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Decreto 15 dicembre 1990

ID 17644 | | Visite: 555 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/17644

Decreto 15 dicembre 1990

Decreto 15 dicembre 1990 / SIMID

Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive. 

(GU n.6 del 08.01.1991)
_______

Modificato da: Decreto 29 luglio 1998
_______

Art. 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; le unita' sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le modalita' di cui all'allegato.

Art. 2. Il presente decreto entrera' in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1990
_______

(all. 1 - art. 1)

ALLEGATO MODALITA' DI NOTIFICA DI ALCUNE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Il medico che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di un caso di qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve comunque notificarla all'autorita' sanitaria competente. Per le seguenti malattie infettive e diffusive la predetta autorita' e' tenuta a comunicare le informazioni secondo le seguenti modalita'.

Classe 1a: Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perche' soggette al Regolamento sanitario internazionale o perche' rivestono particolare interesse:

1) colera;
2) febbre gialla;
3) febbre ricorrente epidemica;
4) febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola);
5) peste;
6) poliomielite;
7) tifo esantematico;
8) botulismo;
9) difterite;
10) influenza con isolamento virale;
11) rabbia;
12) tetano;
13) trichinosi.

MODALITA' DI NOTIFICA.

Deve essere osservato il seguente flusso informativo:

1) segnalazione all'unita' sanitaria locale, da parte del medico, per telefono o telegramma entro dodici ore dal sospetto di un caso di malattia;
2) segnalazione immediata dall'unita' sanitaria locale alla regione e da questa al Ministero e all'Istituto superiore di sanita', per fonogramma telegramma, o telefax, in cui dovranno essere indicati almeno i seguenti dati: malattia sospettata; nome, cognome, data di nascita, sesso e residenza del paziente; eventuale luogo di ricovero; fondamenti del sospetto diagnostico; nome, cognome e recapito del medico segnalante;
3) segnalazione immediata da unita' sanitaria locale a regione e da questa al Ministero e all'Istituto superiore di sanita' via telefax o telegramma dei risultati dell'accertamento del caso (sia positivi che negativi);
4) segnalazione immediata del Ministero all'Organizzazione mondiale della sanita' dell'accertamento del caso, ove previsto;
5) compilazione del modello 15 per i casi accertati ed invio dello stesso da parte dell'unita' sanitaria locale alla regione e al Ministero. Quest'ultimo provvedera' alla trasmissione all'ISTAT. Presso ogni unita' sanitaria locale deve essere sempre disponibile, nell'ambito del servizio di igiene pubblica, un medico appositamente incaricato di compilare il modello 15 e che dovra' recarsi, all'occorrenza, nel luogo in cui si trova il paziente per ottenere direttamente, senza intermediari, le notizie richieste nel modulo. Il modello 15 e le istruzioni relative alla sua compilazione devono essere conformi al modello di seguito riprodotto (mod. 1).

Classe 2a: Malattie rilevanti perche' ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo:

14) blenorragia;
15) brucellosi;
16) diarree infettive non da salmonelle;
17) epatite virale A;
18) epatite virale B;
19) epatite virale NANB;
20) epatite virale non specificata;
21) febbre tifoide;
22) legionellosi;
23) leishmaniosi cutanea;
24) leishmaniosi viscerale;
25) leptospirosi;
26) listeriosi;
27) meningite ed encefalite acuta virale;
28) meningite meningococcica;
29) morbillo;
30) parotite;
31) pertosse;
32) rickettsiosi diversa da tifo esantematico;
33) rosolia;
34) salmonellosi non tifoidee;
35) scarlattina;
36) sifilide;
37) tularemia;
38) varicella.

MODALITA' DI NOTIFICA.

Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
1) segnalazione all'unita' sanitaria locale, da parte del medico, per le vie ordinarie entro due giorni dall'osservazione del caso;
2) per i casi rispondenti ai criteri definiti e riportati nelle istruzioni del modello 15, compilazione ed invio dello stesso modello individuale di notifica dall'unita' sanitaria locale alla regione e da questa all'ISTAT ed al Ministero per le vie ordinarie. Alla regione devono essere inviate da parte dell'unita' sanitaria locale, oltre i modelli individuali, anche i dati aggregati mensilmente, suddivisi per fasce di eta' e sesso (modello 16);
3) compilazione ed invio dei riepiloghi mensili suddivisi per provincia, fasce di eta', sesso, da regione a Ministero, I.S.S., ISTAT per le vie ordinarie (mod. 16- bis). Il modello 15, le istruzioni per la compilazione e il modello 16- bis devono essere conformi ai modelli di seguito riprodotti (mod. 2 e 3).

