltre deve indicare i costi della sicurezza e della manodopera precisando che per la relativa quantificazione sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione senza
applicazione di alcun ribasso.
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Fonte: INAIL
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