
Nota CTI "Produzione di energia da biogas - Metodo semplificato di calcolo delle emissioni di CO2eq"
ID 25237 | 30.12.2025 / Nota CTI del 18/12/2025
In allegato la nota CTI "Produzione di energia da biogas - Metodo semplificato di calcolo delle emissioni di CO2eq". Testo approvato dalla CT 284 il 27 novembre 2025 dalla Commissione Tecnica "UNI/CT 284 - CTI Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico"
La nota è resa disponibile come FAQ CTI nelle more della revisione della UNI/TS 11567 per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di legge a partire dal 1° gennaio 2026.
Il CTI si riserva in qualunque momento, sentito il Ministero competente, di apportare eventuali modifiche si rendessero necessarie o di ritirarlo. E’ pertanto compito degli operatori verificare l’esistenza di eventuali aggiornamenti o il suo status di vigenza, così come eventuali indicazioni diverse fornite dal legislatore che pertanto hanno priorità.
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La specifica tecnica UNI/TS 11567:2024 definisce le emissioni standard di gas serra e i relativi risparmi per le filiere di biometano da destinare a trasporti o ad altri usi (termico).
Non riporta, invece, i pertinenti valori per le filiere di produzione di energia da biogas, sia essa elettrica o elettrica e termica in assetto cogenerativo.
Conseguenza di questa situazione è che per le filiere di energia da biogas sono disponibili solo i valori standard, totali e disaggregati, riportati nell’allegato VI della Direttiva 2018/2001 sulla promozione delle fonti rinnovabili (d’ora in avanti RED II), quindi riferiti solamente agli effluenti zootecnici umidi, al mais e ai biorifiuti, ovvero la cosiddetta Forsu, nelle configurazioni impiantistiche ivi rappresentate.
In questo contesto e nelle more della revisione delle UNI/TS 11567:2024 sulla base delle seguenti considerazioni:
- radicata presenza in Italia di filiere di energia elettrica da biogas
- esistenza di un elevato numero di matrici (varie colture agricole, residui, sottoprodotti e fanghi) che integrano quelle previste dalla RED II (effluenti zootecnici umidi, mais, Forsu) e per le quali la UNI/TS 11567:2024 ha già definito i valori di emissione in particolare della fase agricola (Eec) e del trasporto (Etd) espressi per unità energetica di biometano compresso;
- necessità di un dato standard di efficienza elettrica media del parco cogenerativo nazionale integrativo rispetto ai valori utilizzati dal JRC per definire le emissioni all’utilizzo;
- necessità di introdurre uno sconto alle emissioni in fase di utilizzo energetico qualora sia presente un sistema di abbattimento delle emissioni al camino, in quanto stimolo ad introdurre tecnologie ambientalmente favorevoli (es. post combustori rigenerativi sui fumi dei CHP in grado di abbattere radicalmente gli incombusti).
E' emersa la necessità di definire la qui descritta metodologia semplificata che consente di ricavare i valori standard di emissione necessari per il calcolo del relativo risparmio per le filiere di energia elettrica da biogas a partire dalle matrici in ingresso al digestore riportate nei prospetti da A.2 ad A.9 della UNI/TS 11567:2024.
Ai fini dell’applicazione della presente nota e al momento della sua pubblicazione si evidenzia che gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2021, pur essendo oggetto di certificazione ai sensi del Decreto Ministeriale 07/08/24, non devono effettuare il calcolo delle emissioni di GHG e dei relativi risparmi. I soggetti obbligati e le tempistiche sono definiti esclusivamente dalla legislazione pertinente (Decreto Legislativo 199/2021 e s.m.i. e relativi decreti attuativi anche in relazione alla Direttiva RED III - Direttiva (UE) 2023/2413 - alla data news non recepita / ndr)
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