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Decreto 11 aprile 2024

ID 21938 | | Visite: 6078 | News trasportoPermalink: https://www.certifico.com/id/21938

 Decreto Autovelox

Decreto 11 aprile 2024 / Decreto autovelox - in GU

ID 21938 | 28.05.2024 / In allegato testo in GU

Modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(GU n.123 del 28.05.2024)

Entrata in vigore: 12 Giugno 2023
_________

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo
Art. 4. Utilizzazione delle postazioni fisse o mobili
Art. 5. Tutela della riservatezza
Art. 6. Disposizioni transitorie e finanziarie

ALLEGATO A COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO
ALLEGATO B MODALITÀ DI USO DEI DISPOSITIVI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL CONTROLLO
_________

I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 Km prima fuori dei centri abitati. Inoltre viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.

Non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto:

- inferiore a 50 Km, nelle strade urbane;

- per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori).

Infine il decreto precisa che l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.
_________

ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto, al fine di garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità dei veicoli da parte degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto.
3. Restano ferme, per gli aspetti relativi alle verifiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi e dei sistemi impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, le pertinenti previsioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282. Restano ferme, altresì, le eventuali prescrizioni e modalità di rilevamento contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei dispositivi o sistemi impiegati. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite ai sensi dell’articolo 2, presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.
5. L’utilizzo dei dispositivi, delle postazioni e dei sistemi di misurazione della velocità in ogni caso tiene conto dell’esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale.

[...]

ART. 3 (Condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo)

1. Le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), sono disciplinate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le postazioni fisse sono collocate esclusivamente a seguito di valutazione dell’ente proprietario della strada, anche su richiesta dell’organo di polizia stradale che le utilizza.
3. Per la contestazione differita delle violazioni sono collocate, in via ordinaria, postazioni fisse. Laddove non sia possibile, per motivi connessi all’infrastruttura stradale o per altre ragioni obiettive, l’installazione di una postazione fissa in un preciso punto della predetta infrastruttura, è consentita la collocazione di postazioni mobili.
4. Le postazioni fisse o mobili possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. Per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 121 del 2002, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano, nel rispetto dell’articolo 11, comma 3, del Codice nonché delle condizioni indicate nell’allegato A di cui al comma 1 del presente articolo ed esclusivamente per l’ambito extraurbano, nel rispetto delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali. In ogni caso, la gestione delle postazioni fisse o mobili è riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4 del presente decreto.
5. L’uso di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, quando sono utilizzati senza contestazione immediata della violazione, è consentito sulle strade o sui tratti di strada indicati dal comma 4, nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.
6. La segnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo sono disciplinate dal Capo 7 dell’allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282. La visibilità della postazione di controllo attuata attraverso dispositivi a bordo veicolo in movimento è garantita dall’installazione sopra il veicolo di un segnale luminoso o a messaggio variabile riportante la dicitura “rilevamento dinamico velocità”, abbinato al dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all’articolo 177 del Codice, che deve essere in funzione durante il rilevamento.

ART. 4 (Utilizzazione delle postazioni fisse o mobili)

1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, le postazioni fisse o mobili e i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, di cui all’articolo 3, possono essere utilizzati per il rilevamento a distanza delle violazioni esclusivamente:
a) sulle strade di tipo A, di cui all’articolo 2, comma 2, del Codice, dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) ed f), del Codice;
b) per tutti gli altri tipi di strada di cui all’articolo 2, comma 2, del Codice, dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente istituita ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Al fine di tener conto dell’esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni nonché di assicurare che il controllo del rispetto dei limiti di velocità risulti efficace, evitando, nel contempo, la contestuale effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada o nello stesso arco temporale, nella pianificazione operativa di cui al comma 1, il prefetto, ferma restando la possibilità di considerare ogni elemento utile per le finalità di cui al presente comma, tiene conto in particolare dei seguenti elementi e obiettivi:
a) eventuale presenza anche di postazioni fisse lungo lo stesso tratto di strada;
b) possibilità di collocare la postazione mobile in condizione di elevata sicurezza, per gli operatori di polizia stradale e per gli utenti della strada, nel tratto stradale oggetto del potenziale controllo;
c) programmazione, con riferimento alle strade o ai tratti di strade in cui operano diversi organi di polizia stradale, di pianificazioni operative coerenti con le esigenze di coordinamento, funzionalità e razionalizzazione dell’espletamento dei servizi di controllo della velocità, nonché di adeguata ed efficiente ripartizione e rotazione degli stessi.
3. Le modalità d’uso delle postazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), e le attività complementari al controllo sono disciplinate nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 5 (Tutela della riservatezza)

