Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.846.471 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.846.471 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.846.471 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.846.471 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.846.471 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.846.471 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.846.471 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.846.471 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.846.471 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Chiarimento VVF n. 5289 del 23 Aprile 2014

ID 12447 | | Visite: 4296 | News Prevenzioni IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/12447

Chiarimento VVF n. 5289 del 23 Aprile 2014

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche.

Con riferimento alle note concernenti l’oggetto a margine citate, e nel ribadire che la richiesta di determinazioni da parte di questa Direzione Centrale su questioni per le quali si è già espresso un organo tecnico consultivo collegiale quale il Comitato Tecnico Regionale non appare coerente con le procedure e i principi indicati dal D.Lgs.139/06, si esprime condivisione con quanto rappresentato nella nota di codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Sondrio inerente l’oggetto, esaminato dal Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell’art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 31/10/2013.

Il C.T.R, nell’esprimere il parere di seguito riportato, ha ritenuto necessario acquisire quello della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

“Il quesito riguarda l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli impianti frigoriferi industriali nei quali è utilizzata l’ammoniaca come fluido refrigerante.

Si conferma, secondo la vigente classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, la caratteristiche di gas infiammabile attribuito all’ammoniaca anidra. Si ritiene infine che l’assoggettabilità dell’impianto debba essere valutata in funzione dei parametri di portata previsti al punto 1 dell’Allegato al DPR 151/2011 o, in alternativa, di capacità di deposito previsti al punto 4.

Ulteriore quesito riguarda la corretta individuazione ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di depositi di olio per la lubrificazione ed il raffreddamento di organi in rotazione delle centrali idroelettriche. Vista la descrizione fornita dal Comando si ritiene che l’attività possa essere compresa al punto 12 dell’allegato al DPR 151/2011.”

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

A. Impianti frigoriferi industriali con fluido refrigerante di ammoniaca anidra

Il per. ind . XXXXX ha formulato il quesito allegato alla presente, relativamente agli impianti frigoriferi industriali che utilizzano come fluido refrigerante l’ammoniaca anidra, chiedendo se gli stessi possano ricadere per caratteristiche tecniche nell’elenco delle attività soggette dell’allegato I al d.P.R. del 1 agosto 2011, n. 151 ai numeri l, 2, 3 o 4.

Nel medesimo quesito il professionista antincendi nei punti indicati con le lettere a), b) e c), disquisisce in merito alla definizione di “gas infiammabile” evidenziando l’assenza di una precisa definizione normativa.

In considerazione della presenza nella provincia di Sondrio di numerose aziende specializzate nella lavorazione farmaceutica, agroalimentare, vinicola, carne e salumifici, ortofrutticolo ecc, nel cui ciclo produttivo è indispensabile garantire una corretta “catena del freddo” attraverso la realizzazione di grandi impianti frigoriferi, ed al fine di uniformare il corretto inquadramento degli stessi, si premette quanto segue:

1. la definizione normativa di gas infiammabile è reperibile al punto 2.2. dell’allegato 1 al Regolamento n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose). Nelle numerose schede di sicurezza riferite all’ammoniaca anidra, l’indicazione di pericolo da parte del produttore della sostanza coincide con la sigla H 221 ovvero gas infiammabile;

2. in linea di massima esistono due tipologie di vani frigoriferi, la classica cella assemblata con pannelli coibentati e generalmente utilizzata come deposito, e grandi vani frigoriferi che utilizzano come “cella” interi locali o settori dello stabilimento opportunamente isolati termicamente. Generalmente questi grandi vani comprendono intere catene di lavorazioni e/o grandi depositi di prodotti. In particolare per quest’ultima tipologia risulta in termini di economicità ed efficienza realizzare impianti di raffreddamento funzionanti ad ammoniaca anidra. All’interno degli impianti stessi lo stato di aggregazione dell’ammoniaca anidra varia continuamente da vapore surriscaldato all’uscita del compressore, liquido dopo il condensatore, per poi tornare sotto forma di vapore all’uscita dell’evaporatore. Il quantitativo del refrigerante all’interno dell’impianto è espresso dalle aziende costruttrici in chilogrammi;

3. con F.A.Q. pubblicata sul sito internet istituzionale dei Vigili del Fuoco del 28/02/2012 un utente chiedeva se “un impianto di raffreddamento funzionante con ammoniaca costituisce o meno attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi”, ottenendo come chiarimento che “l’attività potrebbe essere ricompresa al punto 1, ed eventualmente al punto 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in funzione del livello di portata o di stoccaggio”.

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, con particolare riferimento alla F.A. Q. richiamata, si chiede di conoscere se questa tipologia di impianto possa coincidere o meno con le definizioni indicate nelle attività numero 1 oppure numero 4 dell’allegato I al D.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151.

B. impianti di raffreddamento e lubrificazione dei corpi in rotazione delle turbine idrauliche nelle centrali idroelettriche.

