Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.423
/ Totale documenti scaricati: 30.246.156

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.423 *

/ Totale documenti scaricati: 30.246.156 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.423 *

/ Totale documenti scaricati: 30.246.156 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.423 *

/ Totale documenti scaricati: 30.246.156 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.423 *

/ Totale documenti scaricati: 30.246.156 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.423 *

/ Totale documenti scaricati: 30.246.156 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Regolamento (CE) n. 782/2003

ID 11838 | | Visite: 2967 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/11838

Regolamento  CE  n  782 2003

Regolamento (CE) n. 782/2003

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

(GU n. L 115 del 09/05/2003)

In vigore dal 10 maggio 2003, nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione AFS, è emanato il Regolamento (CE) n. 782/2003 che vieta l’applicazione dei composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi, nonché le disposizioni per il controllo della effettiva applicazione. Stabilisce che:
- tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 T;
- tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 24 m di stazza inferiore a 400 T
siano provviste della dichiarazione di conformità al Regolamento 782/2003 o alla Convenzione AFS.

La Direttiva 2002/62/CE ha vietato a decorrere dal 1 gennaio 2003, l’immissione sul mercato e l’uso di composti organostannici nei prodotti antivegetativi destinati a qualsiasi tipo di nave, indipendentemente dalla lunghezza.

Articolo 1 Obiettivo

Il presente regolamento mira a ridurre o ad eliminare gli effetti nocivi per l'ambiente marino e la salute umana provocati dai composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi battenti la bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro, e delle navi, indipendentemente dalla bandiera, in entrata o in uscita dai porti degli Stati membri.

Vegetazione navi

Fig. 1 - Vegetazione tipica

Testo allegato consolidato con le modifiche apportate da:

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 (GU L 156 10 14.6.2008)
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (GU L 87 109 31.3.2009)

Regolamento (CE) n. 536/2008

A seguito della mancata entrata in vigore della Convenzione AFS alla data del 1° gennaio 2007 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (CE) n. 536/2008 che:

- stabilisce misure tali da consentire alle navi battenti battenti bandiera bandiera di uno Stato terzo, in ingresso in un porto o in terminale offshore di un altro Stato membro di dimostrare la conformità al regolamento (CE) n. 782/2003
- stabilisce procedure di controllo da parte dello Stato di approdo all’interno della Comunità.

Con il Regolamento (CE) n. 219/2009 la Commissione: 

- può istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione;
- può modificare i riferimenti alla Convenzione AFS, al certificato e alla dichiarazione di conformità per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all’IMO. 

Sintesi Regolamento (CE) n. 782/2003

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

Il divieto di utilizzare determinati composti chimici su navi e reti da pesca può contribuire a proteggere l’ambiente marino e la salute umana.

Obiettivi del Regolamento

Questo regolamento incorpora le norme della convenzione sui sistemi antivegetativi o AFS dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella legislazione dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è di vietare i composti organostannici su tutte le navi che entrano nei porti dell’UE al fine di ridurre o eliminare gli effetti nocivi di tali prodotti.

Punti chiave

I composti organostannici sono sostanze chimiche presenti nelle vernici antivegetative utilizzate sulle carene e sulle reti delle navi. Questi rivestimenti superficiali agiscono come biocidi progettati per evitare l’attacco di alghe, molluschi e altri organismi che rallentano la velocità delle imbarcazioni.

Effetti

Sono altamente tossici per la vita marina (larve, cozze, ostriche e pesci) e, per questa ragione, sono stati vietati in molti paesi dell’UE.

Il regolamento si applica:

- alle navi battenti la bandiera di un paese dell’UE;
- alle navi non battenti la bandiera di un paese dell’UE ma che operano sotto l’autorità di un paese dell’UE;
- alle navi che approdano a un porto di un paese dell’UE, ma che non rientrano nelle tipologie appena descritte.

Il regolamento non si applica alle navi da guerra o ausiliarie né ad altre navi possedute o gestite da uno Stato, che faccia o meno parte dell’UE, impiegate per servizi governativi.

Esso impone le seguenti restrizioni:

- dal 1oluglio 2003 i composti organostannici impiegati come biocidi nei sistemi antivegetativi non possono più essere applicati sulle navi battenti la bandiera di un paese dell’UE;
- dal 1ogennaio 2008 le navi che approdano al porto di un paese dell’UE devono risultare prive di composti organostannici usati come biocidi nei rivestimenti oppure devono presentare un secondo strato per evitare che i composti organostannici fuoriescano dallo strato antivegetativo non conforme sottostante.

Ispezione e certificazione

Il regolamento introduce un sistema di ispezione e certificazione per le navi battenti la bandiera di un paese dell’UE. Esso:

- impone alle navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t di essere sottoposte a ispezione e certificazione, a prescindere dal viaggio;
- impone alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t, di viaggiare munite di una dichiarazione di conformità alla convenzione AFS;
- non richiede alcuna ispezione o certificazione per le navi di lunghezza inferiore a 24 metri, ossia principalmente imbarcazioni da diporto e navi da pesca.

Il Regolamento (CE) n. 219/2009 della Commissione, che modifica il regolamento originale, descrive il modo in cui le navi non battenti la bandiera di un paese dell’UE debbano rispettare le restrizioni. Esso:

- impone alle navi battenti la bandiera di uno Stato facente parte della convenzione AFS di dimostrare la propria conformità attraverso un certificato internazionale del sistema antivegetativo;
- impone alle navi battenti la bandiera di uno Stato non facente parte della convenzione AFS di disporre di una dichiarazione di conformità rilasciata dallo Stato di bandiera in conformità con la convenzione AFS e il comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’IMO.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (CE) n. 782 2003 Consolidato 04.2009.pdf)Regolamento (CE) n. 782/2003 Consolidato 04.2009
 
IT221 kB493

Tags: Trasporto marittimo

Ultimi inseriti

Mag 28, 2025 46

Decreto legislativo 21 maggio 2025 n. 77

Decreto legislativo 21 maggio 2025 n. 77 ID 24041 | 28.05.2025 Decreto legislativo 21 maggio 2025 n. 77 Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che… Leggi tutto
Relazione annuale ANAC 2025
Mag 28, 2025 81

Relazione annuale ANAC 2025

in News
Relazione annuale ANAC 2025 Relazione sull'attività svolta nel 2024Camera dei deputati - Sala della Regina - 20 maggio 2025 - ore 11:00 INTRODUZIONEIl percorso di ANAC tra prevenzione, supporto e semplificazioneCapitolo 1 Il confronto con gli organi istituzionali e le relazioni con gli… Leggi tutto
Mag 28, 2025 107

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025 ID 24035 | 28.05.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 20 maggio 2025Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all’abrogazione della categoria 3-bis.… Leggi tutto
Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile
Mag 27, 2025 162

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile / INAIL 2025 ID 24030 | 27.05.2025 / In allegato Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell'esposizione professionale ad… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile
Mag 27, 2025 162

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile / INAIL 2025 ID 24030 | 27.05.2025 / In allegato Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell'esposizione professionale ad… Leggi tutto
Utilizzo di fibre sostitutive dell amianto di nuova generazione
Mag 27, 2025 152

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione / INAIL 2025 ID 24029 | 27.05.2025 / In allegato Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro Le fibre sostitutive dell’amianto… Leggi tutto