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Circolare Ministero dell'interno del 05 Dicembre 2020

ID 12261 | | Visite: 1508 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/12261

Circolare 05 Dicembre 2020

Circolare Ministero dell'interno del 05 Dicembre 2020

Ministero dell'Interno, 06.12.2020

È stata inviata ai prefetti della Repubblica una circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, che fornisce le indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

OGGETTO: decreto-legge di pari data, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

...

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 299, del 2 dicembre 2020, è stato pubblicato il decreto-legge di pari data, n. 158, con il quale sono state introdotte limitate modifiche alla normativa emergenziale in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, soprattutto correlate al prossimo periodo festivo.

Anche in attuazione del suddetto decreto-legge, il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, pubblicato, nella medesima data, sulla G.U., Serie Generale n. 301, ha quindi dettato le misure volte a fronteggiare, dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, l’emergenza epidemiologica in atto, riproponendo in larga parte, salvo alcune novità, le prescrizioni di cui al d.P.C.M. del 3 novembre scorso.

Viene innanzitutto ribadita la tripartizione territoriale secondo la quale, oltre alle misure generali di contenimento del contagio, valevoli sull’intero territorio nazionale (area gialla), sono definite ulteriori più restrittive misure di prevenzione e contrasto inerenti a progressivi scenari di gravità e livelli di rischio (area arancione e area rossa).

Nel fare rinvio a quanto già illustrato con circolare del 7 novembre u.s., in merito all’impianto regolatorio del citato d.P.C.M. del 3 novembre 2020 e alle logiche ispiratrici della sua articolazione, di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito ai principali elementi innovativi introdotti dai provvedimenti di ultima pubblicazione.

Vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 1, del D.L. n. 158/2020).

L’articolo in epigrafe estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, elevandolo da trenta a cinquanta giorni.

É sulla base di questa previsione normativa che, all’art. 14 del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020, il termine di efficacia delle disposizioni in esso contenute è stato fissato al 15 gennaio 2021.

Spostamenti (art. 1, comma 2, del D.L. n. 158/2020 e art. 1, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

Nel perseguimento di una generale finalità di contenimento e limitazione delle occasioni di diffusione del contagio, nel periodo temporale correlato alle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi spostamenti di persone sul territorio nazionale, l’art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 158 detta una normativa specifica in materia.

In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse cause eccettuative.

Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.

Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita FAQ pubblicata sul sito web del Governo.

La norma in commento viene integralmente recepita nell’art. 1, comma 4, del d.P.C.M. 3 dicembre 2020.

Si richiama inoltre l’attenzione sulla previsione di cui all’art. 1, comma 3, del citato d.P.C.M., che conferma la vigenza del cosiddetto “coprifuoco” nella fascia oraria 22.00 – 5.00 e, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021.

Biblioteche e archivi (art. 1, comma 9, lett. r), del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

La disposizione in epigrafe, nel confermare la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, prevede l’apertura delle biblioteche, con la precisazione che i relativi servizi sono offerti su prenotazione, nonché degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Attività didattica in presenza; tavolo di coordinamento presso le Prefetture – UTG (art. 1, comma 9, lett. s), del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

A parziale modifica della previgente disciplina, nell’articolo in esame si prevede che, con decorrenza dal 7 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza sia garantita per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado.

In tale specifico ambito, la stessa disposizione prevede che i Prefetti svolgano un’importante funzione di coordinamento, volta ad assicurare che l’effettiva  ripresa delle attività didattiche in presenza, per le predette istituzioni scolastiche, venga a coniugarsi con le capacità del sistema di mobilità pubblica.

A tal fine la disposizione in commento istituisce presso ciascuna Prefettura, presieduto dal Prefetto, un tavolo di coordinamento che, oltre alle amministrazioni statali del comparto scolastico e dei trasporti, vede coinvolte tutte le amministrazioni territoriali e le aziende di trasporto locale.

A tale sede istituzionale è affidata la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di
trasporto a tal fine utilizzabili.