Con l’entrata in vigore del d.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151 e l’introduzione della nuova attività n. 48 “macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 ” i maggiori gestori degli impianti idroelettrici presenti nella provincia di Sondrio, hanno prontamente attivato le procedure previste dall’art. 3 del decreto richiamato. In tale occasione questo Comando attraverso i progetti presentati ha avuto modo di approfondire il funzionamento nel dettaglio del “sistema” centrale idroelettrica venendo a conoscenza che la tecnica di lubrificazione e raffreddamento dei corpi in rotazione delle turbine idrauliche (cuscinetti portanti reggispinta), avviene attraverso un sistema composto in linea di massima da condutture, scambiatore di calore e deposito/i fisso/i.

Il sistema è generalmente alimentato da olio combustibile con punto di infiammabilità superiori a 65°C ed il deposito, o anche più depositi, connesso può detenere discreti quantitativi di olio (generalmente di capacità geometrica superiore a 1 mc).

Si chiede pertanto di conoscere se questa tipologia particolare di impianto possa coincidere o meno con le definizioni indicate nell’attività numero 10 oppure 12 dell’allegato I al D.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione per entrambi i quesiti .

Richiesta del tecnico

Considerato che l’allegato al D.P.R. 151/2011 comprende i “gas infiammabili”, si chiede di conoscere se l’ammoniaca anidra possa riguardare o meno i punti 1-2-3-4 del suddetto D.P.R. tenendo conto che:

a) una definizione formale di “gas infiammabile” è rintracciabile nella norma ADR che regola il trasporto su strada delle merci pericolose e che recita: “gas che, ad una temperatura di 20°C ed alla pressione standard di 101,3 KPa; sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13% (volume) in aria; oppure: hanno un campo di infiammabilità con l’aria di almeno 12 punti percentuali qualunque sia il loro limite inferiore di infiammabilità”;

b) la guida ATEX pubblicata dall’I.S.P.E.S.L. contiene una tabella con le caratteristiche chimico-fisiche di alcune sostanze infiammabili tratta dalla Guida CEI 31-35 e che non include l’ammoniaca nonostante il suo significativo impiego nell’industria;

c) le schede di sicurezza dell’ammoniaca anidra, ai fini del straporto1

Infatti dichiarano che il limite di infiammabilità è compreso fra il 15% ed il 27%. su strada, non indicano il pericolo di infiammabilità del prodotto, né come principale, né come secondario.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se i citati punti 1-2-3-4 del D.P.R. possono comprendere gli impianti frigoriferi industriali regolati dall’ex Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 giugno 1980.

[...] Segue in allegato

Fonte: VVF

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Chiarimento VVF n. 5289 del 23 Aprile 2014.pdf
 
323 kB 11

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Ultimi inseriti

Decreto Conto Termico 3 0
Mar 28, 2024 19

Decreto Conto Termico 3.0

Decreto Conto Termico 3.0 ID 21595 | 28.03.2024 / In allegato Schema DM Schema di Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che aggiorna, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole… Leggi tutto
Mar 27, 2024 49

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621 Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione. (GU n.5 del 07.01.1961) Collegati[box-note]CMR (Convention des Marchandises par Route)Legge 8 marzo… Leggi tutto
Direttiva 2005 35 CE
Mar 27, 2024 47

Direttiva 2005/35/CE

Direttiva 2005/35/CE ID 21590 | 27.03.2024 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni GU L 255/11 del 30.9.2005 .... Testo consolidato 16.11.2009 Modificato da:… Leggi tutto
Direttiva 2009 123 CE
Mar 27, 2024 43

Direttiva 2009/123/CE

Direttiva 2009/123/CE ID 21589 | 27.03.2024 Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni GU L 280/52 del 27.10.2009 Leggi tutto
Direttiva criminalit  ambientale
Mar 27, 2024 34

Direttiva criminalità ambientale

Direttiva criminalità ambientale / Adottata dal CE 26.03.2024 ID 21588 | 27.03.2024 Il 26 marzo 2024 il Consiglio ha adottato formalmente una direttiva sulla tutela penale dell'ambiente che migliorerà le indagini e l'azione penale riguardanti i reati ambientali e sostituirà le direttive 2008/99/CE… Leggi tutto
Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020 2022   Relazione 2021
Mar 27, 2024 87

PCNP pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021 ID 21585 | 27.03.2024 / In allegato Il Ministero della Salute, in qualità di punto di contatto nazionale per la Commissione europea per il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) ha predisposto la… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Use of LCD for Point 5 1 of Annex I of the EU Lifts Directive
Mar 26, 2024 93

Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive

Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive ID 21579 | 26.03.2024 Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive - Document date: 16/12/2022 - Created by GROW.01.DIR - Publication date: 22/03/2024 ... Dear chairman of the ADCO Lifts, Dear Mr Achillides, After… Leggi tutto