Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.363
/ Totale documenti scaricati: 30.098.971

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.363 *

/ Totale documenti scaricati: 30.098.971 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.363 *

/ Totale documenti scaricati: 30.098.971 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.363 *

/ Totale documenti scaricati: 30.098.971 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.363 *

/ Totale documenti scaricati: 30.098.971 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.363 *

/ Totale documenti scaricati: 30.098.971 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Circolare Ministero della Salute n. 0001431 del 7 gennaio 2022

ID 15418 | | Visite: 3841 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/15418

Circolare Ministero della Salute n  0001431 del 7 gennaio 2022

Circolare Ministero della Salute n. 0001431 del 7 gennaio 2022

Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021decreti legge n. 221 del 24 dicembre 2021n. 229 del 30 dicembre 2021 - chiarimenti
...

In data 14 dicembre 2021 è stata emanata una nuova Ordinanza del Ministro della salute che aggiornava alcune regole per l’ingresso in Italia definite con la precedente Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, in relazione alla quale di seguito si forniscono alcuni chiarimenti.

Transiti

Per quanto riguarda i transiti aerei, si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza,

- non lasciano l’area transiti degli aeroporti, o
- non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri devono presentare all’atto dell’imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre u.s.

Per quanto riguarda i transiti marittimi o terrestri (pullman o treno), come ad esempio quelli di un cittadino che da uno Stato transita in Italia con traghetto, pullman o treno per raggiungere uno Stato terzo, valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ovvero, la presentazione all’atto dell’imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone.

Viceversa, i soggetti che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarcarsi su un volo o una nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero e permangono in territorio italiano per meno di 36 ore sono tenuti a seguire le regole del Paese di destinazione e, pertanto, esonerati dall’effettuazione del tampone in virtù della deroga che prevede che chi transita in territorio italiano con mezzo privato per meno di 36 ore è esonerato dall’effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti. Tale deroga è applicabile esclusivamente se si utilizza il mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale.

Per quanto riguarda invece l’obbligo di compilazione del dPLF per i transiti si specifica che sono derogati:

- i passeggeri in transito che rimangono all'interno dell'area di transito dell'aeroporto;
- i passeggeri che transitano in territorio italiano con mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale.

Certificazioni verdi Covid-19

Per quanto riguarda la validità delle certificazioni verdi di avvenuta vaccinazione e guarigione, anche se non espressamente specificato, si rimanda alla disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17  giugno 2021 n.87 e s.m.i. o dal Regolamento europeo in materia di Certificato Covid Digitale dell’UE (Reg. 2021/953 e Reg. 2021/954). Si specifica, inoltre, che sui voli internazionali non sono ammesse le Certificazioni di
esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le stesse, invece, possono essere utilizzate per i voli domestici se conformi a quanto stabilito con Circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04/08/2021.

Resta ad oggi possibile presentare certificazioni cartacee dei tamponi antigenici.

Si chiarisce che le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto indicati all’art. 9-quarter, del decreto-legge n.52 del 2021, più precisamente, al comma 1 lett. a) “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone” non si applicano ai servizi di trasporto internazionali.

Pertanto, le norme transfrontaliere per l’ingresso in Italia in vigore restano quelle previste dalla Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, viceversa valgono quelle del Paese di destinazione per i passeggeri in uscita.

Sempre nell’ambito dell’utilizzo del green pass rafforzato sui mezzi di trasporto nazionali, in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 22 aprile n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i., si ribadisce che le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione, emesse da uno Stato terzo e conformi a quanto stabilito alla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957 sono equipollenti alle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell’Unione Europea per le finalità previste dalla legge, come in questo caso l’accesso ai mezzi di trasporto. Le certificazioni potranno in tal caso essere presentate in formato cartaceo e si chiede agli Organi di controllo di valutarne la veridicità e l’autenticità.

Tuttavia, si rappresenta che diversi Stati terzi hanno aderito al sistema del Certificato COVID digitale dell’UE e quindi emettono dei certificati interoperabili e verificabili dall’app VerificaC19, già in uso per la verifica del green pass. Alla data del 5.01.21 i Paesi che hanno
aderito sono i seguenti: Albania, Andorra, Armenia, Capo Verde, El Salvador, Isole Fær Øer, Georgia, Israele, Islanda, Libano, Liechtenstein, Repubblica di Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Panama, San Marino, Serbia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Togo, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay, Città del Vaticano. Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura, dovrà essere consentita la verifica cartacea come già sopra indicato.
Si specifica, inoltre, che le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciate dalle Autorità sanitarie del Canada, Giappone, e Stati Uniti sono equivalenti a quelle dell'Unione europea per l'accesso ad attività e servizi sul territorio italiano e per usufruire dei mezzi di trasporto. Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Circolare del Ministero della salute del 30 luglio 2021 prot. 34414.