1. I dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione e, a richiesta dell’interessato, la visione successiva, sono impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r), assicura che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, assicurando, in particolare, che siano rispettati i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e che sia effettuato ai soli fini dell’esecuzione delle attività previste dal presente decreto.
3. Il titolare del trattamento dei dati di cui al comma 2, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può, nei limiti previsti dal presente decreto, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati, da stipularsi in forma scritta, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

ART. 6 (Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. I dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto, non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute nell’Allegato A sono posizionati secondo le modalità di cui al medesimo allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine di cui al primo periodo, gli stessi sono disinstallati sino all’adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
2. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[...]

ALLEGATO A COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO

1. INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI DI STRADA DOVE COLLOCARE LE POSTAZIONI DI CONTROLLO

Per le strade di tipo C, D, E, E-bis, F e F-bis (extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani), oltre alle condizioni tecniche di cui al punto 2, ai fini dell’individuazione dei tratti di strada su cui collocare postazioni di controllo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, deve ricorrere una o più delle seguenti, ulteriori specifiche condizioni:

a) elevato livello di incidentalità, documentato da un’accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici;

b) documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, tenendo conto, tra l’altro, delle seguenti condizioni:
1) presenza di più corsie per senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza. Sulle strade ad unica corsia per senso di marcia, l’assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate;
2) situazioni in cui l’andamento plano-altimetrico della strada limita la visibilità e condiziona in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo;
3) condizioni particolari di scarsa visibilità legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l’ordinaria attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale;
4) composizione e volume del traffico (determinati, a titolo esemplificativo, dalla presenza di traffico intenso o da percentuale elevata di mezzi pesanti), che rende manifesta la difficoltà di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione stradale;
5) particolari condizioni della strada o del tratto stradale determinate dalla elevata densità di flussi veicolari e/o pedonali e dalla presenza di strutture scolastiche o aree attrezzate per bambini e dall’assenza o limitatezza di idonei spazi laterali esterni alla carreggiata, che pregiudicano, rendono pericolosa o impediscono la possibilità di fermare i veicoli in condizioni di sicurezza della circolazione. In tali casi l’utilizzo delle postazioni di controllo è limitato ad intervalli temporali, determinati dagli enti proprietari, in cui vi è maggiore afflusso o maggior presenza di utenza vulnerabile;
c) presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale.

2. CONDIZIONI TECNICHE PER LA COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO

2.1. COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI MOBILI SULLE STRADE EXTRAURBANE

2.1.1. La postazione mobile può essere collocata esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità imposto dall’ente proprietario ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane dal medesimo articolo 142, comma 1.
2.1.2. In deroga a quanto previsto dal punto 2.1.1, è consentita la collocazione su strade o singoli tratti di strada con limiti di velocità inferiori a quelli previsti dal medesimo punto, solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che ne giustificano l’imposizione, a condizione che i limiti di velocità siano segnalati con i rispettivi segnali di inizio “limite di velocità” (Figura II 50) e “fine limitazione di velocità” (Figura II 71) di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, relativamente ad un tratto stradale di estesa minima pari a:
- di tipo A: 2.000 metri;
- di tipo B: 1500 metri;
- di tipo C e F: 500 metri;
- di tipo F-bis: 250 metri.
[Tolta necessità di regolarità tracciato planivolumetrico]
2.1.3. Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, ultimo inciso della legge 29 luglio 2010, n. 120.
2.1.4. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere almeno pari a:
- strade di tipo A: 4.000 metri;
- strade di tipo B: 3.000 metri;
- strade di tipo C, F e F-bis: 1.000 metri.

