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Circolare MIT prot. 300/A/2309/20/115/28 del 24.03.2020

ID 11013 | | Visite: 2278 | TrasportoPermalink: https://www.certifico.com/id/11013

Circolare MIT prot  300 del 24 03 2020
 

Circolare MIT prot. 300/A/2309/20/115/28 del 24.03.2020

D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale. 
...
 
Estratto
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 70, del 17 marzo 2020 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante ''"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito DL), in vigore dalla data di pubblicazione.
La norma contiene, tra le altre, alcune disposizioni attinenti alla circolazione stradale, per le quali si rende necessario fornire, in modo tempestivo, un indirizzo operativo che possa garantire la loro corretta ed uniforme applicazione.
 
1. Circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione.
 
L'art. 92, comma 4, del DL ha previsto la possibilità di circolare sino al 31 ottobre 2020 per tutti Ì veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS), nonché a revisione (art. 80 CdS) entro il 31 luglio 2020.
Per i veicoli da sottoporre a visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 CdS è ammessa la circolazione sino al 31 ottobre 2020 solo se la visita a cui devono essere sottoposti è programmata entro 31 luglio 2020. La previsione, ovviamente, si applica solo ai veicoli già immatricolati che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali, mentre non può trovare applicazione per quelli che devono essere immatricolati a seguito di visita e prova che, fino all'effettuazione del predetto adempimento, non potevano comunque circolare.
Per quanto riguarda i veicoli da sottoporre a revisione sia annuale che periodica, occorre
distinguere:
• per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL ovvero che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;
• per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata;
• per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli Uffici provinciali della Motorizzazione.
 
2. Scadenza della validità della patente di guida
 
L'art. 104 del DL ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del DL ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020.
Tale previsione produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida. Infatti, la norma rimanda ai documenti di identità e riconoscimento di cui all'art. 1, comma l, lettere e), d) ed e) del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, tra i quali è presente anche la carta di identità e, per effetto di quanto previsto dall'art. 35 del citato dPR 445/2000, la patente di guida è considerata equipollente alla carta di identità e, pertanto, deve considerarsi ricompresa tra i documenti richiamati dal citato art. 104 del DL.
La norma trova applicazione per le patenti dì guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.
La disposizione richiamata si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori atteso che, ai sensi dell'ari. 25 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, tale documento è equiparato, ad ogni effetto di legge, alla patente dì categoria AM.
Per effetto della norma citata, perciò, fino al 31 agosto 2020, fatte salve ulteriori successive proroghe, è data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020.
 
3. Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza.
 
L'art. 103, comma 2, del DL ha prorogato la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Tra i documenti sopra richiamati devono essere ricompresi anche tutti ì titoli autorizzativi ovvero abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano:
• l'autorizzazione per la circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 CdS per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo;
• le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CdS o da norme speciali;
• le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
• le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
• le abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CdS;
• il certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, CdS (ed KA e KB);
• la patente di servizio di cui all'art. 139 CdS;
• l'attestato rilasciato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all'art. 115, comma 2, lettera a);
• l'attestato rilasciato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni di cui all'ari, 115, comma 2, lettera b);
• gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli Uffici della Motorizzazione ai sensi dell'art. 92, comma 1. CdS. in deroga al termine massimo dì validità di 60 giorni;
• la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'ari 92, comma 2, CdS, in deroga a! termine massimo di validità di 30 giorni;
• i fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 CdS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensi esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
• te carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, comma 1, CdS.
Per effetto di quanto indicato dall'ari. 103, comma 3, del DL, le proroghe di validità sopra richiamate non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso DL o dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti attuativi. Tra questi ultimi devono essere annoverati i provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i quali sono stati prorogati i termini di scadenza di alcuni titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale. In particolare, è stata prevista la proroga:
• al 30 giugno 2020, delle autorizzazioni per l'esercitazione alla guida di cui all'ari. 122 CdS, che abbiano scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020;
• al 30 giugno 2020, del permesso provvisorio di guida di cui all'art. 59 della legge 120/2010, rilasciato ai titolari di patente di guida, chiamati a sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali, quando quest'ultime non sono in grado di riunirsi a causa della situazione di emergenza in atto;
• al 30 giugno 2020, della carta dì qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.
 
4. Pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada
 
L'art. 108, comma 2, del DL ha previsto, in via del tutto eccezionale e transitoria, che, nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CdS con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
Tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate per le quali, nel periodo sopraindicato (17 marzo - 31 maggio 2020) il termine per il pagamento in forma scontata del 30% è esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione stessa. In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.
Ferma restando la facoltà di addivenire al pagamento delle sanzioni nelle forme suindicate, tale nuova previsione normativa deve essere letta alla luce della sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dall'ari. 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Tale sospensione, per effetto del DPCM 9 marzo 2020, e fatta salva eventuale ulteriore proroga, è efficace dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020, nei confronti di tutti i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione all'interno del territorio nazionale.
Per effetto di tali previsioni normative, il termine di trenta giorni per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e decorre nuovamente, salvo ulteriori proroghe, dal 4 aprile 2020(6). Poiché la norma dell'art. 104 richiamato fa riferimento al pagamento di cui al comma 2 dell'alt. 202 CdS, restano in vigore le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 202 che impediscono il pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.
Durante il periodo interessato dalla suindicata misura straordinaria, nell'utilizzo della modulistica per verbalizzare le violazioni al CdS, sarà opportuno inserire l'indicazione relativa ai trenta giorni in parola.
Si precisa, infine, che, in forza del comma 3 dell'ari. 103 del DL, la sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali continua ad essere regolata dal combinato disposto dell'ari. 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 e dell'ari. 1, comma 1 del DPCM 9 marzo 2020, come indicato con la circolare di questo Dicastero n. 300/A/2090/20/117/2 del 13 marzo 2020.
 
5. Proroga dei termini nel settore assicurativo
 
L'ari. 125 del DL, che si occupa della proroga dei termini nel settore assicurativo, non ha previsto alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC per veicoli a motore. Tuttavia, fino alla data del 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza.
La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche. In tale caso, ovviamente, il pagamento effettuato, anche oltre t 30 giorni dalla scadenza, riattiva l'efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio.
Per effetto di tale disposizioni, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza.
Per effetto della citata previsione, fino al 31 luglio 2020, diviene inapplicabile la disposizione del comma 3, primo periodo, dell'ari. 193 CdS secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzioni amministrativa pecuniaria quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. Tale termine, infatti, che è di 15 giorni, resta superato ed assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza.
***
In occasione dei controlli, ferma restando l'inapplicabilità delle sanzioni per circolazione senza visita e prova, revisione o con patente scaduta, è opportuno che l'utente sia adeguatamente informato della circostanza di adoperarsi a provvedere alla regolarizzazione del veicolo o della patente scaduta, non appena le condizioni di emergenza lo consentiranno, al fine di evitare di concentrare in un brevissimo periodo di tempo le richieste relative alle visita e prova, alle revisioni o alle patenti scadute, con conseguente prevedibile difficoltà, da parte degli uffici preposti, a far fronte tempestivamente a tutte le richieste.
 
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IT270 kB637

Tags: Trasporto Strada Coronavirus

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