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Europe, Rome

Ordinanza 23 marzo 2020 | Agevolazioni imprese Emergenza COVID-19

ID 10439 | | Visite: 3367 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/10439

Ordinanza 23 marzo 2020

Ordinanza 23 marzo 2020 | Agevolazioni imprese Emergenza COVID-19

Ordinanza 23 marzo 2020 Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4).

(GU Serie Generale n.78 del 24-03-2020)

...

Art. 2. Ambito di applicazione e finalità dell’intervento

1. La presente ordinanza, considerata la necessità di contrastare più efficacemente il progredire dell’epidemia COVID 19, nonché la situazione attuale di carenza di liquidità di cui soffrono le imprese italiane del comparto, fornisce, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge, le disposizioni volte a consentire l’attuazione e la gestione ad opera dell’agenzia della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale prevista dal medesimo art. 5.

Art. 3. Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza sono pari, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto-legge, a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
2. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1 è utilizzato l’apposito conto corrente infruttifero intestato all’agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 6 del decreto-legge.

Art. 4. Soggetti beneficiari

1. Gli incentivi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi a società di persone o di capitali ivi comprese le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all’art. 2615 -ter del codice civile di qualsiasi dimensione localizzate sull’intero territorio nazionale.
2. Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Tali soggetti dovranno dimostrare di possedere almeno una sede sul territorio italiano;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuità aziendali;
c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
d) essere in regime di contabilità ordinaria;
e) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dal regolamento GBER alla data del 31 dicembre 2019.
3. Non possono in ogni caso essere ammesse ai benefici di cui alla presente ordinanza le imprese che si trovino in condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. A tal fine le imprese rendono una specifica dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5. Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza i programmi di investimento volti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso:
a) l’ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;
b) la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.
2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono:
a) essere avviati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
b) essere completati entro il termine indicato nella domanda di agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Per data di completamento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
c) prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Art. 6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le spese necessarie alle finalità del programma di investimento relative a:
a) opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
2. È, altresì, ritenuto ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% del totale delle spese di cui al comma 1. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nell’ambito della scheda illustrativa del programma e possono essere utilizzate ai fini del pagamento, a titolo esemplificativo, di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di locazione dell’immobile adibito alla produzione, dei costi del personale e delle utenze.

Art. 7. Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nel limite del massimale di aiuto di cui al successivo comma 5, nella forma del finanziamento agevolato sulla base di una percentuale massima del 75% delle spese ammissibili.
2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data dell’ultima erogazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di otto anni, incluso un anno di preammortamento. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Ai fini della determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.
4. Nel caso in cui l’entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2 lettera b) , avvenga entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, è riconosciuto uno sconto, nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale pari al 100% dell’importo del finanziamento che la beneficiaria è tenuta a restituire.

Nel caso in cui l’entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2, lettera b) , avvenga entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, lo sconto, nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sarà pari al 50% del finanziamento da restituire.

Nel caso in cui l’entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2, lettera b) , avvenga entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, lo sconto, nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sarà pari al 25% del finanziamento da restituire.

Resta inteso che, nel caso in cui l’entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2, lettera b) , avvenga oltre sessanta giorni e comunque entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, la quota da restituire sarà pari all’intero importo del finanziamento.

Lo sconto in linea capitale verrà computato come contributo in conto impianti, per la parte del finanziamento relativa all’investimento, e come contributo in conto gestione, per la parte del finanziamento relativa al circolante.

5. L’importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini di aiuto (inteso come Equivalente sovvenzione lorda), non può essere superiore a 800.000,00 euro. Pertanto, nel caso in cui il valore complessivo delle agevolazioni calcolato come indicato ai commi precedenti, superi il predetto massimale, lo sconto in linea capitale viene corrispondentemente ridotto.
6. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese.

[...]

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