2.2. COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI MOBILI SULLE STRADE URBANE

2.2.1. Strade di tipo D (strade urbane di scorrimento): la postazione mobile può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato, indicato attraverso la specifica segnaletica verticale, solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano l’imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri.
2.2.2. Strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e urbane locali): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h.
2.2.3. Strade urbane di tipo E-bis (strade urbane ciclabili): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite massimo di velocità è pari a quello proprio del corrispondente tipo di strada (30 km/h).
2.2.4. Strade urbane di tipo F-bis (itinerari ciclopedonali): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite di velocità consentito che non può essere comunque inferiore a 30 km/h, è indicato attraverso la specifica segnaletica verticale e riferito ad un tratto stradale di estesa minima di almeno 250 metri.
2.2.5. La distanza minima tra due diversi dispositivi, sul medesimo tratto stradale, deve essere pari almeno a 1000 metri sulle strade di tipo D e a 500 metri per le strade di tipo E e F, anche nei confronti di eventuali postazioni fisse.
2.2.6. La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada, e deve essere comunque non inferiore a m.200 per le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) e a m.75 per tutte le altre strade.

2.3. COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI FISSE SULLE STRADE EXTRAURBANE

2.3.1. Nei tratti di strada di tipo A, B, C ed F (autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali): il limite massimo di velocità consentito, di norma, deve essere pari o comunque non inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, la collocazione delle postazioni fisse sui medesimi tratti di strada è consentita qualora la riduzione della velocità di oltre 20 km/h sia dovuta a criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero a condizioni di significativa incidentalità stradale che ne giustificano l’imposizione.
2.3.2. Nei tratti di strada di tipo F-bis (itinerari ciclopedonali su strade extraurbane) su cui si intende installare i dispositivi, il limite massimo di velocità consentito deve essere comunque non inferiore a 30 km/h, salvo che non sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustificano l’imposizione di limiti di velocità inferiori.
2.3.3. I limiti di velocità inferiori rispetto a quelli generalizzati previsti per il corrispondente tipo di strada devono essere debitamente segnalati con i rispettivi segnali “limite massimo di velocità” (Figura II 50) e “fine limitazione di velocità” (Figura II 71) di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada relativamente ad una estesa stradale pari a:
- strade di tipo A: 2.000 metri;
- strade di tipo B: 1.500 metri;
- strade di tipo C ed F: 500 metri.
- strade di tipo F-bis: 250 m.
2.3.4. Il controllo della velocità media è consentito sulle strade di tipo A e B (autostrade ed extraurbane principali) e C (extraurbane secondarie).
La collocazione di sistemi di misurazione della velocità media è possibile a condizione che i tratti oggetto di rilevazione siano:
a) caratterizzati da una velocità consentita uniforme;
b) privi di diramazioni e svincoli (ingressi o uscite); è ammessa la sola presenza di ingressi e/o uscite esclusivamente nell’ipotesi in cui i flussi, rispettivamente entranti e uscenti, rappresentino statisticamente un valore non significativo.
L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media deve essere pari almeno a 1.000 metri.
La distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media deve tenere conto dell’esigenza di evitare un frazionamento della medesima infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1.000 metri.

2.3.5. Per i cantieri stradali, di durata prevista superiore alla settimana, in deroga alle condizioni di cui ai punti precedenti, possono essere installate postazioni fisse, non presidiate, anche eventualmente per il controllo della velocità media, in tratti con specifici e puntuali limiti di velocità adeguati alla disciplina della circolazione, in relazione sia alla difficoltà di effettuare il presidio da parte degli organi di polizia sia alle particolari condizioni critiche per la sicurezza della circolazione stradale e dei lavoratori.

