// Documenti disponibili n: 46.291
// Documenti scaricati n: 36.112.443
ID 25494 | 09.02.2026
Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi, sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo. Art. 30 del DPR n. 435/91.
________
Come noto, l’articolo 30 del DPR n. 435/91. stabilisce che l’Autorità marittima debba procedere alla visita dei servizi di bordo delle navi mercantili nazionali di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate, al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza, nonché di verificare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio.
Tale visita deve essere effettuata in occasione di ogni nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impiego commerciale della nave e l'intervallo tra due visite non deve superare i 15 mesi.
Nel corso del tempo, il perimetro di tale visita è stato progressivamente ampliato includendo, oltre alla verifica delle disposizioni contenute nel Libro IV del DPR n. 435/91. anche i requisiti previsti dalle convenzioni internazionali applicabili e pertinenti norme unionali di settore.
In tale contesto, con la Circolare Non di Serie n. 10/2005 è stata prevista la possibilità che talune prove potessero essere eseguite, per quanto possibile, in concomitanza con gli accertamenti svolti dalle commissioni di visita di cui alla legge n. 616/1962, qualora le stesse rientrassero anche tra gli accertamenti affidati agli Organismi riconosciuti, ai sensi del d.lgs. n.104/2011.
A ciò si è aggiunta l’introduzione dell’IMO Instruments Implementation Code (Codice IMO III, in vigore da gennaio 2016), che ha posto in capo allo Stato di bandiera della nave (Flag State) l’obbligo di condurre periodiche ispezioni alle navi nazionali, al fine di verificare la conformità alla certificazione posseduta e di valutare il livello di preparazione degli equipaggi, anche negli scenari di emergenza, tema su cui insiste anche la visita ai servizi di bordo.
...
Art. 30 Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo
1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorità marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo secondo quanto previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio.
2. La visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impiego commerciale della nave. L'intervallo fra due visite non deve superare i 15 mesi.
3. La visita deve anche essere eseguita ogni qualvolta l'autorità marittima abbia motivo di dubitare che la preparazione dell'equipaggio e i servizi di bordo per l'emergenza non abbiano mantenuto il livello di efficienza iniziale.
4. L'autorità marittima che provvede alle visite ne fa annotazione nel ruolo di equipaggio e nella licenza. Di detta visita è redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero; copia di esso deve essere conservato a bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al Ministero.
5. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14 mesi, la visita ai servizi di bordo viene eseguita da una commissione composta dal comandante, dal direttore di macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da un membro dell'equipaggio. Di detta visita viene redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero. Il verbale firmato dai componenti la commissione e, ove possibile, vistato dall'autorità consolare, deve essere inviato all'ufficio di iscrizione della nave.
...
segue allegato
Collegati

ID 18741 | Rev. 2 del 19/12/2022
Le linee guida AMIS rispon...
Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolaz...

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, co...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024