
Piano Regolatore Generale (PRG) e Regolamento Edilizio Tipo (RET/REC) / Note
ID 25256 | 19.01.2026 / Documento completo allegato
1. Regolamento edilizio comunale tipo (REC)
L’art. 33 della L. 1150/1942 (Legge urbanistica) dettava prescrizioni per l'adozione da parte dei Comuni del Regolamento edilizio comunale, (REC). L'Art. 33 è stato abrogato dal D.P.R. 380/2001 ed le prescrizioni del REC sono assorbite nell'Art. 4 di quest'ultimo.
Il Regolamento edilizio comunale tipo (REC) ai sensi dell’art. 4 del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, è lo strumento che disciplina le modalità costruttive degli edifici, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze.
Il REC è pertanto uno strumento tecnico, poiché come detto definisce i parametri edilizi ed i criteri per la loro misurazione (es.: distanza tra i fabbricati; altezza dei fabbricati; superficie utile (SU); superficie finestrata; dimensione minima dell'unità immobiliare; superficie lorda di pavimento (SLP); altezza dei vani abitabili, ecc.).
Il REC può definire altresì le regole per la presentazione delle istanze nell’ambito delle procedure autorizzative edilizie ed inoltre, nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
D.P.R. 380/2001
Art. 4 Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-ter. Comma abrocato dal
D.Lgs.Lgs 3 Marzo 2011, n. 28
1-quater. Comma abrocato dal D.Lgs.Lgs 3 Marzo 2011, n. 28
1-quinquies. Comma abrocato dal D.Lgs.Lgs 3 Marzo 2011, n. 28
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo., ed è di competenza dei comuni ai sensi dell’art. 2, comma 4, del medesimo
D.P.R. 380/2001 (“I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia”).
L. 1150/1942Art. 33 Contenuto dei regolamenti edilizi comunali.
I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale:
1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
8) l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
14) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
Nei Comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresì disciplinare:
- la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore.
- l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore;
- la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.
2. Regolamento edilizio tipo (RET)
3. Piano Regolatore Generale (PRG)
L’art. 33 della L. 1150/1942 (Legge urbanistica) stabilisce l'obbligo del PRG (da Art. 6 all'Art. 42) e ne definisce i contenuti essenziali all'Art. 7.
Il Piano Regolatore Generale (PRG) è lo strumento urbanistico fondamentale di un Comune in Italia, regolato principalmente dalla L. 1150/1942 e succ., che organizza l'uso del territorio definendo zone omogenee (edificabili, agricole, ecc.), reti viarie e aree per servizi pubblici, il tutto attraverso le sue "norme di attuazione" che disciplinano l'attività edilizia, stabilendo indici di fabbricabilità, altezze, distanze, ecc., per garantire uno sviluppo ordinato e sostenibile del territorio.
L'art. 7 della L. 1150/1942, stabilito che il P.R.G. deve essere esteso a tutto il territorio comunale, ne fissa i contenuti:
- rete delle principali comunicazioni stradali, ferroviarie, navigabili e relativi impianti;
- zonizzazione del territorio comunale;
- aree destinate a formare spazi ad uso pubblico;
- aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico;
- vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
- norme per l'attuazione del piano.
L. 1150/1942
Art. 7 Contenuto del piano generale.
Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l'attuazione del piano.
La L. 765/1967 ad integrazione dell'elenco la. introduce altre disposizioni relative a:
- limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, ecc.;
- obbligo di riservare nelle nuove costruzioni appositi spazi per parcheggi in misura di 1 m² ogni 20 m³ di costruzione (in seguito elevati a 2 m² ogni 20 m³);
- al di fuori dei centri abitati devono essere osservate determinate distanze a protezione del nastro stradale.
Il P.R.G può essere espresso mediante tre sottolivelli di pianificazione territoriale che sono: Piano strutturale Comunale (P.S.C.), Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.), Piano operativo Comunale (P.O.C.).
Zonizzazione: Suddivisione del territorio in zone (es. A=centri storici, B=aree consolidate, C=aree di espansione, E=agricole).
Norme di Attuazione (NTA): Il cuore normativo che specifica cosa si può costruire in ogni zona (volumi, altezze, destinazioni d'uso, ecc.).
Infrastrutture: Previsione di strade, ferrovie, aree per servizi.
Vincoli: Aree protette (paesaggistiche, storico-archeologiche).
Il PRG è un atto programmatico che indirizza lo sviluppo del Comune.
Le Norme di Attuazione sono i regolamenti specifici che i cittadini e i tecnici devono seguire per realizzare interventi edilizi (costruzioni, ristrutturazioni).
L'attuazione del PRG può avvenire tramite Piani Esecutivi (es. Piani di Lottizzazione) che dettagli l'intervento in aree specifiche.
In sintesi, il PRG definisce "cosa" si può fare nel territorio (le zone) e le "norme di attuazione" spiegano "come" farlo, secondo le leggi nazionali e regionali.
4. Differenza dal REC/RET e PRG
Il Regolamento edilizio comunale REC è uno strumento tecnico, poiché definisce i parametri edilizi ed i criteri per la loro misurazione (es.: distanza tra i fabbricati; altezza dei fabbricati; superficie utile (SU); superficie finestrata; dimensione minima dell'unità immobiliare; superficie lorda di pavimento (SLP); altezza dei vani abitabili, ecc.).
Il REC può definire altresì le regole per la presentazione delle istanze nell’ambito delle procedure autorizzative edilizie ed inoltre, nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Il Piano Regolatore Generale PRG, si occupa di aspetti di pianificazione e previsionali (destinazioni d'uso ammesse, volumetrie consentite, ecc.).
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