2.3.6. Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, secondo periodo, ultimo inciso, della legge 29 luglio 2010, n. 120. [tolta necessità ripetizione segnale a intersezione così se si cambia regolamento come promesso sarà possibile superare criticità attuale]

2.4. COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI FISSE SULLE STRADE URBANE

2.4.1. Per la collocazione delle postazioni fisse sulle strade urbane, l’ente proprietario deve effettuare una preventiva valutazione in ordine alla predisposizione, in via preferenziale e in alternativa, di dossi artificiali di cui all’articolo 179, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
2.4.2. Strade di tipo D (strade urbane di scorrimento): la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito, è pari a quello generalizzato tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato, indicato attraverso la specifica segnaletica verticale, solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano l’imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri.
2.4.3. Strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e urbane locali): la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada (50 km/h);
2.4.4. Strade di tipo E-bis (strade urbane ciclabili): la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello proprio del corrispondente tipo di strada (30 km/h).
2.4.5. Strade urbane di tipo F-bis (itinerari ciclopedonali): la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è comunque non inferiore a 30 km/h, indicato attraverso la specifica segnaletica verticale e riferito ad un tratto stradale di estesa minima di almeno 250 metri.
2.4.6. Non è consentito installare postazioni fisse nei punti o tratti in cui la velocità massima consentita, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h alla velocità prevista per la tipologia di strada.
2.4.7. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere pari almeno a 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.
2.4.8. La collocazione di sistemi di misurazione della velocità media è possibile esclusivamente sulle strade di tipo D (strada urbana di scorrimento), a condizione che i tratti oggetto di rilevazione siano:
a) caratterizzati da una velocità consentita uniforme, salvo il caso in cui vi siano brevi tratti intermedi con velocità inferiore rispetto a quella massima consentita nel tratto stradale complessivamente sottoposto al controllo;
b) privi di diramazioni e svincoli (ingressi e/o uscite).
2.4.9. L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media e la distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media devono essere pari almeno a 500 metri. La distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media deve tenere conto dell’esigenza di evitare un frazionamento della medesima infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1.000 metri.
2.4.10. La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo della velocità deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada e deve essere comunque non inferiore a m. 200 per le strade di tipo D (strada urbana di scorrimento), e a m.75 per tutte le altre strade.

ALLEGATO B MODALITA’ DI USO DEI DISPOSITIVI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL CONTROLLO

1.1 Attività di gestione dei dispositivi e dei sistemi di controllo degli organi di polizia stradale.
1.1.1. Le attività di controllo della velocità mediante dispositivi che consentono l’accertamento da remoto delle violazioni devono essere effettuate unicamente da personale degli organi di polizia stradale avente adeguata competenza e conoscenza del funzionamento dei dispositivi stessi.
1.1.2. Durante tutte le fasi di installazione e funzionamento devono essere rispettate integralmente le condizioni contenute nel manuale d’uso dei dispositivi utilizzati e le prescrizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione dei medesimi.
1.1.3. Le disposizioni di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 si applicano in ogni operazione di gestione dei dispositivi in fase di funzionamento, di elaborazione dei dati acquisiti dai dispositivi, di convalida delle immagini prodotte dai dispositivi e di sottoscrizione di verbali di accertamento. Le operazioni di gestione dei dispositivi nelle fasi di conservazione, trasporto e installazione, nonché in quelle eventuali di disinstallazione, possono essere delegate a terzi, purché gli organi di polizia stradale ne abbiano la responsabilità e il controllo mediante procedure definite preventivamente.
1.1.4. Salvo quanto previsto al punto 1.1.3 e al paragrafo 1.3, ogni altra operazione strumentale che concorra alla formazione degli atti di accertamento delle violazioni deve sempre essere effettuata dagli organi di polizia stradale.
1.1.5. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche ai sistemi costituiti di due o più dispositivi, utilizzati in due o più postazioni, finalizzati al rilevamento della velocità media su un tratto stradale.

