Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.370
/ Totale documenti scaricati: 30.114.861

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.370 *

/ Totale documenti scaricati: 30.114.861 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.370 *

/ Totale documenti scaricati: 30.114.861 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.370 *

/ Totale documenti scaricati: 30.114.861 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.370 *

/ Totale documenti scaricati: 30.114.861 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.370 *

/ Totale documenti scaricati: 30.114.861 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto 30 luglio 2021

ID 14376 | | Visite: 2234 | Legislazioni costruzioni ITPermalink: https://www.certifico.com/id/14376

Decreto 30 luglio 2021

Decreto 30 luglio 2021 

Modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

(GU n.202 del 24.08.2021)

...

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accertamento, di contestazione e di applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall’art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.
2. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e II, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) gestore: il gestore dell’infrastruttura di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
b) ubicazione della galleria: il punto di ubicazione della galleria, sia ad unico fornice che a più fornici, geograficamente individuato in corrispondenza della progressiva chilometrica dell’imbocco della stessa, dal lato più prossimo all’inizio della strada.

Art. 2. Individuazione dell’obbligato in solido

1. Il gestore della galleria, per il periodo di vigenza dell’atto concessorio, è obbligato in solido con l’autore della violazione.

Art. 3. Atti di accertamento

1. Fermo restando l’accertamento delle violazioni da parte dei soggetti indicati dall’art. 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è svolto anche dai seguenti soggetti:
a) la commissione di cui all’art. 4 del citato decreto legislativo;
b) l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA di cui al decreto–legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
c) la direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, limitatamente agli aspetti riferibili agli obblighi dedotti in convenzione.
2. L’accertamento delle violazioni di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, coincide con l’esecuzione di un’attività ispettiva in galleria condotta dagli organi addetti al controllo. L’accertamento delle violazioni di cui all’art. 16, commi 1, lettera b) , 1 -bis , 2 e 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’organo addetto al controllo di atti o documenti da cui è possibile evincere l’omissione dell’adempimento richiesto.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività funzionali all’accertamento delle violazioni, di cui all’art. 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti che accertano violazioni possono avvalersi di organismi di certificazione di parte terza afferenti al settore della certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
4. Le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di accertamento sono considerate spese di procedimento,
ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, le spese stesse sono poste a carico dell’autore della violazione, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della citata legge.
5. Per le eventuali operazioni, di cui all’art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono utilizzati laboratori indicati all’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le relative spese sono liquidate secondo quanto previsto al comma 4.

Art. 4. Contestazione delle violazioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la contestazione della violazione deve essere fatta in forma scritta, con atto conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente decreto.
2. Per le violazioni relative a condotte omissive del gestore o del responsabile della sicurezza previste dall’art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera come luogo in cui la violazione è stata commessa quello in cui è ubicata la galleria cui si riferisce l’omissione.
3. Per le gallerie composte da più fornici, la violazione si intende riferita all’intera galleria.
4. La violazione prevista dall’art. 16, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera commessa anche quando la mancata conformità riguarda una singola misura di sicurezza.
5. Ciascuna delle omissioni previste all’art. 16, comma 1, lettera b) , comma 1 -bis , comma 2, lettere a) , b) e c) , e comma 3 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, dà luogo ad una violazione, anche qualora l’omissione riguardi il mancato adempimento di più obblighi o l’esercizio di più funzioni e mansioni previsti dalla medesima disposizione.

Art. 5. Notificazione delle violazioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 14, commi 2 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni si effettua a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo del gestore della galleria.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione.
3. I termini per la notificazione di cui all’art. 14, comma 2, della citata legge n. 689 del 1981 decorrono dalla data dell’accertamento determinata ai sensi dell’art. 3, comma 2.

Art. 6. Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è effettuato mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 2172, art. 1, dello stato di previsione dell’entrata.
2. L’autore della violazione o l’obbligato in solido che ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta deve trasmetterne ricevuta all’ufficio da cui dipende l’organo che ha effettuato l’accertamento della violazione. In mancanza di ricezione della ricevuta, l’ufficio da cui dipende l’organo che ha effettuato l’accertamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il pagamento, trasmette il rapporto ed il verbale di contestazione all’autorità competente di cui all’art. 7 per l’adozione dei provvedimenti di competenza della medesima autorità.

Art. 7. Trasmissione del rapporto e degli scritti difensivi

1. Per le violazioni previste dall’art. 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è trasmesso all’autorità competente di cui all’art. 16, comma 4, del citato decreto legislativo, nel cui territorio è situata la galleria cui si riferisce la violazione.
2. All’autorità di cui al comma 1 sono trasmessi gli scritti difensivi ed i relativi documenti allegati nonché le richieste degli interessati di essere sentiti personalmente ai sensi dell’art. 18 della citata legge n. 689 del 1981.
3. All’adozione dell’ordinanza-ingiunzione di cui dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, provvede in ogni caso l’autorità competente, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, per il luogo in cui si trova la galleria cui si riferisce la violazione.

Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

...

Decreto Legislativo 5 ottobre 2006 n. 264

Art. 16 (Sanzioni)

1. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore il quale:

a) non adotti le misure di sicurezza di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
b) ometta di nominare il responsabile della sicurezza ed il suo sostituto.

1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi previsti

2. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro il Gestore il quale:

a) ometta di redigere o trasmettere il rapporto di cui all'articolo 5, comma 3;
b) ometta di trasmettere la relazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 4;
c) ometta di curare gli adempimenti di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 5.

3. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a venticinquemila euro il responsabile della sicurezza il quale ometta di esercitare le funzioni e le mansioni di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Alla stessa sanzione e' soggetto il sostituto del responsabile della sicurezza il quale, nei casi di indisponibilita' del responsabile della sicurezza, ometta di svolgere i compiti di quest'ultimo.

4. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.

5. Al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3. (Decreto 30 luglio 2021 / ndr)

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 30 luglio 2021.pdf)Decreto 30 luglio 2021
 
IT1580 kB386

Tags: Costruzioni Opere pubbliche

Ultimi inseriti

Mag 23, 2025 51

Legge 23 maggio 2025 n. 74

in News
Legge 23 maggio 2025 n. 74 ID 24017 | 23.05.2025 / In allegato Legge 23 maggio 2025 n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. (GU n.118 del 23.05.2025) Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto
Mag 23, 2025 70

Legge 23 maggio 2025 n. 75

in News
Legge 23 maggio 2025 n. 75 ID 24016 | 23.05.2025 / In allegato Legge 23 maggio 2025 n. 75 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. (GU n.118 del 23.05.2025) Entrata in vigore del… Leggi tutto
Mag 23, 2025 102

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 ID 24015 | 23.05.2025 / In allegato Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 - Ricostituzione della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.… Leggi tutto
Classi d uso uffici pubblici ai fini della verifica sismica   Indice di affollamento
Mag 23, 2025 81

Classi d’uso uffici pubblici ai fini della verifica sismica

Classi d’uso uffici pubblici ai fini della verifica sismica / Indice di affollamento ID 24014 | 23.05.2025 / In allegato Criteri per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo_________ Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73 Art. 3. Disposizioni in materia di classi d’uso… Leggi tutto
Conference Proceedings
Mag 23, 2025 84

Conference Proceedings

Conference Proceedings / INAIL 2025 ID 24012 | 23.05.2025 / In allegato Il volume raccoglie le relazioni che sono state presentate in occasione della prima edizione dell'evento Inail - ISSA "lnternational Conference on Safety & lnnovation", dedicato a soluzioni e sistemi innovativi per la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 16 maggio 2025 n  18437
Mag 23, 2025 118

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437 ID 24011 | 23.05.2025 / In allegato Omessa manutenzione alle presse piegatrici. Mancanza di misure organizzative e mezzi adeguati a ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione manuale di carichi Penale Sent. Sez. 4 Num. 18437 Anno 2025Dott.… Leggi tutto
Mag 22, 2025 121

Decreto MEF 28 aprile 2025

in News
Decreto MEF 28 aprile 2025 ID 24009 | 22.05.2025 Decreto MEF 28 aprile 2025 Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026. (GU n.117 del 22.05.2025 - SO n. 18) Leggi tutto
UNI EN ISO 16089 2025 Rettificatrici fisse
Mag 22, 2025 142

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse ID 24007 | 22.05.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 16089:2025 Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse La norma specifica i requisiti e/o le misure per eliminare i pericoli o ridurre i rischi nei seguenti gruppi di rettificatrici fisse… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Conference Proceedings
Mag 23, 2025 84

Conference Proceedings

Conference Proceedings / INAIL 2025 ID 24012 | 23.05.2025 / In allegato Il volume raccoglie le relazioni che sono state presentate in occasione della prima edizione dell'evento Inail - ISSA "lnternational Conference on Safety & lnnovation", dedicato a soluzioni e sistemi innovativi per la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 16 maggio 2025 n  18437
Mag 23, 2025 118

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437 ID 24011 | 23.05.2025 / In allegato Omessa manutenzione alle presse piegatrici. Mancanza di misure organizzative e mezzi adeguati a ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione manuale di carichi Penale Sent. Sez. 4 Num. 18437 Anno 2025Dott.… Leggi tutto
UNI EN ISO 16089 2025 Rettificatrici fisse
Mag 22, 2025 142

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse

UNI EN ISO 16089:2025 / Rettificatrici fisse ID 24007 | 22.05.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 16089:2025 Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse La norma specifica i requisiti e/o le misure per eliminare i pericoli o ridurre i rischi nei seguenti gruppi di rettificatrici fisse… Leggi tutto