Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24680 | 07.10.2025 / In allegato Vademecum completo
Il presente vademecum illustra, con il supporto di immagini e schemi, le disposizioni normative in materia di navigazione da diporto suddividendo l’argomentato in tre parti:
A. Regime amministrativo delle unità da diporto (disciplinato dal Codice della Nautica da diporto e dal regolamento attuativo art. 65)
B. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza (disciplinati dal Decreto 29 luglio 2008 n. 146 come da ultimo modificato dal Decreto 17 settembre 2024 n. 133)
C. Marcatura CE delle unità da diporto (disciplinata dal Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5)
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (GU n. 202 del 31.8.2005 - SO n. 148)
Decreto 29 luglio 2008 n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22.9.2008 - SO n. 223)
Decreto 17 settembre 2024 n. 133
Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 21.09.2024 - SO n. 35)
Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. (GU n. 7 dell'11.01.2016).
___________
Il Vademecum risulta essere così strutturato:
A. Regime amministrativo delle unità da diporto
1. Applicazione Codice della nautica da diporto
2. Iscrizione unità da diporto
2.1 Iscrizione di navi da diporto
2.2 Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
2.3 Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
2.4 Iscrizione di imbarcazioni da diporto
2.5 Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto
2.6 Cancellazione dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
3. Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
3.1 Documenti di navigazione e tipi di navigazione
3.1.1 Licenza di navigazione
3.1.2 Certificato di sicurezza
3.1.3. Dichiarazione di armatore
3.1.4 Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell’unità
3.1.5. Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio
3.1.6. Natanti da diporto e moto d'acqua
3.1.7. Unità da diporto a controllo remoto
31.8. Potenza dei motori
3.1.9. Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
4. Persone trasportabili ed equipaggio
4.1. Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
4.2. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
4.3. Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
4.4. Titoli professionali del diporto
4.5. Ruolino di equipaggio
5. Patenti nautiche
5.1. Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
6. Figure professionali per le unità da diporto
6.1. Mediatore del diporto
6.2. Istruttore professionale di vela
7. Norme sanzionatorie illeciti amministrativi
7.1 Violazioni commesse con unità da diporto
7.2. Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcool
7.3. Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali
7.4. Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
7.5. Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza
B. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
2. Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto
C. Marcatura CE Unità da diporto
1. Applicazione D.lgs n. 5/2016
2. Obblighi operatori economici
2.1 Obblighi dei fabbricanti
2.2 Rappresentanti autorizzati
2.3 Obblighi degli importatori
2.4 Obblighi dei distributori
2.5 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori
2.6 Obblighi degli importatori privati
3. Libera circolazione
4. Requisiti essenziali
4.1 Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione
4.1.2. Identificazione dell'unità da diporto
4.1.3. Targhetta del costruttore dell'unità da diporto
4.1.4 Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo
4.1.5 Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio
4.1.6 Manuale del proprietario
4.2 Resistenza e requisiti strutturali
4.2.1 Struttura
4.2.2 Stabilità e bordo libero
4.2.3 Galleggiabilità
4.2.4 Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura
4.2.5 Allagamento
4.2.6 Portata massima consigliata dal fabbricante
4.2.7 Alloggiamento della zattera di salvataggio
4.2.8 Evacuazione
4.2.9 Ancoraggio, ormeggio e rimorchio
4.3 Caratteristiche di manovra
4.4 Requisiti di installazione
4.4.1 Motori e compartimenti motore
5. Attrezzatura antincendio
6. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici
7. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra
8. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione
8.1 Identificazione del motore di propulsione
8.2 Requisiti relativi all'emissione di gas di scarico
8.3 Durata
8.4 Manuale del proprietario
9. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche
9.1. Livelli di emissione acustica
9.2. Manuale del proprietario
10. Presunzione di conformità
11. Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV
12. Marcatura CE
13. Procedure della valutazione della conformità
14. Requisiti supplementari
15. Documentazione tecnica
Fonti
A. Regime amministrativo delle unità da diporto
Applicazione Codice della nautica da diporto
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (GU n. 202 del 31.8.2005 - SO n. 148)
Per quanto non previsto dal Codice della nautica da diporto, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
- unità da diporto
- unità utilizzata a fini commerciali
- nave da diporto maggiore
- nave da diporto minore
- nave da diporto minore storica
- imbarcazione da diporto
- natante da diporto
- moto d’acqua
- unità da diporto a controllo remoto
- navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
Tabella - Definizioni
Schema - Definizione unità da diporto - Lunghezza
Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto, diverse dalle navi da diporto e dalle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5.