1.2 Manutenzione dei dispositivi e dei sistemi di controllo
1.2.1 Ai fini di un corretto uso dei dispositivi di misurazione della velocità, gli organi di polizia stradale che ne hanno la responsabilità e la gestione devono provvedere alla loro corretta manutenzione, in base alle condizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione e nei manuali d’uso e manutenzione che ne costituiscono parte integrante.
1.2.2 Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono svolte dal titolare del decreto di approvazione o di omologazione oppure da soggetti terzi delegati dal titolare stesso, opportunatamente formati e qualificati, al fine di garantire un controllo capillare e un rapido intervento sul territorio nazionale. In tali casi, il titolare del trattamento dei dati può designare un soggetto responsabile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
1.2.3 Le disposizioni di cui al punto 1.2.1 e 1.2.2 si applicano anche ai sistemi costituiti da due o più dispositivi, utilizzati in due o più postazioni, finalizzati al rilevamento della velocità media su un tratto stradale.

1.3 Attività sussidiarie affidabili a terzi
1.3.1 L’accertamento delle violazioni in materia di superamento dei limiti massimi di velocità ricade tra le attività di cui all’articolo 11, comma 1, lett. a), del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e non può essere delegato a terzi.
1.3.2 Nell’ambito delle attività di controllo della velocità effettuate con dispositivi o sistemi, tutte le attività di installazione e gestione devono essere svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale.
1.3.3 In deroga a quanto previsto dai punti 1.3.1 e 1.3.2, è consentito affidare a soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
a) operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica;
b) elaborazione informatica dei dati delle violazioni, senza alcun potere decisionale in ordine alla validazione e all’accertamento che rimane di esclusiva competenza dei soggetti di cui all’articolo 12 del Nuovo codice della strada;
c) stampa dei verbali relativi alle violazioni accertate dai soggetti di cui al punto precedente e relativo imbustamento;
d) attività di ‘data entry’ relativamente ai dati attinenti le singole fasi che concorrono alla corretta gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio, quali, a titolo esemplificativo, esiti di notifiche, pagamenti, ricorsi, comunicazioni varie.
In tali casi deve essere sempre garantito il rigoroso rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza personale, assicurando, comunque, che:
a) sia stipulato un accordo sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, con il soggetto incaricato di effettuare trattamenti di dati personali nell’ambito delle predette operazioni;
b) i dipendenti operino in qualità di “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento”, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679;
c) gli stessi agiscano sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del “titolare del trattamento” e del “responsabile del trattamento”.
1.3.4 Durante le operazioni di rilevamento, è possibile avvalersi di tecnici specializzati purché a questi ultimi non siano affidati compiti di accertamento e controllo di specifica competenza degli operatori di polizia stradale.
1.3.5 Se la fase dello sviluppo dei fotogrammi impressionati ovvero di gestione di immagini digitali, quando esse siano modificabili, è demandata a un laboratorio privato esterno o a soggetti terzi, è sempre necessario che l’organo di polizia stradale si assuma la responsabilità e il controllo delle operazioni al fine di garantirne la legittimità e il rispetto dell’obbligo di gestione diretta previsto dall’articolo 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

