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Europe, Rome

DPR 151/2011: Attività 58, 59, 60, 61 e 62 Quadro normativo

ID 15964 | | Visite: 5574 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/15964

Materie radioattive DPR 151 2011   Attivit  58  59  60  61 e 62

DPR 151/2011: Attività 58, 59, 60, 61 e 62 / Materie radioattive

ID 15964 | 07.03.2022 / Documento completo allegato

Le attività suddette rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 che ha abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il DPR 151/2011 non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ma avendo quest’ultimo abrogato il D. Lgs 230/95, al quale il DPR 151/2011 rimanda, i riferimenti all’abrogato D. Lgs 230/95 andranno riferiti ai corrispondenti istituti del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101.

ATTIVITÀ 58

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

ATTIVITÀ 59

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

ATTIVITÀ 60

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.

ATTIVITÀ 61

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]

ATTIVITÀ 62

Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
- attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

58

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

(Adesso art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

 

Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

(Adesso art. 52 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)

Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all’art. 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e art. 13 legge n. 1860/62

(Adesso art. 51 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

75

Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

76

Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività, sostanzialmente, unifica le attività precedenti introducendo il termine “pratica”, definito dal  D.Lgs 230/95, col significato generico di “attività umana che è suscettibile di aumentare l’esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni ….”. Il richiamo al DPR 185/64, riportata nella precedente attività, viene sostituita al più recente decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

59

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

(Adesso art. 43 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 essendo stato abrogato l’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

77

Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

Principali differenze fra le attività di equiparazione

Non vi è una sostanziale differenza fra le due attività. Viene riportato il più recente decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che richiama l’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

60

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.

(Adesso artt. 59 e 95 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.)

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

78

Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione

Principali differenze fra le attività di equiparazione

Non vi è una sostanziale differenza fra le due attività. Viene però esteso il termine di “deposito” col richiamo agli artt. 33 e 52  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che riportano, rispettivamente, i titoli: “Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi” e “Depositi e complessi nucleari sottocritici.”.

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

61

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]

(Rimane invariato anche con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)

 

 

Tutti

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

79

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

Principali differenze fra le attività di equiparazione

Non vi è alcuna differenza fra le due attività.

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

62

Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

- impianti nucleari;

- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;

- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;

- impianti per la separazione degli isotopi;

- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;

- attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Adesso artt. 76 e 94 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101

 

 

Tutti

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

80

Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

· impianti nucleari;

· reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;

· impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;

· impianti per la separazione degli isotopi;

· impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività introduce quelle di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che riportano, rispettivamente, i titoli: “Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria” e “Reattori di ricerca”.

Le norme che regolano l’argomento non possono prescindere dalla conoscenza della radioprotezione per la quale è previsto l’intervento dell’Esperto Qualificato (figura professionale obbligatoria quando il decadimento delle sorgenti radioattive è tale da rientrare nel campo di applicabilità dal D.Lgs. 31/07/2020, n. 101, precedentemente regolamentato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, abrogato dal citato D.Lgs. 31/07/2020, n. 101).

Essendo l’argomento particolarmente avvertito, esso viene controllato da diversi enti (C.N.VV.F., Prefettura, A.R.P.A., A.S.L., Ispettorato Nazionale del Lavoro …), in particolare, quando si detengono determinati valori di attività dovuti a radioisotopi o apparecchiature sorgenti di radiazioni ionizzanti con fissati valori di tensione, l’impiego risulta essere soggetto al rilascio di un Nulla Osta da parte della Prefettura  e, di conseguenza, per quanto riportato nella definizione dell’attività 58 del DPR 151/2011 e nel D.Lgs. 31/07/2020, n. 101, soggetto a controllo di prevenzione incendi.

