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Decreto 19 novembre 2015

Decreto 19 novembre 2015 / Norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

ID 25559 | 16.02.2026 / In allegato

Decreto 19 novembre 2015 
Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

(GU n.280 del 01.12.2015)
_______

Art. 10. Trasporto organi

1. Il trasporto degli organi avviene secondo i seguenti principi e criteri:
a) le organizzazioni, gli organismi o le società che intervengono nel trasporto degli organi dispongono di procedure operative volte a garantire l’integrità dell’organo durante il trasporto e un’adeguata durata del trasporto;
b) i contenitori utilizzati per il trasporto riportano le seguenti informazioni:
1. nome dell’organizzazione di reperimento e della struttura per il prelievo, nonché i loro indirizzi e numeri di telefono;
2. nome, indirizzo e numero di telefono del centro per i trapianti destinatario dell’organo;
3. indicazione che il contenitore contiene un organo con la specifi ca dell’organo;
4. la dicitura «MANEGGIARE CON CURA»;
5. le condizioni di trasporto raccomandate, con istruzioni per mantenere il contenitore a una temperatura e in una posizione appropriate.
c) gli organi trasportati sono accompagnati da una relazione sulla caratterizzazione dell’organo e del donatore di cui all’art. 8. Tale relazione è allegata al contenitore,
adottando le adeguate misure di sicurezza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano se il trasporto è effettuato all’interno della stessa struttura.

3. Con accordo (Vedi Accordo CSR del 30 luglio 2025 n. 124 / ndr) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono defi nite le specifi che procedure operative volte a garantire l’integrità dell’organo durante il trasporto. 
...

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