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Europe, Rome

Raccomandazione 2022/C 229/01

ID 16945 | | Visite: 2948 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/16945

Raccomandazione 2022 C 229 01 aggiornamento definizione di nanomateriale

Raccomandazione 2022/C 229/01 / Aggiornamento definizione di nanomateriale 2022

ID 16945 | 27.06.2022

Raccomandazione della Commissione del 10 giugno 2022 sulla definizione di nanomateriale (2022/C 229/01)

(GU C 229/5 del 14.6.2022)

La raccomandazione 2011/696/UE della Commissione è stata utilizzata come riferimento per determinare se un materiale debba essere considerato un «nanomateriale» ai fini della legislazione e delle politiche dell’Unione, facilitando un’attuazione efficiente e coerente in tutti i settori. La raccomandazione 2011/696/UE accenna a un successivo riesame della definizione di nanomateriale alla luce dell’esperienza e dei progressi scientifici intercorsi.

Tra il 2013 e il 2021 la Commissione ha effettuato il riesame della raccomandazione 2011/696/UE, incentrandosi sull’obiettivo, l’ambito di applicazione, la chiarezza e l’utilizzo della definizione di nanomateriale in essa contenuta. In particolare, il riesame si è incentrato sull’opportunità di innalzare o abbassare la soglia del 50% riferita alla distribuzione dimensionale numerica delle particelle e se includere i materiali con struttura nanometrica interna o superficiale, ad esempio i nanomateriali con nanocomponenti complessi che comprendono i materiali nanocompositi e nanoporosi utilizzabili in determinati settori.


...

È pertanto opportuno aggiornare la definizione di nanomateriale di cui alla raccomandazione 2011/696/UE.

Definizione

1. Con «nanomateriale» s’intende un materiale naturale, derivato o fabbricato, costituito da particelle solide isolate o come particelle costituenti identificabili in aggregati o agglomerati, e in cui il 50 % o più delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

(a) una o più dimensioni esterne della particella si collocano nell’intervallo da 1 a 100 nm;
(b) la particella ha una forma allungata - bastoncello, fibra o tubo - e le sue due dimensioni esterne sono inferiori a 1 nm, mentre l’altra dimensione è superiore a 100 nm;
(c) la particella è piastriforme - e una delle dimensioni esterne è inferiore a 1 nm mentre le altre dimensioni sono superiori a 100 nm.

Nel determinare la distribuzione dimensionale numerica delle particelle, non è necessario prendere in considerazione quelle con almeno due dimensioni ortogonali esterne superiori a 100 μm.

Tuttavia, un materiale la cui superficie specifica in volume è < 6 m2/cm3 non è considerato nanomateriale.

2. Ai fini del punto 1, si applicano le definizioni riportate di seguito:

(a) con il termine «particella» s’intende una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti; le singole molecole non sono considerate «particelle»;
(b) con il termine «aggregato» s’intende una particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro;
(c) con il termine «agglomerato» s’intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti.

3. Si raccomanda che la definizione del termine «nanomateriale» contenuta nella raccomandazione più recente o in un altro atto contenente una definizione per uso politico orizzontale e legislativo adottata dalla Commissione o dal legislatore dell’Unione, venga utilizzata dai soggetti elencati di seguito per trattare materiali o questioni riguardanti prodotti delle nanotecnologie:

(a) dalla Commissione, nella preparazione delle normative, dei programmi strategici o di ricerca e nell’attuazione di tali normative o programmi anche con altre istituzioni e agenzie dell’Unione;
(b) dagli Stati membri, nella preparazione delle normative, dei programmi strategici o di ricerca e nell’attuazione di tali normative o programmi;
(c) dagli operatori economici, nella preparazione e svolgimento delle proprie politiche e ricerche.

4. La presente raccomandazione aggiorna la raccomandazione 2011/696/UE.
...
segue in allegato

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