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ID 21994 | 04.06.2024 / In allegato
OGGETTO: DM 20 giugno 2007. Regolamento (CE) n. 561/2006. Veicoli impiegati nell'ambito di servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti domestici a domicilio. Esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo.
Con riferimento alla nota di codesta Associazione datata 30 aprile 2024, riguardante quanto indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue:
- Il DM 20 giugno 2007, che ha introdotto nella disciplina nazionale alcune delle fattispecie di esenzione dall'utilizzo dell'apparecchio di controllo contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, prevede, all'articolo 1, che l'esenzione riguardi il rispetto dei tempi di guida, di riposo e delle interruzioni di cui agli articoli da 5 a 9 del medesimo regolamento, mentre, all'articolo 2, tale esenzione viene estesa all'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo.
In termini generali, quanto sopra consente che l'apparecchio di controllo possa non essere installato qualora il veicolo sia destinato in modo permanente all'effettuazione di trasporti esentati; inoltre il citato DM consente che l'apparecchio di controllo, qualora il veicolo ne sia dotato, non venga attivato durante l'esercizio dei trasporti esentati.
Di contro qualora il veicolo sia, grazie alle sue caratteristiche tecniche, utilizzato per effettuare anche trasporti non rientranti nelle ipotesi di esenzione, esso dovrà essere dotato dell'apparecchio di controllo che sarà attivato durante l'effettuazione di trasporti non esentati.
- In merito alla documentazione da esibire in occasione della revisione annuale del veicolo, con riferimento, in particolare, ai veicoli impiegati in maniera permanente per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici (articolo 13, par. 1, lettera h) regolamento (CE) 561/2006, al fine di giustificare la mancata installazione sul veicolo in questione dell'apparecchio di controllo, sentito anche il parere della Direzione generale per la motorizzazione, è necessario esibire la documentazione in grado di attestare l'esercizio continuativo dell'attività oggetto di esenzione.
Articolo 13
1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 (tempo di guida / cronotachigrafo - ndr) e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:
h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
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