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ID 23754 | 07.04.2025
Legittimità dell’ordinanza emessa dal Comune di demolizione delle porzioni di un muro di cinta per perché in contrasto con le normative edilizie.
Il Comune nel 1988 aveva autorizzato la costruzione del muro di cinta con altezza massima a 1 metro. Tale altezza non era stata rispettate e il TAR e per ultimo il Consiglio di Stato, legittimavano l'ordinanza del Comune che non era sta rispettata, bocciando il ricorso dei proprietari del fondo ove innalzato.
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute(1) a distanza non minore di tre metri(2). Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

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