Iscrizione unità da diporto
Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).
Il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.
Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
Il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l’annotazione della perdita di possesso dell’unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l’originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l’indisponibilità dell’unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l’intestatario dell’unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria.
Nel caso in cui il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell’unità può richiederne l’annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell’istanza di perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto.
Lo Sportello Telematico del Diportista (STED) consente di poter effettuare le nuove immatricolazioni delle unità da diporto nell’Archivio telematico centrale (ATCN), istituito presso il CED della Motorizzazione e che conterrà le informazioni di carattere tecnico e giuridico.
L’Ufficio di Conservatoria Centrale (UCON) provvede a verificare le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale, compresi quelli costitutivi di garanzie sulle unità da diporto, sulla base della documentazione acquisita dagli STED.
Con tale sistema, inoltre, è possibile effettuare la visura storica di un’unità da diporto iscritta nell’Archivio telematico centrale e verificarne eventuali annotazioni (inclusi i fermi amministrativi) da un qualunque STED sul territorio nazionale.
3. Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
3.1 Documenti di navigazione e tipi di navigazione
I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione, sono:
a) fatta salva la disciplina per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D.
[...] Segue in allegato
Norme sanzionatorie illeciti amministrativi
Violazioni commesse con unità da diporto
In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.
- chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all’atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda;
- chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
- chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Nel caso in cui le violazioni di cui sopra sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata.
[...] Segue
B. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto della quale costituiscono dotazione.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V del Decreto 29 luglio 2008 n. 146, in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un'unità pronta all'uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l'equipaggio.
Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V del Decreto 29 luglio 2008 n. 146, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.
I conduttori di tavole a vela, moto d'acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
Per i natanti da diporto e le moto d'acqua, le disposizioni si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonché per l'identificativo SAR e per la sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche.
1. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo già assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalità e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unità.
3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprietà.
L'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, è gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto.
Le autorità marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale, senza ritardo e con modalità telematica, i dati risultanti dalle investigazioni. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalità di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e provvede al popolamento e all'aggiornamento dell'archivio.
L'archivio costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell'Unione europea.
...
ALLEGATO V (articolo 54) Decreto 29 luglio 2008 n. 146
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo di imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva per specie di navigazione e loro equivalenze (la "x" indica l'obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità)
A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE:
[...] Segue
C. Marcatura CE delle unità da diporto
Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE) delle/dei:
1
|
Imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate |
Si intende per imbarcazione da diporto un'unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione; |
|
2
|
Natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati |
Si intende per natante da diporto un'unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua |
|
3
|
Moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate |
Si intende per moto d’acqua un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno |
|
4
|
Componenti immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente quali: |
- componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina; |
|
5
|
Motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto |
Si definisce motore di propulsione qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione |
|
6
|
Motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore |
Per modifica rilevante del motore si intende la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore |
|
7
|
Unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante |
Per trasformazione rilevante dell'unità da diporto si intende una trasformazione di un'unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente |
Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 quando è immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.
Figura - Applicazione D.lgs. 11 gennaio 2016 n. 5
[...]
Obblighi dei fabbricanti
All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali.
Art. 4 comma 1 Requisiti essenziali
1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
I fabbricanti preparano la documentazione tecnica ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile.
Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e attribuiscono e appongono la marcatura CE.
I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
Figura - Fabbricante - percorso di conformità
I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.
Nel caso in cui fosse ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Rappresentanti autorizzati
Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.
Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
- di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
- a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;
- di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
[...]
Requisiti essenziali
Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione di:
- Imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate
- Natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati
- Moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate
- Componenti immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente quali:
- componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;
- Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;
- Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
- Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;
- Boccaporti e oblò prefabbricati.;
- Motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto
- Motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore
- Unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante
Categorie di progettazione delle unità
Tabella - Categorie di progettazione delle unità
Note esplicative:
A. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.
B. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.
C. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.
D. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.
Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.
[...] Segue in allegato
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