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Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, lett. iii), della legge 28/01/2016, n. 11, e art. 177, c. 1°, del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50.
Oggetto: Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Affidamenti dei concessionari - Obbligo per i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara a evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, di affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura a evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale e per la salvaguardia delle professionalità - Previsione che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure a evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953
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