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ID 25580 | 19.02.2026 / In allegato
Nota INL prot. n. 1511 del 16 febbraio 2026
Oggetto: Applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970 per le guardie giurate. Riscontro
Si riscontra la nota prot. DIL NORD n. 462 del 02/02/2026, con la quale si chiede un parere in merito all’applicazione del DM n. 269/2010, che nel regolare l’attività degli istituti di vigilanza sancisce l’obbligatorietà dell’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione.
In particolare, si chiede se l’installazione di sistemi di geolocalizzazione, in dotazione alle guardie giurate al fine di garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione) sulla scorta della normativa richiamata, costituisca un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate. Conseguentemente si potrebbe determinare un’equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione della procedura di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 300/1970.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
L’allegato A del DM n. 269/2010 prevede al punto 4.1.7 che “l'istituto che opera in ambito territoriale esteso (art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5) dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione). Alternativamente l'istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi”.
È opportuno premettere che il DM n. 269/2010 è norma di rango inferiore rispetto alla Legge n. 300 del 1970. Inoltre, la geo-referenziazione è prevista solo in alcuni ambiti (3, 4 e 5) e la norma stabilisce anche una procedura alternativa.
Nel merito, la relazione tecnica presentata dalla società illustra in maniera puntuale le esigenze che il sistema di GPS tende a soddisfare: esigenze organizzative e produttive e di sicurezza.
Nella relazione si riporta che i sistemi di localizzazione satellitare G.P.S. sono strumenti ritenuti fondamentali al fine di consentire interventi tempestivi soprattutto in caso di allarme ed emergenza, nonché per garantire la massima sicurezza delle G.p.G. durante gli interventi (sicurezza sul lavoro).
Inoltre, la funzionalità di localizzazione consente, al momento della ricezione di un allarme od in occasione di un’ispezione, l’attivazione immediata da parte dell’operatore del sistema di navigazione satellitare, permettendo dunque alla G.p.G. di raggiungere tempestivamente il sito interessato (esigenze organizzative e produttive).
Alla luce di quanto sopra argomentato e tenuto conto di quanto indicato nella circolare INL n. 2572 del 14.04.2023 (riferita ad altra tematica: installazione dell’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso reso obbligatorio dal DM 22 gennaio 2010 al fine di ottenere la licenza per le sale gioco), si ritiene che l’installazione di sistemi GPS non possa essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa e pertanto si dovrà seguire la procedura indicata dall’art. 4 comma 1 (accordo sindacale o autorizzazione).
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Fonte: INL
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