Legge 5 novembre 1971 n. 1086

Legge 5 novembre 1971 n. 1086
Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
(GU n.321 del 21 dicembre 1971)
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Art. 1. (Dis...
Ipotesi di falsità ideologica in certificato del professionista (reato di cui all'art. 481 CP), per aver presentato all'Ufficio del catasto fabbricati di La Spezia, nella qualità professionale di ingegnere, tre dichiarazioni, con allegate planimetrie, che rappresentavano falsamente lo stato dei luoghi.
Articolo 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Collegati

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
(GU n.321 del 21 dicembre 1971)
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Art. 1. (Dis...

Mibact, 5 marzo 2021
Oggetto: D. Lgs. 42/2004, art. 49 comma 3. Utilizzo a fini pubblicitari per le copert...
Le norme sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si fronteggiano, per cui la loro misurazione deve essere effettuata in modo ...
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