Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri (GU n.126 del 28.05.2021)
L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, individua i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione avranno inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2021.
In vista della stagione estiva 2021, per una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. delle considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni e in particolare dall’andamento della campagna antincendio boschivo 2020 che ha visto la concomitante presenza di fenomeni incendiari e la gestione dell’emergenza COVID-19.
L’andamento della campagna antincendio boschivo estiva 2020 è stato per gran parte del periodo in linea con quanto accaduto nel 2019, fatta eccezione per una recrudescenza del fenomeno che si è avuta nella coda della campagna. Nonostante questa persistenza, l’intensità e la localizzazione degli eventi ha impegnato il sistema antincendio boschivo in tutte le sue componenti sia regionali che nazionali, senza, tuttavia, metterne in crisi la capacità di risposta operativa.
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Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.
(GU n.27 del 03.02.1942)
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Aggiornamenti all'atto
08/11/1946
DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 sette...
Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'im...
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