D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada

Codice della Strada D.Lgs 285/1992 | Consolidato Dicembre 2025 / Aggiornato Legge semplificazioni 2025
ID 5276 | Ed. 28.0 del 04.12.2025
Il testo consolidato 2025 del D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada...
Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.
(GU n.222 del 23.09.2005)
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Art. 1. Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
1. Possono ottenere autorizzazioni per l’autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale ad effettuare trasporti internazionali.
2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l’autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.
3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all’assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.
4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio, salvo diversamente disposto dal decreto di cui all’articolo 8, in ordine al requisito della titolarita' della licenza stessa.
5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.
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