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Decreto Legislativo Parita' di retribuzione

Decreto Legislativo - Parità di retrìbuzione

Decreto Legislativo Parità di retrìbuzione e trasparenza / CdM n. 159 del 5 febbraio 2026

ID 25337 | 13.02.2026 / CdM n. 159 del 5 febbraio 2026 - In allegato Atto Camera n. 379 del 06.02.2026

Il Consiglio dei Ministri, nella convocazione n.159 del giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 16.10 a Palazzo Chigi, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, di cui Atto Camera n. 379, è stato trasmesso alla Presidenza il 6 febbraio 2026 (Allegato).

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Il provvedimento introduce misure finalizzate a rafforzare la trasparenza dei livelli retributivi e a contrastare le disparità salariali ingiustificate, applicabili ai lavoratori dei settori pubblico e privato, nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Il decreto chiarisce le nozioni di “stesso lavoro” e di “lavoro di pari valore” e individua i presupposti sulla base dei quali lavoratori e lavoratrici possono essere comparati ai fini della parità retributiva. A tal fine, è valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva quale riferimento unitario per la classificazione delle mansioni e dei trattamenti economici, assicurando criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere.

Sono rafforzate, inoltre, le misure di trasparenza retributiva sia nella fase di accesso al lavoro sia nel corso del rapporto di lavoro. In riferimento alle candidature, il datore di lavoro ha l’obbligo di specificare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista, oltre ad avere il divieto di basare le offerte sulla storia salariale, che non può essere richiesta in fase di selezione. Per i lavoratori già in servizio il decreto riconosce loro un diritto di informazione di natura individuale, esercitabile anche in presenza di un sospetto di discriminazione, che consente di conoscere il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi altrui, relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. È previsto che i datori di lavoro possano rendere disponibili tali informazioni anche in via proattiva, attraverso la rete intranet o le aree riservate dei siti aziendali. 

Viene stabilito che i sistemi di determinazione e classificazione delle retribuzioni siano fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, basati sulle competenze, sull’impegno, sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro. In caso di uno scostamento retributivo del 5% tra uomini e donne non adeguatamente giustificato, è previsto un obbligo di motivazione a carico del datore di lavoro e il coinvolgimento delle parti sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli organismi di parità per individuare le misure idonee ad eliminare tale divario.

È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un organismo incaricato di monitorare e sostenere l’attuazione delle misure previste dal decreto.

Fonte: Governo.it
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