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ID 23592 | 10.03.2025 / In allegato
I gazebo, in generale, rientrare nell’edilizia libera purché soddisfino determinate requisiti/condizioni, quali dimensioni contenute, struttura leggera e removibile ed essere posizionate all’interno di una proprietà privata senza alterare l’ambiente circostante.
Il TAR di Trento ha sottolineato che una struttura, dotata di fondazioni, impianto elettrico e chiusa su tutti i lati con teli impermeabili, non rientrava nell'ambito dell'edilizia libera, infatti affinché “(…) i gazebo possano rientrare nell’attività edilizia libera nel senso previsto dalla richiamata previgente normativa provinciale (del pari a quella di fonte statuale e a quella provinciale deve trattarsi di manufatti leggeri, caratterizzati da precarietà funzionale oltreché strutturale, privi di autonomia funzionale, non costituenti uno spazio chiuso stabile, preordinati a soddisfare esigenze transitorie posto che se sono funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi (…)”.
Un gazebo carente di detti condizioni/requisiti necessita di permesso edilizio.
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segue allegato
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(GU n.289 del 04.1...
Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
(GU n.129 del 6-6-2006 )
Aggiornamenti atto:
06/12/2011
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, r...
Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurez...
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