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Circolare Ministero dell'Interno 19 maggio 2021

ID 13588 | | Visite: 1660 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/13588

Circolare Ministero Interno 19 maggio 2021

Circolare Ministero dell'Interno 19 maggio 2021 

OGGETTO: Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 18 maggio u.s. è stato pubblicato il decreto-legge di pari data, n. 65, con il quale sono introdotte misure urgenti relative ali emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Il suddetto decreto-legge reca prevalentemente disposizioni che riguardano i territori collocati in zona gialla, prevedendo il superamento di precedenti restrizioni alla mobilità, nonché all'esercizio e svolgimento di attività sociali, economiche e produttive.

Tanto premesso, si illustrano le modifiche alla disciplina vigente introdotte dal provvedimento.

Limiti orari agli spostamenti (art. 1)

Una prima rilevante modifica attiene alla mobilità in relazione alla quale le precedenti restrizioni sono oggetto di un intervento di graduale rimodulazione.

In forza della disposizione in commento, infatti, dapprima viene differito l’inizio del c.d. "coprifuoco" con due consecutivi spostamenti, ciascuno di un'ora mentre, in un secondo momento tale misura è del tutto eliminata.

Più specificamente, con il suddetto intervento, sono individuate le seguenti finestre temporali in cui opera il divieto di spostamento:

- dal 18 maggio, data di entrata in vigore del decreto-legge, al 6 giugno 2021: dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
- dal 7 giugno al 20 giugno 2021: dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Per eventi di particolare rilevanza, possono essere stabiliti, con ordinanza del Ministro della Salute, limiti orari agli spostamenti diversi da quelli sopra indicati.

Restano ferme, durante il per io do di vigenza dei divieti, le note cause eccettuative relative a motivi di lavoro, necessità o salute.

Il divieto in parola cessa di operare dal 21 giugno p.v..

La norma precisa, altresì, che nelle zone bianche non sono previsti limiti orari agli spostamenti.

Attività dei servizi di ristorazione (art. 2)

Anche con riguardo alle attività di somministrazione di cibi e bevande, il decreto prevede l'attenuazione delle precedenti misure anti Covid-19, stabilendo che tali attività, ivi compresa la modalità di consumo al banco, dal prossimo 1° giugno possano svolgersi anche al chiuso e senza il limite orario delle 18.00.

Le attività in questione restano, comunque, subordinate al rispetto dei limiti orari agli spostamenti, secondo l'articolazione sopra illustrata.

Attività commerciali a/l'interno di mercati e centri commerciali (art. 3)

Il decreto prende in considerazione gli esercizi commerciali che sono collocati all' interno di mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, nonché nelle altre strutture ad essi assimilabili.

In relazione a queste attività, è previsto che, a partire dal prossimo 22 maggio, possano svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi.

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere (art. 4)

Per quanto riguarda le palestre, il decreto interviene, anticipandola, sulla data già fissata per la riapertura dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Mentre, infatti, sulla base della disposizione previgente, tal i attività sarebbero dovute ripartire dal prossimo 1° giugno, con il decreto in commento se ne prevede il riavvio dal 24 maggio p.v..

Viene, invece, fissata al 1° luglio p.v. la data in cui potranno riaprire anche le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere.

Eventi sportivi aperti al pubblico (art. 5)

Con riferimento alle competizioni e agli eventi sportivi, il decreto supera le previgenti disposizioni che consentivano la presenza del pubblico solo per quelli di interesse nazionale.

Viene infatti ammessa la partecipazione del pubblico a tutte le competizioni e eventi sportivi, distinguendo quelli che si svolgono all'aperto da quelli che si svolgono al chi uso: per i primi tale data è fissata al prossimo 1° giugno, mentre, per i secondi, al 1° luglio p.v..

La medesima disposizione conferma le condizioni già precedentemente in vigore cui è subordinata la presenza del pubblico a questa categoria di eventi.

Più precisamente la capienza consentita non può superare il 25 per cento di quella massima autorizzata e il numero degli spettatori non può comunque, essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per quelli al chiuso.

Resta ferma altresì, la necessità di prevedere esclusivamente posti a sedere preassegnati, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia tra gli spettatori che non siano abitualmente conviventi che tra il personale.

Impianti nei comprensori sciistici (art. 6)

La disposizione in epigrafe riguarda specificamente gli impianti nei comprensori sciistici, la cui riapertura viene fissata al 22 maggio p.v..

Attività di sale giochi. sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 7)

Il decreto interviene anche nel settore delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò che, per effetto della norma in esame, tornano ad essere consentite, anche all’interno di locali adibiti ad altre attività, a partire dal 1° luglio p.v..

Parchi tematici e di divertimento (art . 8)

Sempre nell'ottica di consentire una graduale ripresa delle attività in presenza di un andamento più favorevole della situazione epidemiologica il provvedimento d' urgenza anticipa al 15 giugno p.v. la riapertura al pubblico di parchi tematici e di divertimento precedentemente fissata al 1 ° luglio c.a..

Centri culturali. centri sociali e ricreativi. feste e cerimonie (art. 9)

In relazione ai centri culturali, sociali e ricreativi il decreto dispone che le relative attività potranno riprendere a partire dal prossimo 1 ° luglio.

Dal 15 giugno p.v., invece, sono consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, con la prescrizione che i partecipanti siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9 del decreto- legge n. 52/2021, attestanti come è noto, lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS- CoV-2 o di guarigione dall'infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido.

Restano sospese le attività in sale da ballo discoteche e simili all'aperto o al chiuso.

Corsi di formazione (art. 10)

Per effetto del decreto-legge in commento, a partire dal 1° luglio p.v., potranno nuovamente tenersi corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Musei e altri istituii e luoghi della cultura (art. 11)

Il provvedimento introduce un elemento di novità anche per quanto riguarda l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Viene, infatti, mantenuta per le sole strutture che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore al milione la previsione secondo la quale il servizio di apertura al pubblico, il sabato e nei giorni festivi, può svolgersi solo previa, necessaria prenotazione dell'ingresso, online o telefonicamente, con almeno un giorno di anticipo.

Alle medesime condizioni previste per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, sono aperte al pubblico anche le mostre.

Si sottolinea, altresì, che tutte le attività economiche, produttive e sociali consentite, secondo il calendario di riaperture sopra ricordato, devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Detti documenti sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (art. 12).

* * *

Il decreto in commento introduce alcune significative modifiche anche con riferimento alle disposizioni che regolamentano il rilascio e la validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Nel dettaglio, l'art. 14 del provvedimento, comma 1, eleva da sei a nove mesi la validità della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Tale termine decorre dalla data in cui è stato completato il ciclo vaccinale.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV -2 è rilasciata non solo al termine del prescritto ciclo ma anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino. In tal caso, la validità del documento è circoscritta alla finestra temporale che va dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sugli artt. 15 e 16 del decreto-legge in parola.

Riguardo al primo, vengono confermate le sanzioni vigenti, stabilite con il decreto-legge n. 19/2020, fermo restando quanto previsto circa la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Con riferimento al secondo, sono confermate, per le parti non innovate o modificate dal decreto-legge in commento, sia le disposizioni recate dal d.P.C.M. 2 marzo 2021 che trovano applicazione fino alla data del 31 luglio p.v., sia quelle contenute nel decreto-legge n. 52/2021.

...

Fonte: Ministero dell'interno

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