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Europe, Rome

Protocollo sicurezza anti-contagio commercio dettaglio | ER

ID 10781 | | Visite: 15278 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/10781

Protocollo sicurezza anti contagio commercio dettaglio ER

Protocollo sicurezza anti-contagio commercio dettaglio | ER

Regione ER, 13 maggio 2020

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna

Sanificazione: Nota e Chiarimenti

La Regione ER, chiarisce cosa si intende per "Sanificazione", termine che ha creato molta confusione nella sua definizione prevista dal D.M. 274/97e che deve essere intesa esclusa, per certi aspetti, dai Decreti, atti normativi e Protocolli, e compresa solo come accezione di "Pulizia/disinfezione". In particolare è riportato:

Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS COV-2
...

DEFINIZIONI

I diversi Decreti, gli atti normativi e i due Protocolli sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dalle Parti Sociali in data 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 ribadiscono in più punti la necessità di operare una pulizia e la sanificazione dei luoghi di lavoro quale misura di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Nei documenti citati non risulta chiaramente definito il termine sanificazione, al punto che in alcune parti sembra essere usato come sinonimo di igienizzazione. In definitiva la “sanificazione” degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, non può che riferirsi ad attività di pulizia prima e di disinfezione e/o di disinfestazione poi.

Pare opportuno quindi precisare cosa si intende con pulizia, disinfezione e in quali situazioni è necessario procedere ad una sanificazione.

Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.

Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida. Per quanto riguarda principi attivi e tempi di esposizione dei disinfettanti verso SARS CoV-2 si può fare riferimento alle indicazioni ISS.

Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l’insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore).

Pulizia e Disinfezione possono essere effettuate direttamente ed in autonomia da parte delle aziende e delle strutture operative e commerciali sia in fase di riapertura che di prosecuzione dell’attività. In alternativa possono essere effettuate da Imprese di Pulizia e/o di Disinfestazione regolarmente registrate per tali attività ed abilitate in base alla normativa vigente: i requisiti che sono richiesti alle Imprese per svolgere le sole attività di pulizia e disinfezione afferiscono esclusivamente alla capacità economica e all’onorabilità. Tali imprese sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La sanificazione, quale processo di maggiore complessità, può essere svolta dalle Imprese di Disinfestazione, caratterizzate oltre che dai precedenti requisiti, anche dal più stringente requisito di capacità tecnico-professionale.

...

SANIFICAZIONE

Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all’abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l’obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell’aerazione.

La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto.

La necessità di sanificazione è stabilita in base all’analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.

 Riepilogo delle operazioni utili e soggetti abilitati allo svolgimento
Quando Operazioni Soggetti Modalità
Riapertura dopo il lockdown  1. Pulizia approfondita di superfici, oggetti ed ambienti In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi Con detergenti
2. Disinfezione approfondita di superfici, oggetti ed ambienti In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)
In ordinarietà  1. Pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi Con detergenti
2. Disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)
Presenza di un soggetto risultato positivo al virus   1. Pulizia approfondita dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi Con detergenti
2. Disinfezione approfondita dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)
3. Sanificazione previa valutazione e quantificazione del rischio Imprese di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione Con PMC/Prodotti Biocidi ed attrezzature dedicate

________

1. Finalità

L’obiettivo del presente protocollo è fornire linee guida e indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di COVID-19 nell’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e itinerante), in funzione dell’avvio della cd. Fase 2 di riapertura delle strutture e delle attività dopo il lock-down, con l’obiettivo di tutelare la salute degli operatori, dei collaboratori e dei clienti.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

Gli esercizi commerciali ed i mercati, a differenza di altre tipologie di attività, sono stati solo parzialmente interessati dal lock-down, in quanto la sospensione non ha riguardato le attività di vendita al dettaglio del settore alimentare e dei beni di prima necessità (di cui ad allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020 e prima del 22 marzo) e non riguarda più i mercati ed i posteggi per la vendita di prodotti alimentari che sono stati consentiti, sia pure con specifiche misure precauzionali e limitazioni di cui alle ordinanze comunali, sono stati progressivamente riavviati.

Pertanto, per quanto non sospese, le attività di commercio al dettaglio hanno dovuto mettere in atto specifiche misure di precauzione e mitigazione del rischio COVID-19 anche nel periodo di lock-down, che potranno essere mantenute e mutuate dal presente Protocollo, ferma restando l’analisi su eventuali ulteriori misure che si rendano necessarie e/o opportune in relazione alla vendita di specifiche tipologie di prodotti.

Il presente documento, redatto in collaborazione con la Direzione Generale Cura della persona Salute e Welfare della Regione e condiviso in data 13 maggio 2020 con le Associazioni di categoria e sindacali ed i Comuni individuati in rappresentanza delle Destinazioni Turistiche, propone linee guida condivise rivolte alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa e di commercio al dettaglio su aree pubbliche, al fine di indicare le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi adottate da ogni singola impresa, individuando le misure più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni contesto locale e le procedure specifiche per mettere in atto dette misure.
Si evidenzia altresì l’importanza della responsabilità individuale da parte dei clienti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, l’esigenza di una adeguata informazione rivolta alla clientela.

Le presenti linee guida, redatte avendo a riferimento l’Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali” del DPCM 26 aprile 2020 e l’Allegato 6 al medesimo DPCM “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, che si intende qui richiamato, potranno essere aggiornate, integrate o modificate sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo per la cosiddetta Fase 2 relativa alla riapertura delle attività produttive, alle quali attenersi per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e di contenimento del contagio da Covid-19, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

Inoltre, in relazione a specifiche misure per la mitigazione dal rischio Covid-19 per lo svolgimento delle attività/mansioni occorrerà fare riferimento alle ulteriori misure individuate dagli specifici protocolli aziendali/territoriali definiti in attuazione del sopracitato Protocollo condiviso di regolamentazione del 24/04/2020 o da eventuali specifiche disposizioni sanitarie.

Tali specifici protocolli potranno anche valorizzare il ruolo che può essere svolto in seno alla bilateralità di settore ad esempio in materia di formazione.

2. Campo di applicazione ed articolazione del protocollo

Il presente protocollo trova applicazione in relazione a tutte le attività di esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche.
...
segue in allegato

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R. Emilia-Romagna 2020 - 13 Maggio 2020
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Tags: Sicurezza lavoro Coronavirus

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