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Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.
(GU n. 323 del 31.12.2020)
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Art. 1. Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall’ISTAT nel -0,2%, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2020 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati in riduzione e contenuti nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2. Sanzioni escluse dall’aggiornamento
1. Dall’aggiornamento di cui all’art. 1 sono escluse unicamente:
a) le sanzioni di cui all’art. 59, comma 2 -bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 3 dell’art. 33 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
b) le sanzioni di cui ai commi 75 -bis , 75 -ter , 75 -quater , 75 -quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 3. Efficacia
1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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