Classe 3a: Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni:

39) AIDS;
40) lebbra;
41) malaria;
42) micobatteriosi non tubercolare;
43) tubercolosi.

MODALITA' DI NOTIFICA.

Sono gia' previsti flussi informativi particolari e differenziati. I flussi informativi, ove non sia disposto diversamente da provvedimenti particolari, devono avere in comune una parte della scheda di notifica che verra' inviata all'ISTAT (sezione A), analoga per tutte le malattie notificabili, con i dati anagrafici del soggetto e l'indicazione della malattia. La sezione B dei moduli sara' invece differenziata per raccogliere informazioni epidemiologiche pertinenti. Per le modalita' di notifica dell'AIDS si fa riferimento alle circolari del Ministero della sanita' 13 febbraio 1987, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987) e 13 febbraio 1988, n. 14, nelle quali vengono riportate indicazioni che limitano il flusso informativo dal medico direttamente alla regione e al Ministero (C.O.A. presso I.S.S.). Per la tubercolosi e le micobatteriosi non tubercolari il modello 15 deve essere conforme al modello riprodotto di seguito (mod. 4). Alla regione devono essere inviati, da parte delle unita' sanitarie locali, anche i dati aggregati mensilmente suddivisi per fasce di eta' e sesso. Un riepilogo mensile per provincia, fascia di eta' e sesso deve essere inviato dalla regione al Ministero, I.S.S. e ISTAT per le vie ordinarie. Per la malaria e la lebbra la sezione A del modello 15 e le modalita' di notifica devono essere analoghe a quelle indicate per la tubercolosi, mentre per quanto riguarda la scheda epidemiologica si fa riferimento rispettivamente alla circolare del 28 novembre 1989, n. 32, e alla lettera circolare n. 507/G.4/3136 del 13 maggio 1983.

Classe 4a: Malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico deve seguire la segnalazione dell'unita' sanitaria locale solo quando si verificano focolai epidemici:

44) dermatofitosi (tigna);
45) infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare;
46) pediculosi;
47) scabbia.

MODALITA' DI NOTIFICA. Deve essere osservato il seguente flusso informativo:

1) dal medico all'unita' sanitaria locale entro ventiquattro ore;
2) dall'unita' sanitaria locale alla regione e da questa al Ministero, all'I.S.S., all'ISTAT tramite modello 15. Il modello 15, i criteri e le istruzioni relative alla sua compilazione devono essere conformi al modello di seguito riprodotto (mod. 5).

Classe 5a: Malattie infettive e diffusive notificate all'unita' sanitaria locale e non comprese nelle classi precedenti, zoonosi indicate dal regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e non precedentemente menzionato.

MODALITA' DELLA NOTIFICA.

Le unita' sanitarie locali comunicheranno annualmente il riepilogo di tali malattie alla regione e questa al Ministero per le vie ordinarie. Ove tali malattie assumano le caratteristiche di focolaio epidemico, verranno segnalate con le modalita' previste per la classe 4a.

MODALITA' GENERALI DELLA NOTIFICA.

Si precisa che il medico e' tenuto ad effettuare la notifica indicando la malattia sospetta o accertata, gli elementi identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la data di comparsa della malattia. I modelli in allegato devono essere invece compilati esclusivamente dai competenti servizi di igiene pubblica delle diverse unita' sanitarie locali, attraverso la effettuazione delle inchieste epidemiologiche previste per legge. Per ciascuna delle classi prima, seconda e quarta, e' stato predisposto uno specifico modello 15; per la classe terza i modelli 15 di segnalazione sono stati modificati in modo pertinente alla documentazione richiesta per ogni singola patologia inclusa; per la classe quinta e' stato predisposto un modello 16 riepilogativo.

Per tutti i casi notificati in unita' sanitarie locali diverse da quella di residenza del paziente, questa dovra' trasmettere la notifica in tempi brevi all'unita' sanitaria locale di residenza del malato, la quale dovra' eseguire le opportune inchieste epidemiologiche ed attuare i provvedimenti necessari. La compilazione del modello 15 va eseguita anche nei casi venuti a morte prima della notifica. In ogni regione dovra' essere previsto un modulo di segnalazione da parte del medico che diagnostica il caso, contenente i dati prima precisati di spettanza del medico stesso, rispondente a criteri di uniformita' e semplicita', tali da garantire una corretta rilevazione dei dati. Il sistema informativo per le malattie infettive e diffusive, anche per quelle previste dai regolamenti locali di igiene, deve assicurare un flusso informativo integrato tra i vari servizi responsabili e specificamente interessati. Tale sistema sara' integrato con il sistema informativo nazionale.

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