Decreto 14 marzo 2022
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Decreto MITE n. 110 del 14 marzo 2022
Decreto ministeriale del 14 marzo 2022 relativo alle modalità di stoccaggio per il periodo 2022-2023
Articolo 1 Stoccaggio di modulazione
Articolo 2 Servizi di stoccaggio pluriennali
Articolo 3 Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi
Articolo 4 Modalità d’asta
Articolo 5 Disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale
Articolo 6 Disposizioni per la chiusura del ciclo di stoccaggio 2021-2022
Articolo 7 Promozione di volumi di gas aggiuntivi
Articolo 8 Disposizioni finali
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Articolo 1 Stoccaggio di modulazione
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, l’Autorità determina le modalità atte a garantire a tutti gli utenti l’accesso a parità di condizioni al servizio di stoccaggio, la massima imparzialità e la neutralità del servizio stesso in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di cui al presente decreto.
2. Per l’anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2022 – 31 marzo 2023, lo spazio di stoccaggio di modulazione di punta, offerto dalle imprese STOGIT e Edison Stoccaggio, da assegnare secondo le procedure stabilite dall’articolo 14 del decreto legge n.1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, è stabilito in misura di circa 82.705.752 MWh, pari a circa 7.601 milioni di standard metri cubi, tenuto conto dei rispettivi poteri calorifici superiori di riferimento, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori:
a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi 10 anni;
b) il volume di gas tecnicamente importabile nel periodo 1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacità relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale prevista nello stesso periodo e al netto delle esportazioni.
3. Per l’anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2022 – 31 marzo 2023, lo spazio di stoccaggio complessivamente offerto dalla Società Ital Gas Storage, è stabilito corrispondente a circa 2.484.000 MWh pari a circa 230 milioni di standard metri cubi tenuto conto del potere calorifico superiore di riferimento. Tale spazio sarà alternativamente offerto per:
a) un servizio di modulazione di punta, in misura di circa 2.484.000 MWh pari a circa 230 milioni di standard metri cubi ovvero
b) un c.d. “basket” composto da un servizio di modulazione di tipo uniforme, in misura di circa 540.000 MWh pari a circa 50 milioni di standard metri cubi, in combinazione con un servizio di modulazione di punta ad alta flessibilità, in misura di circa 1.944.000 MWh pari a circa 180 milioni di standard metri cubi.
4. La prima asta per l’allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione è conclusa dalla società Ital Gas Storage, mentre la seconda da Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nelle loro disponibilità.
5. Le ulteriori capacità di stoccaggio disponibili, pari a circa 55.394.314 MWh, corrispondenti a circa 5.075 milioni di standard metri cubi, al netto dei volumi in giacenza in stoccaggio di cui all’articolo 6, più la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, sono assegnate dalle imprese di stoccaggio STOGIT e Edison Stoccaggio per l’anno di stoccaggio 2022-2023 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto legge n.1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme e/o che amplino l’offerta di flessibilità.
6. La capacità di stoccaggio, di cui ai commi 2, 3 e 5, è assegnata dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un’offerta di lotti di capacità secondo i seguenti prodotti:
a) un primo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;
b) un secondo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione in un mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile.
7. Per l’anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2022 – 31 marzo 2023 la prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio, nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il 31 marzo 2022 secondo il calendario allegato al presente decreto. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero della transizione ecologica – DG IS i risultati delle aste e lo stesso Ministero, sulla base del livello di allocazione conseguito, indica alle società di stoccaggio ulteriori modalità temporali per la allocazione di capacità di stoccaggio non assegnata, tenendo presente l’obiettivo di riempimento di cui all’articolo 21 del decreto legge 1° marzo 2022, n.17.
8. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e successive modifiche e integrazioni, da assicurare in via prioritaria mediante l’utilizzo dei servizi di stoccaggio messi a disposizione attraverso il presente decreto.
9. Per ciascuna asta è stabilito, secondo modalità determinate dall’Autorità, un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga conto del valore dei prodotti e dell’evoluzione del mercato e della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, anche prevedendo prezzi di riserva intorno allo zero.
10. Edison Stoccaggio destina una quota dello spazio di cui al comma 5 a servizi che consentano un uso più flessibile della punta, da offrire mediante un’asta la cui procedura è definita dall’Autorità.
In particolare, Edison Stoccaggio rende disponibile una quota pari a 635.000 MWh corrispondenti a circa 60 milioni di standard metri cubi.
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segue in allegato
Collegati
Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164
Decreto Legislativo 1° giugno 2011 n. 93
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