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Ordinanza 20 novembre 2020

ID 12136 | | Visite: 1507 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/12136

Ordinanza 20 novembre 2020 Reperimento di 200 medici

Ordinanza 20 novembre 2020 | Reperimento di 200 medici

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 714).

(GU n. 291 del 23-11-2020)

Art. 1. Reperimento figure professionali

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento di 200 medici abilitati all’esercizio della professione, compresi medici specializzati nelle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio, medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.

2. Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali. È consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste. È consentita la partecipazione all’avviso di interesse a cittadini di paesi dell’Unione europea e a cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea purchè in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del paese di provenienza.

3. L’elenco di coloro che presentano manifestazione di interesse rispetto all’avviso di cui al comma 1 è trasmesso alle regioni e province autonome interessate al conferimento degli incarichi ed è pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. Le regioni e province autonome, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvedono a conferire, previa verifica dei requisiti, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza
non superiore al 31 gennaio 2021, prorogabili, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

4. Ai medici incaricati è riconosciuto un compenso orario di 40,00 euro lordi, ovvero 45,00 euro lordi se in possesso di una delle specializzazioni indicate al comma

1. L’importo del compenso è omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’ente presso cui i medici prestano la propria attività ai sensi della presente ordinanza. La prestazione lavorativa non può eccedere le 42 ore settimanali.

5. Ai medici residenti fuori dalla regione di destinazione è altresì riconosciuto un rimborso forfettario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, nel limite delle disponibilità di cui all’art. 3, comma 2 per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso il luogo di assegnazione dell’incarico.

6. Il rapporto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dal comma 4, è disciplinato dalle disposizioni previste in
materia di organizzazione del lavoro dell’ordinamento di ciascun ente presso cui i medici prestano la propria attività ai sensi della presente ordinanza.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall’applicazione della presente ordinanza.

8. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
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