Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.844
/ Totale documenti scaricati: 31.056.003

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.844 *

/ Totale documenti scaricati: 31.056.003 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.844 *

/ Totale documenti scaricati: 31.056.003 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.844 *

/ Totale documenti scaricati: 31.056.003 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.844 *

/ Totale documenti scaricati: 31.056.003 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.844 *

/ Totale documenti scaricati: 31.056.003 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Bozza RTV impianti di distribuzione L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL

ID 11715 | | Visite: 4765 | News Prevenzioni IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/11715

Bozza RTV impianti di distribuzione L GNL

Bozza RTV impianti di distribuzione L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL

ID 11715 | Update 13.07.2021

RTV Pubblicata: Decreto 30 giugno 2021

Pubblicato nella GU n.166 del 13.07.2021 il Decreto 30 giugno 2021 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. Entrata in vigore: 12.08.2021

...

06.10.2020

Schema di decreto interministeriale, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC E L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto

In attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, emanare una specifica norma tecnica di prevenzione incendi per gli impianti fissi di distribuzione di gas naturale per autotrazione, sia compresso che liquefatto, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.

Il 1° ottobre 2020 L'Italia ha notificato alla Commissione Europea (Notifica n. 2020/612/I) lo schema di decreto interministeriale, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC E L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto, termine dello status quo 04 gennaio 2021.

Il decreto si compone di sette articoli e un allegato, e precisamente:

Art. 1: Definisce lo scopo e il campo di applicazione;
Art. 2: Stabilisce gli obiettivi;
Art. 3: Approva le disposizioni tecniche;
Art. 4: Stabilisce le modalità di applicazione;
Art. 5: Regolamenta l’area di ubicazione dell’impianto;
Art. 6: Stabilisce l’impiego dei prodotti per uso antincendio;
Art. 7: Riporta le disposizioni finali;
Allegato: Regola tecnica di prevenzione incendi.

_________

Art. 1 (Scopo e campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate, così come definiti nella regola tecnica di cui all’articolo 3.

Art. 2 (Obiettivi)

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti di cui all’articolo 1 sono realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all'impianto;
d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
e) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.

Art. 3 (Disposizioni tecniche)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4 (Applicazione delle disposizioni tecniche)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all’articolo 3 gli impianti fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.
3. Gli impianti esistenti alla data in vigore del presente decreto e quelli di cui al comma 2 devono adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell’allegato 1 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5 (Ubicazione dell'impianto)

1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.
2. Nell’ipotesi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente.
3. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti.
4. La rispondenza dell’area prescelta per l’istallazione dell’impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere attestata dal Comune o comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo professionale.

Art. 6 (Impiego dei prodotti per uso antincendio)

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

...Segue in allegato

 Fonte: EU

Collegati:

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Ultimi inseriti

Lug 09, 2025 64

Decreto ministeriale 13 novembre 2024

Decreto ministeriale 13 novembre 2024 ID 24259 | 09.07.2025 Decreto ministeriale 13 novembre 2024Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI Requisiti, modalità di accesso e criteri per la fruizione delle agevolazioni inerenti all’investimento pubblico diretto a… Leggi tutto
Lug 09, 2025 66

Decreto direttoriale 30 giugno 2025

Decreto direttoriale 30 giugno 2025 ID 24258 | 09.07.2025 Decreto direttoriale 30 giugno 2025Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Riapertura sportello (Comunicato GU n.157 del 09.07.2025) _________ Il decreto fornisce - ai sensi dell’articolo 9 del decreto 13 novembre 2024 - le… Leggi tutto
Decreto 20 maggio 2025
Lug 09, 2025 65

Decreto 20 maggio 2025

Decreto 20 maggio 2025 / Imballaggio medicinali: Disciplina dispositivo ID 24257 | 09.07.2025 Decreto 20 maggio 2025 Disciplina del dispositivo, delle caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute. (GU n.157 del 09.07.2025) Entrata in vigore: 09.07.2025 _________… Leggi tutto
Decreto Ministeriale n  19 giugno 2025 n  149 Nuovo Decreto agro voltaico
Lug 09, 2025 131

Decreto Ministeriale n. 19 giugno 2025 n. 149

Decreto Ministeriale n. 19 giugno 2025 n. 149 / Nuovo Decreto agro-voltaico ID 24255 | 09.07.2025 / In allegato Con il parere favorevole della Corte dei conti è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 19 giugno 2025 n. 149 che ha l’obiettivo di facilitare la piena e completa attuazione… Leggi tutto
Patto per l industria pulita
Lug 09, 2025 133

Patto per l'industria pulita

Patto per l'industria pulita ID 24254 | 09.07.2025 La Commissione europea, a febbraio 2025, ha presentato il patto per l'industria pulita, un audace piano operativo volto a sostenere la competitività e la resilienza della nostra industria. Il patto accelererà la decarbonizzazione, garantendo nel… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2025 1307 Incentivi fiscali patto per l industria pulita
Lug 09, 2025 124

Raccomandazione (UE) 2025/1307

in News
Raccomandazione (UE) 2025/1307 / Incentivi fiscali patto per l’industria pulita ID 24253 | 09.07.2025 Raccomandazione (UE) 2025/1307 della Commissione, del 2 luglio 2025, sugli incentivi fiscali a sostegno del patto per l’industria pulita e alla luce della disciplina degli aiuti di Stato… Leggi tutto
Lug 08, 2025 134

Regolamento (UE) n. 913/2010

Regolamento (UE) n. 913/2010 ID 24252 | 08.07.2025 Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 276 del 20.10.2010)_______ Modificato da: -… Leggi tutto
Lug 08, 2025 142

Regolamento (UE) 2021/1153

Regolamento (UE) 2021/1153 ID 24251 | 08.07.2025 Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014. (GU L 249 del 14.7.2021)_______ Modificato da:… Leggi tutto
TEN T   Trans European Network   Transport
Lug 08, 2025 218

Regolamento (UE) 2024/1679

Regolamento (UE) 2024/1679 / Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T / Trans-European Network - Transport ) ID 24250 | 08.07.2025 Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

FAQ   UNI 7129 1 2015 e UNI 11528 2022   Chiarimento sistemi PLT CSST
Lug 07, 2025 264

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST ID 24237 | 07.07.2025 / In allegato FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST E’ stato posto al CIG un quesito riguardante la corretta interpretazione sulla regolamentazione dei sistemi PLT-CSST in… Leggi tutto
EN 415 2 2025 Packaging machines for pre formed rigid containers
Lug 03, 2025 377

EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers

EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers ID 24216 | 03.07.2025 / Preview attached EN 415-2:2025Safety of packaging machines - Part 2: Packaging machines for pre-formed rigid containers Valid from 01.07.2025 This document applies to the following machines and to machines… Leggi tutto
UNI 11555 2025 Posatori di sistemi a secco in lastre
Lug 03, 2025 381

UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre

UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre ID 24215 | 03.07.2025 / In allegato Preview UNI 11555:2025Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità La norma definisce i requisiti relativi al… Leggi tutto