In conclusione, si ribadisce che l’uso dei certificati vaccinali o di guarigione emessi all’estero per finalità transfrontaliere è normato dall’ Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021 e s.m.i, e l’uso interno (ovvero all’interno del territorio italiano per le finalità previste dalla legge) dal decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i., e dalla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957.

Obbligo di mascherine FFP2 sui mezzi pubblici

In merito all’introduzione dell’uso sui mezzi pubblici delle mascherine FFP2, ai fini di una tutela maggiore della salute pubblica, si specifica che tale obbligo è vigente anche sui voli internazionali sia che abbiano come destinazione l’Italia sia che partano dall’Italia, in virtù della Convenzione di Chicago sull’Aviazione Civile Internazionale ancora vigente.

...

Fonte: Ministero della Salute

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare Ministero della Salute del 7 gennaio 2022.pdf)Circolare Ministero della Salute del 7 gennaio 2022
 
IT130 kB497

Tags: Coronavirus

Ultimi inseriti

Mag 23, 2025 18

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 ID 24015 | 23.05.2025 / In allegato Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 - Ricostituzione della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.… Leggi tutto
Classi d uso uffici pubblici ai fini della verifica sismica   Indice di affollamento
Mag 23, 2025 14

Classi d’uso uffici pubblici ai fini della verifica sismica

Classi d’uso uffici pubblici ai fini della verifica sismica / Indice di affollamento ID 24014 | 23.05.2025 / In allegato Criteri per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo_________ Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73 Art. 3. Disposizioni in materia di classi d’uso… Leggi tutto
Conference Proceedings
Mag 23, 2025 44

Conference Proceedings

Conference Proceedings / INAIL 2025 ID 24012 | 23.05.2025 / In allegato Il volume raccoglie le relazioni che sono state presentate in occasione della prima edizione dell'evento Inail - ISSA "lnternational Conference on Safety & lnnovation", dedicato a soluzioni e sistemi innovativi per la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 16 maggio 2025 n  18437
Mag 23, 2025 62

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437 ID 24011 | 23.05.2025 / In allegato Omessa manutenzione alle presse piegatrici. Mancanza di misure organizzative e mezzi adeguati a ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione manuale di carichi Penale Sent. Sez. 4 Num. 18437 Anno 2025Dott.… Leggi tutto
Mag 22, 2025 87

Decreto MEF 28 aprile 2025

in News
Decreto MEF 28 aprile 2025 ID 24009 | 22.05.2025 Decreto MEF 28 aprile 2025 Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026. (GU n.117 del 22.05.2025 - SO n. 18) Leggi tutto
UNI EN ISO 16089 2025 Rettificatrici fisse
Mag 22, 2025 113

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse ID 24007 | 22.05.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 16089:2025 Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse La norma specifica i requisiti e/o le misure per eliminare i pericoli o ridurre i rischi nei seguenti gruppi di rettificatrici fisse… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Conference Proceedings
Mag 23, 2025 44

Conference Proceedings

Conference Proceedings / INAIL 2025 ID 24012 | 23.05.2025 / In allegato Il volume raccoglie le relazioni che sono state presentate in occasione della prima edizione dell'evento Inail - ISSA "lnternational Conference on Safety & lnnovation", dedicato a soluzioni e sistemi innovativi per la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 16 maggio 2025 n  18437
Mag 23, 2025 62

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437 ID 24011 | 23.05.2025 / In allegato Omessa manutenzione alle presse piegatrici. Mancanza di misure organizzative e mezzi adeguati a ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione manuale di carichi Penale Sent. Sez. 4 Num. 18437 Anno 2025Dott.… Leggi tutto
UNI EN ISO 16089 2025 Rettificatrici fisse
Mag 22, 2025 113

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse ID 24007 | 22.05.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 16089:2025 Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse La norma specifica i requisiti e/o le misure per eliminare i pericoli o ridurre i rischi nei seguenti gruppi di rettificatrici fisse… Leggi tutto