Fermo restando che la particolare e complessa attività in parola potrà richiedere ulteriori indirizzi di carattere operativo, per i quali si fa riserva, è opportuno evidenziare che il compito affidato ai Prefetti si inscrive nell’ambito delle funzioni di rappresentanza generale del governo, di coordinamento delle amministrazioni statali periferiche e di leale collaborazione con le autonomie territoriali, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si rileva, altresì, che l’obiettivo di ripristinare nella misura del 75% della popolazione studentesca interessata la didattica in presenza ha un orizzonte temporale fissato, come detto, alla data del 7 gennaio 2021; sicché la convocazione del tavolo e le conseguenti attività coordinamentali andranno sollecitamente avviate dalle SS.LL., al fine di elaborare per tempo il documento operativo, previsto dalla norma, contenente le varie misure che i diversi attori istituzionali dovranno porre in essere nell’ambito delle rispettive competenze.

L’importanza che si annette all’adozione del documento operativo e alla sua piena e tempestiva applicazione è testimoniata da vari elementi.

Innanzitutto, il documento deve indicare un termine, pienamente compatibile con la data prefissata dal d.P.C.M., entro il quale devono essere assunte le misure condivise.

Inoltre, nel caso in cui, trascorso il termine indicato, sussista una situazione di inerzia, la disposizione, oltre a richiamare il potere sostitutivo del Prefetto di cui all’art. 11, comma 4, del citato D. Lgs. n. 300/1999, contempla l’esercizio da parte del Presidente della Regione del potere di ordinanza, ex art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volto a garantire le misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità stabilite dal d.P.C.M..

Il ricorso al potere di ordinanza regionale, con efficacia limitata all’ambito provinciale per il quale dovesse rendersi necessario il suo esercizio, si configura come intervento “di chiusura”, ipotizzabile nel caso in cui l’azione diretta a riattivare la didattica in presenza dovesse incorrere in criticità di varia natura, non superabili attraverso l’espletamento della fase di coordinamento.

Per altro verso, potranno ben presentarsi situazioni nelle quali il raccordo fra i due comparti, scolastico e trasportistico, sia già stato raggiunto in modo soddisfacente attraverso precedenti interlocuzioni avvenute a livello territoriale; sicché, in questo caso, il tavolo di coordinamento presso la Prefettura prenderà atto dell’intesa raggiunta, da trasfondere nel documento operativo, avendone verificato la sostenibilità rispetto agli obiettivi prefissati.

Inoltre, si osserva come la partecipazione al tavolo di coordinamento dei sindaci e dei sindaci metropolitani potrà altresì consentire, per il raggiungimento delle finalità in discorso, la più ampia valutazione di iniziative attivabili anche su altri piani e con l’eventuale coinvolgimento di altri settori parimenti “sensibili” rispetto alla domanda che investe il sistema del trasporto pubblico.

Tenuto conto della particolare delicatezza e rilevanza della tematica, si pregano le SS.LL. di voler tenere puntualmente informato questo Gabinetto sull’andamento del tavolo, fornendo periodici report e segnalando, con ogni urgenza, le eventuali difficoltà che dovessero emergere nel corso dei lavori.

Attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lett. ff) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

La disposizione in commento introduce alcune significative novità rispetto alla previgente disciplina in materia.

Infatti, con una più dettagliata formulazione, viene precisato che nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili.

Viene inoltre ampliato l’ambito delle attività che restano consentite durante le suddette chiusure festive e prefestive, rientrandovi ora anche i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.

Un ulteriore profilo di novità è riferito all’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, che nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è consentita fino alle ore 21.00, allo scopo di venire incontro alle esigenze di mobilità legate allo shopping natalizio, diluendo in un maggior numero di ore l’accesso ai negozi.

Ristorazione negli alberghi (art. 1, comma 9 lett. gg) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

Con una specifica previsione contenuta nell’articolo in esame è stato stabilito che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive sarà consentita solo con servizio in camera. Resta pertanto preclusa, in quella giornata, ogni forma di ristorazione negli appositi spazi comuni eventualmente presenti nelle suddette strutture.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in specifiche strutture (art. 1, comma 9, lett. hh) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

Rispetto alla precedente disciplina, il novero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che restano comunque aperti è stato esteso alle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo gli itinerari europei E45 ed E55 e a quelle presenti nei porti e negli interporti.

Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, lett. oo) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

La citata disposizione fa decorrere dal 7 gennaio 2021 l’apertura, per gli sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici; tale apertura resta peraltro subordinata all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

[...] Segue in allehato

Fonte: Ministero dell'Interno

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