Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24972 | 24.11.2025 / In allegato
Circolare MIT Prot. n. 0285067.del 20.11.2025
Oggetto: Nuova procedura operativa di rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà con contestuale assegnazione delle targhe d'epoca per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Con la presente si comunica che è stata abrogata la circolare prot. n. 35223 del 24 novembre 2023, concernente il rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà con contestuale assegnazione delle targhe d’epoca per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Tale abrogazione si rende necessaria alla luce dell’approvazione della nuova procedura operativa (di seguito “Procedura”), allegata alla presente e corredata dall’istanza di produzione e dall’istanza di duplicazione, che introduce una disciplina aggiornata e integrata rispetto alla sopra citata circolare.
L’aggiornamento della Procedura si sostanzia nell’individuazione di un procedimento alternativo, opzionale rispetto a quello ordinario.
Il medesimo procedimento consente di ridurre i tempi di inibizione alla circolazione dei veicoli regolarmente circolanti durante il periodo necessario alla produzione e alla consegna delle targhe d’epoca, contribuendo così a mitigare i disagi recati all’utenza dal fermo temporaneo del veicolo.
Vengono altresì rimosse le restrizioni relative alla produzione di targhe storiche, conformi alla grafica originale, per i veicoli antecedenti al 1952.
Procedura operativa MIT n. 31334 del 31 ottobre 2025 / Procedura operativa MIT rilascio targhe auto storiche
Nell'ambito delle attività di revisione delle procedure operative della Direzione Generale per la Motorizzazione (DGMOT), il presente documento si pone l'obiettivo di definire un modello ottimizzato per il rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà con contestuale assegnazione delle targhe d'epoca, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, attraverso la definizione di processi, strumenti e linee guida organizzative.
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Articolo 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
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4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
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segue allegato
Collegati
Regolamento delegato (UE) 2021/1958 della Commissione del 23 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo ...
ID 24725 | 13.10.2025
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ID 23828 | 16.04.2025 / In allegato
Circolare MIT Prot. n. 31004 del 7 aprile 2025
OGGETTO: Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni-ur...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024