Tra l’altro, tale ultimo decreto, modificando i valori per l’obbligatorietà del rilascio del Nulla Osta, varia di fatto i valori per l’assoggettamento ai controlli di Prevenzione Incendi precedentemente stabiliti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e, prima ancora, fissati dal DPR 185/64, che aveva normato il settore, abrogato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Viene riportato di seguito il D. Lgs 101/2020, anche se esso non è direttamente legato alla prevenzione incendi, in quanto utile per i procedimenti amministrativi legati a tale materia e perché necessario per la determinazione delle attività che rientrano fra quelle soggette a controlli di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011 non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ma avendo quest’ultimo abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al quale il DPR 151/2011 rimanda, i riferimenti all’abrogato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 andranno riferiti ai corrispondenti istituti del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101; tali nuovi riferimenti sono espressi in rosso nelle tabelle sopra riportate.

Argomenti

Normativa principale

 -  Aspetti comuni

 -  Att. 58 - Impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti (Ex att. 75.)

 -  Att. 58 - Commercio sorgenti di radiazioni ionizzanti (Ex att. 76)

  -  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Per gli aspetti generali di radioprotezione e di procedure amministrative)

  -  Lettera Circolare 02/08/04, n° EM3166/24218

  -  Circolare 19/03/65, n° 27

  -  Circolare 19/05/65, n° 48

 PROCEDURE

DATA

NORMA

ARGOMENTO

11/12/1985

Circolare 11/12/85, n° 36

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi. (Al punto 8; relativo al chiarimento sull’assoggettabilità delle apparecchiature a scopo terapeutico. N.d.R.)

17/12/1986

Circolare 17/12/86, n° 42

Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi. (Al punto 1; relativo alla determinazione degli impieghi delle sorgenti radiogene che comportano l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi)

20/01/1989

Circolare 20/01/89, n° 1

Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 75: Chiarimento - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

23/07/1993

CHIARIMENTO 23/07/93, n° 1697/028/S (55)

Nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature mobili (art. 102/185).

05/04/2002

CHIARIMENTO 05/04/02, n° P303/4101 sott. 106/31

Attività n 75 del D.M. 16 febbraio 1982. - Circolare MI.SA. n 1 del 20 gennaio 1989. - Quesito. (Sulla validità di tale Circolare)

02/08/2004

Lettera Circolare 02/08/04, n° EM3166/24218

Linee guida per l’esame delle istanze di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e del D. L.vo 241/00 e successive modifiche ed integrazioni in materia di radiazioni ionizzanti. (Riporta anche una tabella per la corrispondenza tra attività derivate dal DPR 185/64 e nuove attività del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi)

13/03/2009

CHIARIMENTO 13/03/09, n° 646 032101.01.4101.7282.001

Quesito inerente la richiesta di C.P.I. parziale, in deroga al DM 16/02/82, da parte della Soc. XXXX XXX XX a r.l. per le sole attività gammagrafiche e radiografiche non continuative nell’area di pertinenza.
 17/03/2015 CHIARIMENTO 17/03/15, n° 3333 D.P.R. 151/11 – Attività n.58 (Sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una sorgente di radiazioni ionizzanti mobile)
05/10/2016  NOTA 05/10/2016, n° 11973 Assoggettabilità all’attività n.58 dell’All. I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
16/09/2020 NOTA 16/09/2020, n° 12000 Decreto legislativo 31 luglio 2020, 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma l, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” - Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi.

 

 ASPETTI COMUNI  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

 

17/03/1995

 

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

(abrogato e sostituito dal D. Lgs 31/07/2020 n. 101. N.d.R.) 

Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,   96/29/Euratom e  2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti. (Come sostituito dal c. 1 dell’art. 1 del D. Lgs. 20/02/2009, n. 23)

Allegato I - Determinazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni del presente decreto per le materie radioattive e per le macchine radiogene. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101

