Regolamento (UE) 2024/1257
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Regolamento (UE) 2024/1257
ID 21822 | 08.05.2024
Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione
GU L 2024/1257 dell'8.5.2024
Entrata in vigore: 28.05.2024
Si applica a decorrere dal 29 novembre 2026 ai nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 ed N1 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli delle categorie M1 o N1 omologati ai sensi del presente regolamento, e a decorrere dal 29 novembre 2027 ai veicoli nuovi delle categorie M1 o N1 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti per tali veicoli.
Si applica a decorrere dal 29 maggio 2028 ai nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 o O4 omologati ai sensi del presente regolamento e a decorrere dal 29 maggio 2029 ai nuovi veicoli delle categorie M2, M3, N2,N3, O3 e O4 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti per tali veicoli.
Si applica a decorrere dal 1° luglio 2028 ai nuovi tipi di pneumatici di classe C1, a decorrere dal 1o aprile 2030 ai nuovi tipi di pneumatici di classe C2 e a decorrere dal 1o aprile 2032 ai nuovi tipi di pneumatici di classe C3.
Si applica a decorrere dal 1° luglio 2030 ai veicoli delle categorie M1 ed N1 prodotti da costruttori di piccole serie e dal 1° luglio 2031 ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 prodotti da costruttori di piccole serie.
Tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 28 maggio 2024.
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2030.
Il regolamento (CE) n. 595/2009 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2031.
I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato VI del presente regolamento.
Il regolamento (UE) 2017/1151 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2030.
I regolamenti (UE) n. 582/2011 e (UE) 2017/2400, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2031.
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Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche comuni e le disposizioni amministrative per l'omologazione in relazione alle emissioni e la vigilanza del mercato di veicoli a motore, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti per quanto concerne le emissioni di CO2 e inquinanti, il consumo di carburante e di energia elettrica e la durabilità delle batterie.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì le regole per l'omologazione in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio, la vigilanza del mercato dei sistemi di monitoraggio di bordo, la durabilità dei sistemi antinquinamento e delle batterie di trazione, come pure le disposizioni di sicurezza per la limitazione delle manomissioni e le misure di cibersicurezza, nonché le regole per la determinazione accurata delle emissioni di CO2, dell'autonomia elettrica, del consumo di carburante e di energia elettrica e dell'efficienza energetica.
Articolo 2 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3, nonché ai rimorchi delle categorie O3 e O4 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858, compresi quelli progettati e prodotti in una o più fasi, così come ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli e agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 come specificato nel regolamento ONU n. 117, ad eccezione degli pneumatici con aderenza sul ghiaccio.
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