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ID 25164 | 19.12.2025 / In allegato
Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2025 n. 193
Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2021, n. 91.
(GU n.294 del 19.12.2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/2026
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Art. 1. Istituzione di una zona economica esclusiva su parte delle acque circostanti il mare territoriale italiano
1. Ai sensi della legge 14 giugno 2021, n. 91, è istituita una zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale italiano delimitate ai sensi dell’allegato 1.
Art. 2. Clausola di salvaguardia
1. All’istituzione e delimitazione della zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale nazionale diverse da quelle di cui all’articolo 1, si provvede con uno o più successivi provvedimenti, anche a seguito di accordi con gli Stati interessati ai sensi dell’articolo 74 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.
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Art. 1. Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale
1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l’istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. All’istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia.
3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall’articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l’accordo finale.
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