1.4 Forme di acquisizione dei dispositivi e dei sistemi di controllo
1.4.1 I dispositivi o i sistemi di rilevazione della velocità devono essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli organi accertatori.
1.4.2 Ai fini dell'accertamento delle violazioni è consentito l’uso di apparecchi di proprietà degli Uffici o Comandi, o che sono nella loro completa disponibilità per effetto di:
a) acquisizione in locazione finanziaria o leasing;
b) noleggio a canone fisso;
c) acquisizione in comodato da altre pubbliche amministrazioni ovvero da enti pubblici o enti proprietari o concessionari delle strade, secondo convenzioni o accordi che possono comprendere anche le operazioni di manutenzione.
1.4.3 I contratti di acquisizione da società o enti, che ne hanno la proprietà, possono prevedere, altresì, anche gli interventi di manutenzione dei dispositivi. In ogni caso, tuttavia, è sempre necessario che gli stessi dispositivi siano costantemente mantenuti nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di polizia stradale. Per soddisfare la predetta esigenza, l’intervento degli organi di polizia stradale deve concretizzarsi:
a) per le postazioni mobili: nell’installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corretto funzionamento del dispositivo;
b) per le postazioni fisse: nella verifica della funzionalità del sistema di controllo e nella sua attivazione o disattivazione, anche a distanza.
1.4.4 In caso di locazione o noleggio, ove previsto dalle disposizioni contrattuali, gli organi di polizia stradale possono utilizzare un dispositivo con analoghe caratteristiche in sostituzione di quello locato o noleggiato, per periodi di tempo limitati alle operazioni di manutenzione, al solo fine di non interrompere il servizio di controllo della velocità.
1.4.5 Il corrispettivo da corrispondere all’aggiudicatario del servizio di locazione o noleggio, e dei relativi servizi correlati alla manutenzione, deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 142, comma 12-ter, e 208, del Nuovo codice della strada, ed esprimersi attraverso un canone fisso rapportabile al costo delle apparecchiature o al tempo di utilizzo delle stesse, sia esso giornaliero o mensile. In nessun caso il canone di locazione o noleggio può essere rapportato alla quantità o qualità delle sanzioni eventualmente accertate o riscosse.
1.4.6 Le spese di accertamento, gravanti sul trasgressore o sull’obbligato in solido per la violazione, ai sensi dell’articolo 201, comma 4, del Nuovo codice della strada, devono avere un costo documentabile ed analitico. Tra esse possono essere ricomprese solo le spese sostenute per l’individuazione del trasgressore ovvero quelle di notifica del verbale di contestazione al medesimo. Non possono rientrarvi quelle sostenute per l’impiego delle apparecchiature utilizzate per l’accertamento della violazione nonché i costi connessi alla gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio successivi alla notificazione dei verbali di contestazione, quali, a titolo esemplificativo, l’assistenza legale o il recupero del credito.

1.5 Aspetti connessi alla protezione dei dati personali
1.5.1 I dispositivi o i sistemi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione e, a richiesta dell’interessato, la visione successiva delle immagini relative alla violazione medesima, devono essere impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
1.5.2 Allo scopo di tutelare adeguatamente il diritto alla protezione dei dati delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, eventualmente individuato ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, conformemente agli articoli 5, paragrafo 1, lettera f), 24, 25 e 32 del regolamento (UE) 2016/679. Nel rispetto del principio di protezione dei dati di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, i soggetti di cui al primo periodo trattano i dati personali con le seguenti modalità:
a) nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, i dispositivi e sistemi, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, devono memorizzare le immagini solo in caso di infrazione;
b) nel rispetto del principio di “limitazione della finalità” di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate devono essere fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali;
c) nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, le immagini devono essere conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e alla definizione dell’eventuale contenzioso, in conformità a quanto previsto dal Titolo VI del Nuovo codice della strada;
d) nel rispetto del principio di “integrità e riservatezza” di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, nella conservazione delle risultanze fotografiche o video devono essere adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.
1.5.3 Ai fini della notifica del verbale di contestazione, per garantire le esigenze di riservatezza, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al medesimo verbale.
1.5.4 Allo scopo di consentire all’intestatario del veicolo che, ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1991, n. 241, abbia legittimo interesse di conoscere l’effettivo autore della violazione e di ottenere dalla competente autorità ogni elemento utile al riguardo, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali trattati. Al momento dell’accesso, dovranno essere, in ogni caso, opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili tutti i soggetti e le targhe di eventuali altri veicoli ripresi nei fotogrammi. È garantito, altresì, adottando i medesimi accorgimenti, il diritto di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 12 e 15 del regolamento (UE) 2016/679, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
1.5.5 Allo scopo di tutelare le esigenze di riservatezza indicate nei punti precedenti, e in conformità al principio di “minimizzazione dei dati” di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, non è possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispostivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo quando l’apparecchiatura permette la memorizzazione di immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo. É consentito l’impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo e sono provvisti di una funzione che oscuraautomaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo.
________

Art. 142 Limiti di velocità decreto legislativo n. 285 del 1992

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 845 a € 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a €102.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

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