Allegato I bis  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato II - Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Appendici 1 e 2 –Allegato II  (Abrogato assieme al DD. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato III - Determinazione, ai sensi dell’articolo 82 del presente decreto, dei criteri per l’adozione della sorveglianza fisica nonché dei criteri e delle modalità per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle aree di lavoro.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato IV - Determinazione, ai sensi dell’articolo 96, dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Tabella IV.1 - Coefficienti di dose efficace impegnata per unità di introduzione per inalazione e per ingestione per i lavoratori.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Tabella IV.2 - Coefficienti di dose efficace impegnata per unità di introduzione per inalazione di gas solubili o reattivi e vapori (Sv·Bq-1).  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Tabella IV.3 - Coefficienti di dose efficace impegnata per unità di introduzione per inalazione per individui della popolazione (Sv·Bq-1). (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Tabella IV.4 - Coefficienti di dose efficace impegnata per unità di introduzione per ingestione per individui della popolazione (Sv·Bq-1).  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Tabella IV.5 - Valori di f1 per il calcolo dei coefficienti della dose efficace da ingestione per lavoratori. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Tabella IV.6 - Composti, tipi di assorbimento polmonare e valori di f1 per il calcolo di coefficienti di dose efficace per unità di introduzione da inalazione per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti di 18 o più anni di età.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Tabella IV.7 - Dose efficace per esposizione di adulti a gas inerti.  (Abrogato assieme al D. Lgs 230/95 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Tabella IV.8 - Tipi di assorbimento polmonare (F, M, S, G) per il calcolo dei coefficienti della dose efficace da inalazione di particolato, gas e vapori per gli individui della popolazione.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato V - Istituzione degli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 78 e 88 delle modalità, titoli di studio, accertamento della capacità tecnico-professionale per l’iscrizione.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato VI - Determinazione, ai sensi dell’articolo 74, delle modalità e dei livelli di esposizione professionale di emergenza.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato VII - Determinazione, ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto delle modalità della notifica delle pratiche di importazione e di produzione, a fini commerciali, di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere contenenti dette materie, nonché delle esenzioni da tale obbligo;

Determinazione, ai sensi dell’articolo 18-bis del presente decreto delle disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione per l’aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo e per l’importazione o l’esportazione di tali beni di consumo;

Determinazione delle modalità di notifica delle pratiche di cui al comma 1 dell’articolo 22 e dei valori di attività e dei valori di concentrazione di attività per unità di massa di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo;

Determinazione, ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto delle modalità di attuazione dell’obbligo di informativa relativo alle materie radioattive immesse in commercio, nonché delle esenzioni da tale obbligo;

(Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Appendice I - Allegato VII.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)

Appendice II -  Allegato VII  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato VIII - Determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto, ai sensi dell’articolo 26 del presente decreto.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato IX - Determinazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del presente decreto, delle condizioni per la classificazione in Categoria A ed in Categoria B dell’impiego delle sorgenti di radiazioni, delle condizioni per l’esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nullaosta. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Appendice I – Allegato IX  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato X - Determinazione, ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto delle disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi e delle esenzioni da tale autorizzazione.  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato XI - Determinazione ai sensi dell’art.62, comma 3, dell’art.81, comma 6 e dell’art. 90, comma 5, delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni (intitolazione così modificata dall’articolo 5, comma 7, lett. a) del D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257).  (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

Allegato XII - Determinazione, al sensi dell’articolo  115 comma 2, dei livelli di intervento nel caso di emergenze radiologiche e nucleari. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)

26/05/2000

D. Lgs. 26/05/00, n° 241

(abrogato e sostituito dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101.)

Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.  

02/08/2004

Lettera Circolare 02/08/04, n° EM3166/24218

Linee guida per l’esame delle istanze di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e del D. L.vo 241/00 e successive modifiche ed integrazioni in materia di radiazioni ionizzanti. (Riporta anche una tabella per la corrispondenza tra attività derivate dal DPR 185/64 e nuove attività del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.)

06/02/2007

D. Lgs 06/02/07, n° 52

(abrogato e sostituito dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101

Attuazione  della  direttiva  2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive  sigillate  ad  alta attività e delle sorgenti orfane. 

20/02/2009

D.Lgs 20/02/09, n° 23

Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo  delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

31/07/2020

D. Lgs 31/07/2020, n. 101

 

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

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