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Europe, Rome

Decreto 23 settembre 2005

ID 18412 | | Visite: 1043 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/18412

Decreto 23 settembre 2005 

Definizione di passata di pomodoro. 

(GU n.232 del 05.10.2005)
_______

Art. 1. Definizione di passata di pomodoro
1. La denominazione di vendita Passata di pomodoro e' riservata al prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l’aroma ed il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale eliminazione dell’acqua di costituzione in modo che il residuo ottico rifrattometrico risulti compreso tra 5 e 12 gradi Brix, con una tolleranza di 3%, al netto del sale aggiunto.

2. Per il prodotto definito al comma 1 puo' essere usata anche la denominazione di vendita Passato di pomodoro.

3. Non e' consentito concentrare il succo di pomodoro al di sopra di 12 gradi Brix e provvedere poi alla successiva diluizione per la preparazione della passata di pomodoro.

4. La passata di pomodoro, qualora non confezionata immediatamente, deve essere condizionata in asettico.

5. Il prodotto di cui al comma 1 possiede i seguenti requisiti:
a) zuccheri totali, espressi in zucchero invertito, in misura non inferiore a 42% del residuo ottico, al netto del sale aggiunto;
b) pH non superiore a 4,5;
c) limite di conteggio Howard (HMC): massimo 70 campi positivi; l’esame microscopico va effettuato sul prodotto diluito a residuo rifrattometrico 8% a 25°C se superiore e sul prodotto tal quale se inferiore: in quest’ultimo caso il limite del 70% e' ridotto in proporzione;
d) impurezze minerali in misura non superiore allo 0,1% del residuo ottico;
e) acido lattico in misura non superiore a 1% del residuo ottico al netto del sale aggiunto.

6. La presenza di bucce e di semi non deve superare il limite del 4% in peso del prodotto finito.

7. E' ammessa l’aggiunta dei seguenti ingredienti:
a) sale alimentare;
b) correttori di acidita' previsti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
c) spezie, erbe, piante aromatiche e relativi estratti.

8. Gli ingredienti di cui al comma 7, lettera c), devono essere evidenziati nell’etichettatura.
...
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