Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.370
/ Totale documenti scaricati: 30.112.918

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.370 *

/ Totale documenti scaricati: 30.112.918 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.370 *

/ Totale documenti scaricati: 30.112.918 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.370 *

/ Totale documenti scaricati: 30.112.918 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.370 *

/ Totale documenti scaricati: 30.112.918 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.370 *

/ Totale documenti scaricati: 30.112.918 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013

ID 14614 | | Visite: 4728 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/14614

Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013

OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell 'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito chiarimenti ai punti in oggetto. 

- D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 66):

Alberghi, pensioni, motel, villaggi, albergo residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici. alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacita ricettiva superiore a 400 persone.
Il punto n. 66 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell 'aria aperta.
Al riguardo si chiarisce che i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacita ricettiva superiore a 400 persone. 
Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unita immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unita immobiliari, l'attivita indicata al primo capoverso del punto n. 66 del D.P.R. n. 151/2011.

- D.P.R. n. 151/2011, all I, punto n. 72):

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del dl.gs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica ii punto n. 72 nei seguenti casi:

a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
b) una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel caso I' edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività.
Analoga conclusione deve farsi nel case b ), relative ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.
Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell' allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio.
In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell' edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- D.P.R. n. 151/2011, all I, punto n. 73):

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi de/le vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5. 000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
Il punto n. 73 e diretto ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla di versa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell 'allegato I del D .P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l' assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.

Ai fini dell' assoggettamento, si osserva inoltre che le predette attività devono essere necessariamente caratterizzate da comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti, cosi come definiti dal D.M. 7 agosto 2012.
Relativamente alla destinazione d'uso dell'edificio e/o complesso edilizio, si evidenzia che sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale, etc.
Non rientrano, pertanto, nell'attività del punto n. 73 le aree destinate a civile abitazione le quali, anche se parzialmente presenti nell' edificio o complesso di edifici, non concorrono nel computo dei parametri fissati per determinare l'assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011. 

Nel caso in cui nell' edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell 'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette, pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto dell'edificio, con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per il punto n. 73; nel caso contrario le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie per l'assoggettabilità al punto n. 73.

In entrambi i casi prima descritti, per il responsabile delle attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 ricorreranno gli obblighi previsti dallo stesso decreto per la propria attività, oltre a quelli derivanti dalle comunioni presenti in concreto nell' edificio. 

Resta inteso che il responsabile dell'attività che si configura al n.73 provvederà alla valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nell'edificio, riferiti alla comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti.
Le singole attività ubicate nell'edificio e/o complesso edilizio assoggettato come n.73, dovranno osservare, ove presenti, le regale tecniche pertinenti l'attività esercitata o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, le istanze o le segnalazioni certificate di inizio attività potranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i responsabili delle attività che configurano la n. 73 o da un loro incaricato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Nota prot. n. 4756 del 09.04.2013.pdf)Nota prot. n. 4756 del 09.04.2013
 
IT342 kB764

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Ultimi inseriti

Mag 23, 2025 35

Legge 23 maggio 2025 n. 74

in News
Legge 23 maggio 2025 n. 74 ID 24017 | 23.05.2025 / In allegato Legge 23 maggio 2025 n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. (GU n.118 del 23.05.2025) Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto
Mag 23, 2025 57

Legge 23 maggio 2025 n. 75

in News
Legge 23 maggio 2025 n. 75 ID 24016 | 23.05.2025 / In allegato Legge 23 maggio 2025 n. 75 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. (GU n.118 del 23.05.2025) Entrata in vigore del… Leggi tutto
Mag 23, 2025 99

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 ID 24015 | 23.05.2025 / In allegato Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 - Ricostituzione della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.… Leggi tutto
Classi d uso uffici pubblici ai fini della verifica sismica   Indice di affollamento
Mag 23, 2025 80

Classi d’uso uffici pubblici ai fini della verifica sismica

Classi d’uso uffici pubblici ai fini della verifica sismica / Indice di affollamento ID 24014 | 23.05.2025 / In allegato Criteri per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo_________ Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73 Art. 3. Disposizioni in materia di classi d’uso… Leggi tutto
Conference Proceedings
Mag 23, 2025 84

Conference Proceedings

Conference Proceedings / INAIL 2025 ID 24012 | 23.05.2025 / In allegato Il volume raccoglie le relazioni che sono state presentate in occasione della prima edizione dell'evento Inail - ISSA "lnternational Conference on Safety & lnnovation", dedicato a soluzioni e sistemi innovativi per la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 16 maggio 2025 n  18437
Mag 23, 2025 118

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437 ID 24011 | 23.05.2025 / In allegato Omessa manutenzione alle presse piegatrici. Mancanza di misure organizzative e mezzi adeguati a ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione manuale di carichi Penale Sent. Sez. 4 Num. 18437 Anno 2025Dott.… Leggi tutto
Mag 22, 2025 119

Decreto MEF 28 aprile 2025

in News
Decreto MEF 28 aprile 2025 ID 24009 | 22.05.2025 Decreto MEF 28 aprile 2025 Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026. (GU n.117 del 22.05.2025 - SO n. 18) Leggi tutto
UNI EN ISO 16089 2025 Rettificatrici fisse
Mag 22, 2025 140

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse ID 24007 | 22.05.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 16089:2025 Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse La norma specifica i requisiti e/o le misure per eliminare i pericoli o ridurre i rischi nei seguenti gruppi di rettificatrici fisse… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Conference Proceedings
Mag 23, 2025 84

Conference Proceedings

Conference Proceedings / INAIL 2025 ID 24012 | 23.05.2025 / In allegato Il volume raccoglie le relazioni che sono state presentate in occasione della prima edizione dell'evento Inail - ISSA "lnternational Conference on Safety & lnnovation", dedicato a soluzioni e sistemi innovativi per la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 16 maggio 2025 n  18437
Mag 23, 2025 118

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437 ID 24011 | 23.05.2025 / In allegato Omessa manutenzione alle presse piegatrici. Mancanza di misure organizzative e mezzi adeguati a ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione manuale di carichi Penale Sent. Sez. 4 Num. 18437 Anno 2025Dott.… Leggi tutto
UNI EN ISO 16089 2025 Rettificatrici fisse
Mag 22, 2025 140

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse ID 24007 | 22.05.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 16089:2025 Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse La norma specifica i requisiti e/o le misure per eliminare i pericoli o ridurre i rischi nei seguenti gruppi di rettificatrici fisse… Leggi tutto