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Europe, Rome

Linee guida registrazione veicoli Registro europeo art. 47 Direttiva (UE) 2016/797

ID 18738 | | Visite: 1938 | Trasporto ferroviarioPermalink: https://www.certifico.com/id/18738

Linee guida per la registrazione dei veicoli nel Registro europeo

Linee guida per la registrazione dei veicoli nel Registro europeo di cui all’articolo 47 della Direttiva (UE) 2016/797

ID 18738 | Rev. 01 del 27.12.2022

Le linee guida entrano in vigore il 24 gennaio 2023, contestualmente all’attivazione del “Registro europeo dei veicoli (European Vehicle Register - EVR)”, di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797.

Contestualmente all’attivazione del registro EVR, cesserà la funzionalità del registro di immatricolazione nazionale dei veicoli (RIN) in quanto tutte le informazioni presenti relative ai veicoli registrati a tale data, migrano automaticamente nel nuovo registro EVR.

Per quanto riguarda il registro dei veicoli, l’evoluzione prevista dal IV pacchetto ferroviario prevede la creazione di un unico registro europeo gestito direttamente dall’ERA che sarà utilizzato direttamente dagli operatori ferroviari per l’inserimento delle richieste di nuove registrazioni o modifiche. Per l’Italia, il trasferimento dei dati contenuti dall’attuale sistema al nuovo database avverrà il 24 gennaio 2023 e le linee guida aggiornate descrivono le nuove modalità operative, in linea con la normativa a livello europeo.

Il nuovo sistema prevede l’inserimento dei dati direttamente da parte degli operatori, con una riduzione del tempo massimo di conferma della registrazione da trenta a venti giorni; e un maggior numero di informazioni da inserite per ciascun veicolo registrato.

________

Direttiva (UE) 2016/797

Articolo 47 Registri dei veicoli

1. Fino a quando il registro europeo dei veicoli (European Vehicle Register - EVR) di cui al paragrafo 5 non è operativo, ciascuno Stato membro tiene un registro nazionale dei veicoli. Tale registro:

a) è conforme alle specifiche comuni definite al paragrafo 2;
b) è tenuto aggiornato da un organismo indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria;
c) è accessibile alle autorità nazionali preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi designati a norma degli articoli 16 e 22 della direttiva (UE) 2016/798, nonché, per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE, all'Agenzia, alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture e alle persone o organizzazioni che registrano veicoli o che figurano nel registro.

2. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli concernenti contenuto, formato dei dati, architettura funzionale e tecnica, modalità operative, incluse le modalità per lo scambio di dati, e norme per l'introduzione e la consultazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

3. Il registro nazionale dei veicoli contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'EVN;
b) gli estremi della dichiarazione «CE» di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata;
c) gli estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48;
d) le generalità del proprietario del veicolo e del suo detentore;
e) le restrizioni di esercizio del veicolo;
f) gli estremi del soggetto responsabile della manutenzione.

4. Fintantoché i registri nazionali dei veicoli degli Stati membri non sono collegati, in conformità della specifica di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato membro aggiorna il proprio registro, limitatamente ai dati che lo riguardano, inserendovi le modifiche apportate da un altro Stato membro al proprio registro.

5. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi indebiti per gli Stati membri e le parti interessate, entro il 16 giugno 2018 la Commissione, tenendo conto dei risultati di una valutazione dei costi e dei benefici, adotta mediante atti di esecuzione le specifiche tecniche e funzionali per il registro europeo dei veicoli che dovrebbe incorporare i registri nazionali dei veicoli al fine di assicurare un'interfaccia armonizzata per tutti gli utenti per la registrazione dei veicoli e la gestione dei dati. Si applicano il paragrafo 1, lettere b) e c), e il paragrafo 3. Tale specifica include contenuto, formato dei dati, architettura funzionale e tecnica, modalità operative, incluse le modalità per lo scambio di dati, e norme per l'introduzione e la consultazione dei dati nonché le fasi della migrazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3, e sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia.

Il registro europeo dei veicoli è sviluppato tenendo conto delle applicazioni informatiche e dei registri già istituiti dall'Agenzia e dagli Stati membri, come il registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione collegato ai registri nazionali dei veicoli.

Il registro europeo dei veicoli deve essere operativo entro il 16 giugno 2021.

6. Il detentore comunica immediatamente allo Stato membro in cui il veicolo è stato registrato qualsiasi modifica dei dati trascritti nei registri dei veicoli, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare alla registrazione dello stesso.

7. Nel caso di veicoli autorizzati per la prima volta in un paese terzo e successivamente impiegati in uno Stato membro, tale Stato membro assicura che i dati sul veicolo, inclusi almeno i dati relativi al detentore del veicolo interessato, al soggetto responsabile della sua manutenzione e le restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo, possano essere ricercati tramite un registro dei veicoli o siano altrimenti resi disponibili in formato facilmente leggibile, senza indugio e secondo gli stessi principi non discriminatori che si applicano a dati analoghi provenienti da un registro dei veicoli.

Fonte: ANSFISA

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Tags: Trasporto ferroviario

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