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Europe, Rome

Decreto 7 luglio 2023

ID 20025 | | Visite: 8925 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/20025

Decreto 7 luglio 2023

Decreto 7 luglio 2023 / RT PI  impianti di produzione di idrogeno / Versione VVF Agosto 2023

ID 20025 | 08.08.2023 / In allegato DM e Testo coordinato VVF Agosto 2023

Decreto 7 luglio 2023 Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.

(GU n.169 del 21.07.2023)

Entrata in vigore: 20.08.2023
_______

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio, ai fini della prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso.
2. Previa valutazione del rischio, le disposizioni contenute nel presente decreto possono essere applicate anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da quelle definite nel comma 1.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di cui all’art. 1 devono essere realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
d) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 è approvata la regola tecnica di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all’allegato 1 si applicano agli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi (cosiddetti elettrolizzatori) e ai relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso:
a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
2. Non sono richiesti adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5. Requisiti costruttivi

1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi costituenti l’impianto sono specificamente progettati, costruiti ed allestiti per l’installazione prevista secondo le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Tutti i sistemi pressurizzati sono protetti dalla sovrappressione.
2. Gli impianti e le relative apparecchiature sono progettati per ridurre al minimo la possibilità di rilasci accidentali di idrogeno.
3. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l’impianto sono idoneamente installati secondo le indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e manutenzione, fornito dal costruttore o secondo le indicazioni contenute nella regola dell’arte o definite dal progettista.
4. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’art. 2, l’installatore è tenuto a verificare che l’impianto sia ido- neo per il tipo di utilizzo nonché per la tipologia di installazione prevista e che l’utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l’esercizio in sicurezza dell’impianto e dei relativi stoccaggi.

Art. 6. Impiego di prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto sono:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dalla presente norma e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella norma allegata.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, da quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Art. 7. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[...]

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